Ordinanza n. 448/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione n. 323/2022/E/EEL, adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in data 12 luglio 2022, pubblicata sul sito dell'Autorità e notificata alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 14 luglio 2022, avente a oggetto: “adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della Società Utilità S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica (procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 217/2021/E/EEL)”; - di ogni altro atto preparatorio, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 323/2022/E/EEL, recante un provvedimento prescrittivo nei confronti della società in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per l’annullamento della deliberazione prescrittiva adottata da ARERA il 12 luglio 2022, nonché degli atti preparatori, presupposti, antecedenti, conseguenti o connessi. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, ai fini della corretta calendarizzazione e decisione della causa, ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, l’aggiornamento della situazione relativa alla vicenda controversa, l’indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e la precisazione circa la necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, sugli eventuali fatti sopravvenuti e sugli eventuali provvedimenti o atti rilevanti per la permanenza dell’interesse alla decisione o comunque suscettibili di incidere sull’esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito dell’impugnazione. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla ricorrente di dichiarare motivatamente entro il 20 maggio 2026 se permane l’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale e sostanziale, nonché ad ARERA di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sugli sviluppi della vicenda. Le parti devono depositare quanto richiesto nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che il mancato adempimento, in particolare l’inerzia della ricorrente sulla permanenza dell’interesse, potrà essere valutato quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è quindi interlocutoria e non contiene statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione processuale dell’inerzia della parte onerata di fornire chiarimenti sulla permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato insieme alle disposizioni sull’istruttoria processuale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare il comportamento processuale della parte e, in caso di inerzia sulla permanenza dell’interesse, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina processuale applicata all’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte entro il termine assegnato, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e comportare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di definire o calendarizzare nel merito una controversia, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori diretti ad aggiornare la situazione di fatto e di diritto, verificando l’incidenza di eventuali fatti o provvedimenti sopravvenuti sulla permanenza dell’interesse alla decisione e sull’esito del giudizio.
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