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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2233/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.). Due motivi principali: 1) violazione dell'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020 n. 149 conv. in legge 18 dicembre 2020 n. 176 per presunto tardivo deposito e comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale (mancanza di firma digitale e comunicazione oltre il termine di 10 giorni); la difesa aveva eccepito la tempestività ma la Corte d'appello non avrebbe deciso sull'eccezione; 2) vizio di qualificazione e motivazione: si sostiene che la condotta fosse solo mera disubbidienza non corrispondente al reato di resistenza, e che la corte non abbia adeguatamente motivato la determinazione della pena.

La decisione

Ricorso rigettato. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che nel procedimento a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni siano perentori e che il giudice non debba tenere conto di conclusioni tardive; inoltre il ricorrente non ha dimostrato l'effettiva incidenza delle conclusioni tardive sull'esito del giudizio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la qualificazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., ritenendo provati il rifiuto di fornire documenti, il dimenarsi per sottrarsi all'accompagnamento e la minaccia rivolta al carabiniere; ha inoltre specificato che il reato previsto dall'art. 651 cod. pen. concorre con la resistenza e non si assorbe in essa. La Corte ha altresì giustificato la conferma della pena, osservando che si discosta di poco dal minimo edittale e che le circostanze generiche sono state applicate nella massima estensione. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. 9 novembre 2020 n. 149 convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176

    Stabilisce termini per il deposito e la comunicazione delle conclusioni nei procedimenti a trattazione scritta; la Corte ha ritenuto i termini perentori e ha escluso l'ammissibilità delle conclusioni depositate tardivamente, salvo che non sia provata l'effettiva incidenza sul giudizio.

  • art. 337 cod. pen.

    La condotta consistente nel rifiuto di fornire documenti, nel divincolarsi per sottrarsi all'accompagnamento e nella minaccia posta in essere verso il carabiniere è stata qualificata correttamente come resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 651 cod. pen.

    Il reato previsto da questa norma (connesso al rifiuto di fornire generalità o adempimenti analoghi) non si assorbe nella resistenza a pubblico ufficiale ma può concorrervi materialmente quando le condotte sono distinte e successive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenza processuale del rigetto dell'impugnazione: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel procedimento a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni sono perentori: le conclusioni depositate tardivamente non rilevano salvo che la parte tardiva dimostri una specifica e reale incidenza sull'esito del giudizio.
  • Per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale occorre valutare la condotta nella sua concretezza: rifiuto di esibire documenti, atti physicali per sottrarsi all'azione del pubblico ufficiale e minacce dirette possono integrare la resistenza (art. 337 cod. pen.).
  • Reati diversi posti in essere in momenti successivi (es. rifiuto di identificazione e resistenza fisica) possono concorrere e non necessariamente si assorbono l'uno nell'altro; la qualificazione dipende dalla diversità materiale delle condotte.
  • In tema di determinazione della pena, una motivazione che evidenzi il rapporto con il minimo edittale e l'applicazione delle circostanze generiche giustifica incrementi contenuti della pena rispetto al minimo.
  • Il rigetto dell'appello comporta, in mancanza di diversa disposizione, l'imposizione delle spese processuali al ricorrente ai sensi delle norme procedurali.

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