Cassazione Penale, Ordinanza n. 21041/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa dal G.U.P., aveva rideterminato la pena in anni 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa per il reato contestato in concorso con altro imputato. Il ricorso si fondava esclusivamente sulla dedotta mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando sia vizio di motivazione sia violazione di legge. La difesa chiedeva, in sostanza, un riesame della determinazione del trattamento sanzionatorio nell'ambito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della sentenza rispetto all'accordo, nonché eventuali profili di illegalità della pena; sono invece inammissibili le doglianze che attengono a motivi rinunciati o alla mera determinazione della pena quando questa resti entro i limiti legali. La questione sulle attenuanti generiche non rientrava tra i vizi deducibili. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come titolo di concorso di persone nel reato contestato
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice relativa al reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna
art. 599-bis c.p.p.
consente la definizione del giudizio di appello mediante concordato sulla pena; in cassazione sono deducibili solo specifici vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione all'accordo
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
regola il trattamento del ricorso da decidere in camera di consiglio nei casi previsti
art. 129 c.p.p.
il controllo sulla sussistenza di cause di proscioglimento è richiamato come non deducibile nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis quando vi sia rinuncia ai relativi motivi
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure che investano la validità del consenso alla definizione concordata, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati con il concordato, compresi i profili relativi alla mancata concessione di attenuanti o, più in generale, alla mera determinazione della pena, se la sanzione rientra nei limiti legali e non presenta profili di illegalità.
- L'illegalità della pena costituisce il solo spazio residuo di sindacato sulla commisurazione sanzionatoria in cassazione contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.; in difetto, la censura sulla pena è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20979/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20981/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20982/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20983/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21011/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21012/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →