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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21265/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva presentato Docfa per l'accatastamento di un'unità immobiliare sita in Albanella, proponendone il classamento in categoria E/9; l'Ufficio aveva invece attribuito la categoria D/1. La CTP aveva rigettato il ricorso avverso gli atti catastali e la CTR aveva confermato, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso di classamento in procedura Docfa e affermando che il bene, dichiarato singolarmente e non come pertinenza di immobile di pubblica utilità, non poteva essere assimilato a serbatoi idrici né ricondotto alla categoria E. In cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e catastali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso un vizio formale dell'avviso di accertamento/classamento; 2) violazione della disciplina catastale, lamentando che non fosse stata riconosciuta l'appartenenza del fabbricato alla categoria E, per la sua asserita incapacità di produrre reddito proprio e per la sua destinazione al servizio idrico integrato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel classamento eseguito a seguito di procedura Docfa, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto anche con l'indicazione degli elementi oggettivi accertati e della classe attribuita, soprattutto quando la stima diretta sia stata esplicitata con relazione tecnica e non vi sia modifica degli elementi di fatto dichiarati dal contribuente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che le unità immobiliari del gruppo E sono individuate in via tassativa e che la categoria E non è applicabile in via estensiva a immobili che, pur destinati a un servizio pubblico, svolgano un'attività economica con autonomia funzionale e reddituale; nel caso concreto, il manufatto destinato a partitore idrico risultava autonomamente accatastabile e correttamente ricondotto alla categoria D/1, essendo irrilevante che il servizio fosse gestito da un soggetto pubblico o partecipato e che perseguisse un interesse generale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente per contestare la sufficienza della motivazione dell'avviso di classamento; la Corte ha ritenuto comunque assolto l'obbligo motivazionale nel caso di procedura Docfa con stima diretta e relazione tecnica.

  • art. 2 L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte ha escluso il vizio dedotto.

  • art. 11 D.L. 70/1988

    richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità formale dell'atto; non ritenuto violato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato una violazione del riparto dell'onere probatorio.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5

    la nozione di unità immobiliare urbana è quella di parte di immobile atta a produrre un reddito proprio, criterio rilevante per il classamento.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10

    le unità immobiliari a destinazione speciale sono stimate direttamente singolarmente.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6, 8 e 30

    richiamati come norme sulla stima diretta e sul classamento catastale; la Corte valorizza la natura tecnica della stima.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40

    l'unità immobiliare distinta è quella che rappresenta un cespite indipendente secondo l'uso locale.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2

    l'unità immobiliare deve presentare potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40

    "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale."

    la norma è interpretata come disposizione negativa e delimitativa della categoria E, che esclude la presenza, in immobili censiti in categoria E, di porzioni con autonoma funzionalità e redditività destinate a usi commerciali, industriali o privati.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141

    il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1

    la tariffa del servizio idrico integrato costituisce corrispettivo del servizio e assicura la copertura integrale dei costi secondo il principio del recupero dei costi.

  • L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1

    il servizio idrico integrato va organizzato e gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113

    i servizi pubblici locali sono a rilevanza economica quando la tariffa può coprire i costi di gestione e creare un utile d'impresa.

  • L. 24 novembre 2006, n. 286

    richiamata quale legge di conversione del D.L. 262/2006.

  • L. 208/2015, art. 1, comma 21

    per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita catastale si determina con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, esclusi macchinari e impianti funzionali al processo produttivo.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale conseguente a procedura Docfa, l'obbligo di motivazione dell'avviso può essere soddisfatto anche mediante l'indicazione dei dati oggettivi accertati dall'Ufficio e della classe attribuita, quando tali elementi consentano al contribuente di confrontarli con la propria dichiarazione e comprendere le ragioni del classamento.
  • La stima diretta eseguita ai fini catastali è un giudizio tecnico sull'apprezzamento del bene: la sua adeguatezza incide soprattutto sull'attendibilità della valutazione, non sulla legittimità formale dell'atto, salvo che l'Ufficio abbia mutato gli elementi di fatto posti a base della proposta del contribuente.
  • La categoria catastale E è di stretta interpretazione e non può essere estesa per analogia a immobili genericamente destinati a un servizio pubblico o a finalità di interesse generale.
  • Ai fini del classamento, ciò che rileva è la natura dell'unità immobiliare e la sua autonomia funzionale e reddituale; è irrilevante il fatto che l'attività sia svolta da un ente pubblico, da una società partecipata o in regime di servizio pubblico.
  • Un bene destinato a supportare un'attività economicamente organizzata, anche se inserita nel servizio idrico integrato, può essere correttamente accatastato in categoria diversa dalla E se presenta autonomia funzionale e reddituale e non rientra nelle ipotesi tipiche della categoria E.
  • La disposizione che esclude dall'immobile censito in categoria E porzioni con autonomia funzionale e reddituale ha funzione delimitativa e negativa: opera quando nell'unità catastale siano presenti porzioni autonomamente classabili, non per ampliare in via generale la portata della categoria E.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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