Ordinanza n. 430/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida a non stazionare presso gli stalli destinati al servizio di piazza e determinazioni comunali che riservano tali stalli ai titolari di licenze o autorizzazioni comunali per il noleggio con conducente, comprese le disposizioni regolamentari presupposte
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la diffida comunale del 13 giugno 2025, con cui le è stato intimato di non stazionare con il mezzo ape calessino presso gli stalli della zona della rampa del Rivellino e della Fontana Greca, né presso altri stalli, perché riservati ai titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciata dal Comune previo bando pubblico. Sono state inoltre impugnate le determinazioni comunali del 17 e 26 marzo 2025, nonché, ove occorrenti, ulteriori atti presupposti e connessi, il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una determinazione del 29 marzo 2025 e le deliberazioni comunali e commissariali concernenti l’istituzione del servizio di piazza in favore dei titolari di autorizzazioni NCC comunali e l’individuazione delle relative zone e modalità di svolgimento. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti né esaminati specifici motivi di legittimità articolati dalla ricorrente; il giudice ha rinviato alla sede di merito ogni approfondimento, in particolare quello relativo alla tempestività del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare, ravvisando l’opportunità di sospendere gli atti impugnati in ragione del pregiudizio prospettato dalla ricorrente e per consentire una decisione nel merito re adhuc integra sulla materia controversa. L’ordinanza non contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso e demanda alla fase di merito ogni approfondimento, incluso quello sulla tempestività del ricorso. È stata quindi sospesa l’efficacia degli atti impugnati, confermata l’udienza pubblica del 25 gennaio 2027 e disposta la compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati in ragione del pregiudizio prospettato e dell’opportunità di preservare la decisione di merito.
art. 11, comma 5, l. 21/1992
Ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n. 21/92, è istituito il servizio di piazza fino all’attivazione del servizio taxi
La disposizione è richiamata nelle deliberazioni e nel regolamento comunale quali fondamento dell’istituzione del servizio di piazza in favore dei titolari di autorizzazioni NCC; l’ordinanza cautelare non ne offre tuttavia un’interpretazione definitiva.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia degli atti impugnati quando il pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente renda opportuno preservare l’utilità della decisione di merito e consentire un esame della controversia re adhuc integra.
- L’accoglimento della domanda cautelare non implica una decisione definitiva sulla fondatezza del ricorso: le questioni non approfondite, compresa la tempestività dell’impugnazione, possono essere esaminate nella successiva fase di merito.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche rispetto a una pluralità di atti tra loro collegati, ove la loro efficacia complessiva incida sulla situazione giuridica dedotta in giudizio.
Come è indicizzato
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