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Sentenza

Sentenza del 05/04/2016 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

RISCOSSIONE - cartella di pagamento - notificazione - art. 140 c.p.c. - destinatario - detenuto in carcere - sottoscrizione raccomandata informativa e ritiro del plico - perfezionamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2009, per un importo di circa 1.052.592,98 euro, contestando vizi degli atti presupposti, carenza di motivazione e istruttoria, il diniego della rateizzazione, la debenza degli aggi di riscossione, la legittimità della sottoscrizione del ruolo e la costituzionalità della normativa che avrebbe inciso sulla società Tributi Italia. In appello ha sostenuto soprattutto che il ricorso non fosse tardivo, poiché al momento della notifica si trovava detenuto e la cartella era stata ritirata presso la Casa Comunale solo il 9 gennaio 2013. Ha inoltre contestato la sottoscrizione della raccomandata informativa da parte di una persona non identificata.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività. Ha ritenuto perfezionata la notificazione ex art. 140 c.p.c. il 28 dicembre 2012, data in cui la raccomandata informativa risultava ricevuta e sottoscritta, e non il 9 gennaio 2013, data del ritiro della cartella presso la Casa Comunale. Il ricorso, spedito l'8 marzo 2013, è stato quindi proposto oltre il termine di 60 giorni. La tardività ha impedito l'esame delle contestazioni di merito. Il contribuente è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 1.000 euro ciascuno a favore dell'Ufficio e del concessionario.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    La notificazione si perfeziona quando il notificante esegue le formalità previste, incluso l'invio della raccomandata informativa e la prova della sua ricezione mediante avviso di ricevimento. Non è necessario dimostrare l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 258/2012

    La procedura applicabile agli irreperibili relativi deve garantire l'invio della raccomandata informativa quale elemento necessario per il perfezionamento della notificazione.

  • Art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato quale fondamento della liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate e non versate.

  • Art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Richiamato in relazione ai controlli automatizzati e alla liquidazione delle somme dovute.

  • Art. 7 legge 212/2000

    Invocato dal contribuente per contestare il difetto di motivazione degli atti, ma non esaminato nel merito per la tardività del ricorso.

  • Art. 3, comma 3, d.l. 40/2010, convertito nella legge 73/2010

    Il contribuente ne ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma avesse determinato il dissesto di Tributi Italia; la questione è stata ritenuta non rilevante rispetto alla controversia.

  • Cassazione, sez. V, sentenza n. 8630/2015

    Ha ribadito che, per la validità della notificazione ex art. 140 c.p.c., il notificante deve provare la ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario o di chi la riceva presso il domicilio.

  • Cassazione, sez. V, sentenza n. 14047/2014

    La ricezione della raccomandata informativa, documentata dall'avviso di ricevimento, completa la procedura notificatoria.

  • Cassazione, sez. V, sentenza n. 11708/2011

    Il sistema delle notificazioni si fonda sulla conoscibilità legale dell'atto e non sulla prova della sua effettiva conoscenza; rileva quindi la consegna secondo una forma prevista dalla legge.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni effettuate ex art. 140 c.p.c., il termine per impugnare decorre, in linea generale, dal perfezionamento della procedura notificatoria attestato dalla ricezione della raccomandata informativa, non dalla data successiva in cui il destinatario ritira materialmente l'atto depositato presso la Casa Comunale.
  • La detenzione, l'assenza fisica o la mancata effettiva lettura dell'atto non impediscono necessariamente il perfezionamento della notifica, se le formalità legali sono state correttamente eseguite.
  • La contestazione della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento deve essere proposta con gli strumenti processuali appropriati, come il disconoscimento o la querela di falso, secondo i casi; una semplice dichiarazione di non riconoscimento può non essere sufficiente.
  • Prima di discutere la fondatezza della cartella o degli atti presupposti, occorre verificare tempestivamente la data di perfezionamento della notifica e rispettare il termine di 60 giorni per l'impugnazione tributaria.
  • Se il ricorso è tardivo, il giudice può dichiararlo inammissibile senza esaminare le contestazioni sostanziali, anche quando queste riguardino importi elevati o possibili vizi dell'atto.

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