Cassazione Penale, Ordinanza n. 16235/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di evasione è rimasta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Con il ricorso per cassazione l'interessato deduceva un solo motivo, articolato sulla supposta eccessività del trattamento sanzionatorio e sulla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha però rilevato che la doglianza era priva di specificità, perché non si confrontava con la puntuale motivazione della decisione di merito, che aveva esposto i criteri seguiti per la determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per indicare il reato oggetto della condanna confermata in appello, ossia l'evasione.
art. 385 cod. pen.
Norma indicata quale base della sentenza di condanna impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna, la censura sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica e deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito sui criteri di commisurazione della pena.
- La mera deduzione dell'eccessività della pena o della mancata concessione delle attenuanti generiche, senza critica argomentata alla motivazione della decisione impugnata, integra un motivo aspecifico e quindi inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere onerato delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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