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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14880/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p.; il ricorrente deduceva carenza di motivazione e violazione degli artt. 131-bis e 62-bis c.p., con riferimento all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha confermato l'insussistenza del motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva (motivo manifestamente infondato) e ha rigettato il resto del ricorso; ha invece annullato con rinvio la parte della sentenza che aveva escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ritenendo che la modifica normativa che ha introdotto l'"ostatività" per i reati contro pubblici ufficiali non potesse operare retroattivamente per fatti commessi il 26 giugno 2019 (anteriori all'entrata in vigore del nuovo testo, 10 agosto 2019). Si dispone il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per verificare la sussistenza dei presupposti della non punibilità; per il resto il ricorso è rigettato. Inoltre la Corte ha dichiarato l'irritualità della rinuncia alla trattazione orale fatta dal difensore (art. 611, comma 1-ter c.p.p.), che non può trasformare il rito orale in cartolare.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata al fatto; la Corte ha ritenuto che il reato contestato (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) potesse, con riguardo ai fatti anteriori al 10/08/2019, essere valutato anche alla luce della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato che la modifica introdotta dalla legge di conversione del d.l. n. 53/2019, che rendeva "ostativa" la particolare tenuità per i delitti commessi contro pubblici ufficiali, è normativa più sfavorevole e non può applicarsi a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (10/08/2019); pertanto per fatti del 26/06/2019 l'applicazione della causa di non punibilità resta possibile e va riesaminata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento alla disciplina delle recidive: la Corte ha verificato il bilanciamento fra recidiva reiterata ed attenuanti generiche, ritenendo motivato il giudizio di prevalenza della recidiva operato in primo grado e quindi infondato il rilievo del ricorrente.

  • art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio dell'irrevocabilità della richiesta di trattazione orale; la rinuncia tardiva del difensore è 'irrituale' e non può trasformare il rito orale in rito cartolare.

  • legge 8 agosto 2019, n. 77 (conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53)

    La modifica normativa che ha aggravato il regime dell'art. 131-bis (introducendo l'ostatività per taluni reati contro pubblici ufficiali) non è stata ritenuta applicabile retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore; la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Sez. 6 (sent. Hasan) a sostegno di tale interpretazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 172 del 20/10/2025

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 131-bis c.p. nella parte in cui riguardava gli artt. 336 e 337 c.p.; circostanza richiamata dalla Corte di cassazione come ulteriore elemento a favore della possibilità di riesame della causa di non punibilità.

  • Sez. 6, n. 23623 del 21/05/2024 (Hasan), Rv. 286629

    Precedente di legittimità secondo il quale la norma modificativa dell'art. 131-bis non si applica retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore quando essa introduce una disciplina più sfavorevole.

Massime di principio

  • Quando una modifica normativa peggiora il trattamento sanzionatorio (disciplina più sfavorevole), essa non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore; va applicata la disciplina vigente al momento del fatto.
  • Per valutare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è necessario un concreto bilanciamento motivato; deduzioni generiche in appello sono inidonee a ribaltare il giudizio di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. può essere riesaminata quando il fatto è anteriore a modifiche legislative che rendano la causa ostativa; in tali casi il giudice di merito deve motivare sulla sussistenza dei presupposti.
  • La rinuncia alla trattazione orale, una volta introdotta la trattazione orale ai sensi dell'art. 611 c.p.p., è irrevocabile: una rinuncia tardiva del difensore è inefficace e non converte il rito in cartolare.
  • Se una disposizione è stata successivamente dichiarata incostituzionale con riferimento a specifici reati, ciò rafforza la necessità di riesame da parte del giudice di merito circa l'applicabilità delle cause di non punibilità o delle modifiche peggiorative al caso concreto.
  • In caso di annullamento parziale per vizio di diritto relativo alla applicabilità di una causa di non punibilità, il giudice di rinvio può essere diverso e deve valutare specificamente la sussistenza dei presupposti della causa stessa.

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