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Sentenza

Sentenza n. 9604/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’esecuzione della Sentenza n. 11531/2024 del 14/11/2024, del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, NRG 23822/2024, notificata tramite PEC in data 11.12.2024, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202508033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva il diritto al pagamento del Bonus Carta del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11531/2024, passata in giudicato, lamentando la mancata attribuzione delle somme riconosciute giudizialmente. Nel corso del giudizio ha comunicato che il Bonus era stato accreditato sul Portale Bonus Carta del Docente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa mediante il pagamento delle somme dovute. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha svolto una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria, ritenendo che il ricorso sarebbe stato fondato poiché il soddisfacimento del credito è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso; per la parte residua il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza integralmente satisfattiva, tale da eliminare ogni utilità residua della pronuncia di merito.

  • art. 26 c.p.a.

    La regolazione delle spese è stata effettuata considerando la soccombenza virtuale, mediante valutazione della fondatezza astratta della domanda originaria.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno ogni utilità concreta della decisione di merito.
  • Anche quando la sopravvenienza satisfattiva rende improcedibile la domanda, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della pretesa originaria ai fini della regolazione delle spese di lite.
  • Se l'Amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso, l'avvenuto adempimento può giustificare la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ferma la possibilità di una compensazione parziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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