Sentenza del 23/10/2017 n. 6109 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Contributi consortili - Presupposti - Inclusione nel perimetro del Consorzio -- Adozione del Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili - Mancata opposizione - Iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Legittimità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento di euro 691,06 relativa ai contributi consortili dell'anno 2010, sostenendo che il terreno, pur ricadendo nel comprensorio di bonifica, non avesse vocazione agricola, non beneficiasse concretamente delle attività del Consorzio e non potesse quindi essere assoggettato al contributo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo che spettasse al Consorzio dimostrare il beneficio diretto e specifico arrecato al fondo. Il Consorzio ha appellato la decisione, producendo la documentazione attestante l'inclusione delle particelle nel perimetro di contribuenza e l'esistenza di un Piano di classifica e di un Piano annuale di riparto regolarmente approvati e pubblicati.
La decisione
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello del Consorzio, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato legittima ed efficace la cartella di pagamento, confermando la debenza delle somme iscritte a ruolo. Secondo il giudice, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, unitamente all'esistenza di un Piano di classifica approvato dall'autorità competente, fa presumere il beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile. Il contribuente, che non aveva impugnato tempestivamente gli atti deliberativi né fornito una prova contraria specifica dell'assenza di qualsiasi beneficio, non ha superato tale presunzione. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 860 del codice civile
I proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di un consorzio di bonifica sono soggetti all'obbligo di contribuire alle spese consortili secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dagli atti di riparto.
Speciale legislazione sui Consorzi di Bonifica
I presupposti del contributo e i criteri di riparto devono essere determinati mediante atti amministrativi quali il Piano di classifica degli immobili e il Piano annuale di riparto delle spese, sottoposti ad approvazione, pubblicazione e impugnazione nelle sedi competenti.
Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili
Quando è regolarmente approvato e l'immobile è incluso nel perimetro di contribuenza, il Piano consente di presumere il beneficio diretto e specifico per il fondo e solleva il Consorzio dall'onere di dimostrarlo in concreto, salvo prova contraria del contribuente.
Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 905 del 28 giugno 2001
La delibera costituisce l'atto di approvazione del Piano di classifica richiamato nella controversia; la sua mancata tempestiva impugnazione ha contribuito a rendere non contestabili, nel giudizio sulla cartella, i criteri di individuazione e riparto della contribuenza.
Cassazione civile, sentenze n. 21177/2014, n. 21181/2014, n. 661/2012, n. 10231/2012 e n. 7159/2011
La giurisprudenza richiamata afferma che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, in presenza di un Piano di classifica approvato, determina una presunzione di beneficio consortile. Il contribuente può superarla soltanto dimostrando uno specifico fatto contrario o l'assenza di qualsiasi beneficio diretto e concreto.
Massime di principio
- La cartella per contributi consortili è normalmente legittima se l'immobile è incluso nel perimetro di contribuenza e il Consorzio dispone di un Piano di classifica regolarmente approvato.
- In presenza di tali presupposti, non è generalmente necessario che il Consorzio dimostri, per ogni singolo immobile, l'esecuzione di una specifica opera o il beneficio concreto già prodotto: il beneficio è presunto.
- Il contribuente che contesta il contributo deve fornire una prova specifica dell'assenza di qualsiasi beneficio diretto e immediato, non essendo normalmente sufficienti la mancata vocazione agricola del terreno, la mancata utilizzazione delle opere o contestazioni generiche.
- Le contestazioni relative alla legittimità, ai criteri o all'estensione del Piano di classifica devono essere rivolte tempestivamente contro gli atti amministrativi presupposti; non impugnarli può rendere più difficile contestare tali profili in occasione dell'impugnazione della cartella.
- L'inclusione nel comprensorio di bonifica e l'inclusione nello specifico perimetro di contribuenza sono elementi distinti: per la presunzione di beneficio assume particolare rilievo la seconda.
- Le contestazioni formali sulla cartella e quelle relative al merito del contributo vanno tenute distinte: l'agente della riscossione risponde normalmente dei profili propri dell'attività di riscossione, mentre la fondatezza del contributo attiene al Consorzio impositore.
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