Cassazione Penale, Sentenza n. 2233/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.). Due motivi principali: 1) violazione dell'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020 n. 149 conv. in legge 18 dicembre 2020 n. 176 per presunto tardivo deposito e comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale (mancanza di firma digitale e comunicazione oltre il termine di 10 giorni); la difesa aveva eccepito la tempestività ma la Corte d'appello non avrebbe deciso sull'eccezione; 2) vizio di qualificazione e motivazione: si sostiene che la condotta fosse solo mera disubbidienza non corrispondente al reato di resistenza, e che la corte non abbia adeguatamente motivato la determinazione della pena.
La decisione
Ricorso rigettato. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che nel procedimento a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni siano perentori e che il giudice non debba tenere conto di conclusioni tardive; inoltre il ricorrente non ha dimostrato l'effettiva incidenza delle conclusioni tardive sull'esito del giudizio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la qualificazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., ritenendo provati il rifiuto di fornire documenti, il dimenarsi per sottrarsi all'accompagnamento e la minaccia rivolta al carabiniere; ha inoltre specificato che il reato previsto dall'art. 651 cod. pen. concorre con la resistenza e non si assorbe in essa. La Corte ha altresì giustificato la conferma della pena, osservando che si discosta di poco dal minimo edittale e che le circostanze generiche sono state applicate nella massima estensione. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 9 novembre 2020 n. 149 convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176
Stabilisce termini per il deposito e la comunicazione delle conclusioni nei procedimenti a trattazione scritta; la Corte ha ritenuto i termini perentori e ha escluso l'ammissibilità delle conclusioni depositate tardivamente, salvo che non sia provata l'effettiva incidenza sul giudizio.
art. 337 cod. pen.
La condotta consistente nel rifiuto di fornire documenti, nel divincolarsi per sottrarsi all'accompagnamento e nella minaccia posta in essere verso il carabiniere è stata qualificata correttamente come resistenza a pubblico ufficiale.
art. 651 cod. pen.
Il reato previsto da questa norma (connesso al rifiuto di fornire generalità o adempimenti analoghi) non si assorbe nella resistenza a pubblico ufficiale ma può concorrervi materialmente quando le condotte sono distinte e successive.
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenza processuale del rigetto dell'impugnazione: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni sono perentori: le conclusioni depositate tardivamente non rilevano salvo che la parte tardiva dimostri una specifica e reale incidenza sull'esito del giudizio.
- Per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale occorre valutare la condotta nella sua concretezza: rifiuto di esibire documenti, atti physicali per sottrarsi all'azione del pubblico ufficiale e minacce dirette possono integrare la resistenza (art. 337 cod. pen.).
- Reati diversi posti in essere in momenti successivi (es. rifiuto di identificazione e resistenza fisica) possono concorrere e non necessariamente si assorbono l'uno nell'altro; la qualificazione dipende dalla diversità materiale delle condotte.
- In tema di determinazione della pena, una motivazione che evidenzi il rapporto con il minimo edittale e l'applicazione delle circostanze generiche giustifica incrementi contenuti della pena rispetto al minimo.
- Il rigetto dell'appello comporta, in mancanza di diversa disposizione, l'imposizione delle spese processuali al ricorrente ai sensi delle norme procedurali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2211/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2212/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2213/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2214/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2216/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2219/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →