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Sentenza

Sentenza del 30/04/2015 n. 8765 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva confermato la legittimità degli avvisi ICI relativi agli anni 1998-2003. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione riguardo alla rilevabilità d'ufficio e alla tardività di motivi aggiunti nel processo tributario. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, sostenendo che l'area destinata dal PRG ad attività turistiche di svago e ricreazione fosse solo potenzialmente edificabile e che, in assenza di uno strumento attuativo, non fosse soggetta a ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I quesiti di diritto formulati dal contribuente sono stati ritenuti astratti, generici e privi di riferimento alla concreta fattispecie, senza indicare quale fosse l'errore di diritto commesso dalla sentenza impugnata. Il primo motivo è stato inoltre ritenuto inammissibile perché prospettava, sotto forma di vizio motivazionale, un error in procedendo e conteneva un quesito apparentemente incomprensibile. La sentenza regionale, favorevole al Comune, è quindi rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2

    La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere che un'area non concretamente edificabile, in assenza di uno strumento attuativo, non fosse imponibile ai fini ICI. Tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Le disposizioni individuano, rispettivamente, il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello relativo a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Nel caso concreto, le censure non sono state ritenute ammissibili.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    "L'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso"

    Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, la norma imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto per le violazioni di legge e di un momento di sintesi per i vizi motivazionali. Tali elementi dovevano riferirsi concretamente alla decisione impugnata e non limitarsi a domande astratte.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6

    Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., applicabile ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati nel periodo indicato dalla sentenza.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. a partire dal 4 luglio 2009; la Corte ha ritenuto tale norma applicabile al ricorso in esame in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando è applicabile l'art. 366-bis c.p.c., i quesiti di diritto devono essere specifici, riferiti ai fatti della controversia e devono indicare chiaramente l'errore commesso dal giudice di merito; quesiti generici o formulati come mere domande teoriche comportano l'inammissibilità del ricorso.
  • Un motivo che denuncia un vizio processuale deve essere qualificato e argomentato correttamente come error in procedendo, senza confonderlo con un vizio di motivazione.
  • La Corte di cassazione può arrestarsi a una questione preliminare di ammissibilità senza esaminare il merito della controversia, anche quando la questione sostanziale riguarda l'imponibilità fiscale di un'area edificabile.
  • La redazione del ricorso per cassazione deve collegare ogni censura alla concreta motivazione della sentenza impugnata e rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di merito favorevole alla parte resistente rimane efficace e il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio.

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