Sentenza del 14/02/2017 n. 538 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ - Pannelli su apparecchiature automatiche per foto-tessera - Esenzione - Non applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’esenzione non è stata riconosciuta. Un’apparecchiatura automatica per foto-tessera, priva di attività amministrative, direttive o di personale operante stabilmente, non può essere considerata sede legale o sede secondaria dell’impresa. I pannelli esposti su di essa restano pertanto soggetti all’imposta di pubblicità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i pannelli apposti sull’apparecchiatura automatica per foto-tessera costituissero insegne di esercizio e beneficiassero dell’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 507/1993. La questione riguardava, in particolare, se l’apparecchiatura potesse essere qualificata come sede legale o sede secondaria dell’impresa. La sentenza ha chiarito che per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e direttive dell’impresa e operano i suoi organi o dipendenti.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993
L’esenzione prevista per le insegne di esercizio non si applica quando il messaggio è esposto su un’apparecchiatura automatica che non costituisce sede legale o sede secondaria dell’impresa.
Cassazione n. 27497/2014
Conferma che la sede effettiva dell’impresa è il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e direttive e operano gli organi amministrativi o i dipendenti.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione relativa alle insegne di esercizio non è sufficiente che il messaggio identifichi l’impresa o il servizio: il supporto deve essere collocato presso una sede effettiva dell’attività.
- Un distributore o apparecchiatura automatica destinato esclusivamente all’erogazione del servizio non equivale, di regola, a una sede legale o secondaria.
- La qualificazione formale dell’impianto non è decisiva: occorre verificare in concreto se vi si svolgano attività amministrative, direttive o lavorative riconducibili all’impresa.
- In assenza di tali elementi, i pannelli pubblicitari o identificativi apposti su apparecchiature automatiche possono essere assoggettati all’imposta di pubblicità.
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