Cassazione Penale, Sentenza n. 23218/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Giudice di pace per abnormità funzionale, rilevando la genericità dell'indicazione delle indagini e l'omessa iscrizione delle nuove notitiae criminis, e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Enna per il prosieguo del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Giudice di pace aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero richiedendo "ulteriori indagini" per verificare la sussistenza di altre ipotesi di reato, senza però pronunciare l'archiviazione per il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), senza specificare le ipotesi di reato alternative e senza ordinare la preventiva iscrizione delle nuove notitiae criminis nel registro ex art. 335 c.p.p.; il Procuratore ha denunciato l'abnormità del provvedimento perché tale genericità ha creato stasi procedimentale e ha esorbitato dai poteri del giudice, esautorando il PM dal suo ruolo investigativo.
Norme richiamate
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 17, comma 4
art. 17, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Consente al Giudice di pace di restituire gli atti al PM indicandone eventuali ulteriori indagini, ma non autorizza il giudice a imporre indagini generiche o a sostituirsi alle determinazioni del PM senza rispettare le formalità dell'iscrizione delle notizie di reato.
codice di procedura penale, art. 335
Stabilisce l'obbligo di iscrizione nel registro delle notizie di reato delle persone e delle notitiae criminis; il giudice, quando sollecita indagini su nuove ipotesi, non può esonerare il PM dall'iscrivere preventivamente le nuove notizie di reato.
Costituzione, art. 112
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; il controllo del giudice sulla legalità dell'azione penale deve rispettare i ruoli costituzionali senza sostituirsi al PM nell'esercizio dell'azione penale.
Sezioni Unite, sent. n. 10728 del 16/12/2021 (Fenucci)
Sez. U, n. 10728/2021, Fenucci
Il giudice non può ordinare imputazioni o imporre indagini su persone non iscritte o su reati diversi senza la preventiva iscrizione; può però esercitare poteri di impulso richiedendo indagini nell'integralità del fascicolo, purché le nuove notizie siano iscritte nei modi previsti.
Massime di principio
- Il giudice non può sostituirsi al Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale: può sollecitare indagini ma non imporre imputazioni o indagini generiche senza le formalità di iscrizione.
- Se il giudice chiede ulteriori accertamenti su nuove ipotesi di reato deve indicare con sufficiente specificità le fattispecie e ordinare — ove necessario — la preventiva iscrizione delle notitiae criminis nel registro ex art. 335 c.p.p., affinché il PM e l'indagato possano esercitare i relativi diritti.
- Un provvedimento che limiti la decisione sulla richiesta di archiviazione senza definire chiaramente la sorte del reato originario o senza fornire istruzioni precise alle indagini può essere considerato abnorme e comportare l'annullamento per stasi procedimentale.
- In casi analoghi è preferibile che il giudice decida espressamente sull'archiviazione (accogliendola o meno) e, se indica indagini integrative, specifichi soggetti, ipotesi di reato e le modalità richieste (compresa l'iscrizione ex art. 335), per consentire al PM di agire correttamente.
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