Sentenza del 21/01/2016 n. 580 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento e ha escluso che l’estratto di ruolo potesse essere impugnato allo scopo di riaprire i termini per contestare un atto ormai definitivo per mancata impugnazione tempestiva. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non aver ricevuto regolarmente la cartella di pagamento e impugnava l’estratto di ruolo per contestare la pretesa tributaria, chiedendo sostanzialmente la riapertura dei termini per impugnare la cartella, ormai scaduti ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
Il termine per impugnare un atto tributario decorre dalla sua regolare notificazione. Decorso inutilmente tale termine, l’atto diventa definitivo e non può essere contestato indirettamente mediante l’impugnazione dell’estratto di ruolo.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non può essere utilizzato come strumento per riaprire i termini di impugnazione di una cartella regolarmente notificata e non contestata tempestivamente.
- Quando la notifica della cartella risulta regolare, il contribuente deve impugnarla entro il termine previsto dalla legge; l’inerzia rende definitiva la pretesa.
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo non può trasformarsi in un mezzo elusivo per contestare tardivamente vizi o motivi che avrebbero dovuto essere dedotti contro la cartella.
- La contestazione dell’omessa notifica può avere rilievo solo se effettivamente dimostrata; qualora la notifica sia provata e ritenuta valida, il ricorso basato su tale contestazione viene respinto.
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