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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08745/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, in successione, del rapporto di lavoro di due dipendenti tra più società pubbliche regionali per effetto di fusioni/incorporazioni. I lavoratori sostenevano che la componente retributiva variabile annua aggiuntiva (R.V.A.), pattuita individualmente con la società originaria e percepita per alcuni anni in misura legata al raggiungimento di obiettivi individuali, dovesse essere conservata anche presso le società subentranti ai sensi dell'art. 2112 c.c. Poiché dalle cessionarie non erano più stati fissati gli obiettivi individuali necessari per maturare tale emolumento, i lavoratori avevano chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che non vi fosse rinuncia alla R.V.A. e che il danno fosse quantificabile sulla base di quanto percepito negli anni precedenti. In cassazione, la società ricorrente principale ha denunciato violazione delle regole ermeneutiche e nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di appello relativo a un preteso accordo modificativo intervenuto al passaggio verso una delle cessionarie; ha inoltre contestato la sussistenza dell'inadempimento e la quantificazione del danno. La società ricorrente incidentale ha invece sostenuto che l'art. 2112 c.c. tutelerebbe solo paga base e minimi tabellari, che la R.V.A. sarebbe stata sostituita da sistemi premiali propri delle cessionarie e che non vi fosse prova del danno da perdita di chance.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili il primo, quinto, sesto e settimo motivo del ricorso principale; ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ravvisando un omesso esame del motivo di appello relativo all'accordo modificativo intervenuto nel passaggio da una cessionaria all'altra; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi principali, che riguardavano tutti il contenuto ed effetti del preteso accordo con la seconda cessionaria e la conseguente quantificazione del danno. Quanto al ricorso incidentale, ha respinto il primo e il terzo motivo perché infondati, e ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulla questione dell'accordo modificativo e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    impone la riunione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza

  • art. 1362 c.c.

    i canoni ermeneutici si applicano anche ai contratti conclusi per facta concludentia, desumendo la volontà dalle condotte complessive delle parti

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    la violazione delle regole di interpretazione contrattuale non può consistere nella mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia ricorre quando il giudice ometta del tutto di decidere su una domanda o eccezione; nel caso concreto vi è stata omissione sul motivo di appello relativo all'accordo modificativo con la seconda cessionaria

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per difetto/assenza di motivazione, ma il relativo esame è stato assorbito o ritenuto non decisivo nei punti trattati

  • art. 360 c.p.c.

    individua i diversi vizi deducibili in cassazione; il motivo ex n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice diversa valutazione del merito

  • art. 348-ter c.p.c.

    opera il limite della c.d. doppia conforme, che rende inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito

  • art. 2112 c.c.

    nel trasferimento d'azienda il rapporto continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal rapporto; la garanzia conserva anche una retribuzione accessoria pattuita individualmente, non limitandosi ai soli minimi tabellari

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per l'inadempimento dell'obbligo di fissare obiettivi individuali necessari alla maturazione della parte variabile della retribuzione

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di danno risarcibile e di detrazione di eventuali importi percepiti in altri sistemi premiali

  • art. 2043 c.c.

    richiamato insieme alle norme sul risarcimento per perdita di chance

  • art. 2059 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di danno risarcibile

  • art. 2099 c.c.

    richiamato in relazione alla struttura della retribuzione e alla parte variabile del compenso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova sul danno da perdita di chance e sui fatti costitutivi delle domande

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi che contestavano la valutazione del materiale probatorio, ma le censure sono state considerate inammissibili perché dirette a una rivalutazione del fatto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto richiede l'indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice d'appello trascuri integralmente un motivo di gravame o una domanda/eccezione decisiva, anche in forma implicita; il richiamo solo parziale alla motivazione di primo grado non sana l'omissione se resta senza risposta una distinta questione devoluta.
  • Nel trasferimento d'azienda, l'art. 2112 c.c. tutela tutti i diritti del lavoratore derivanti dal rapporto, compresi quelli di natura retributiva accessoria se fondati su pattuizione individuale o su un diritto consolidato nel rapporto, senza che la garanzia sia limitata alla sola paga base.
  • La perdita di chance relativa a componenti variabili della retribuzione può essere liquidata equitativamente quando il lavoratore alleghi e provi, anche per presunzioni, un apprezzabile vantaggio probabilistico perduto, utilizzando come parametro i risultati conseguiti in passato in presenza di un sistema premiale analogo.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrato che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove o dei fatti: le censure che mirano soltanto a sostituire la propria ricostruzione a quella accolta dal giudice di merito sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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