Sentenza n. 9604/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’esecuzione della Sentenza n. 11531/2024 del 14/11/2024, del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, NRG 23822/2024, notificata tramite PEC in data 11.12.2024, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva il diritto al pagamento del Bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11531/2024, passata in giudicato, lamentando la mancata attribuzione delle somme riconosciute giudizialmente. Nel corso del giudizio ha comunicato che il Bonus era stato accreditato sul Portale Bonus Carta del Docente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa mediante il pagamento delle somme dovute. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha svolto una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria, ritenendo che il ricorso sarebbe stato fondato poiché il soddisfacimento del credito è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso; per la parte residua il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34 c.p.a.
La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza integralmente satisfattiva, tale da eliminare ogni utilità residua della pronuncia di merito.
art. 26 c.p.a.
La regolazione delle spese è stata effettuata considerando la soccombenza virtuale, mediante valutazione della fondatezza astratta della domanda originaria.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno ogni utilità concreta della decisione di merito.
- Anche quando la sopravvenienza satisfattiva rende improcedibile la domanda, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della pretesa originaria ai fini della regolazione delle spese di lite.
- Se l'Amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso, l'avvenuto adempimento può giustificare la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ferma la possibilità di una compensazione parziale.
Come è indicizzato
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