Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04805/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il recupero di una somma nei confronti di un garante personale di un debito di conto corrente di una società poi fallita. Il garante ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione del soggetto che aveva azionato il credito per conto della banca, la nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, l'insussistenza o comunque non prova del credito e il superamento del limite di garanzia. L'opposizione è stata rigettata in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: (1) censura sulla motivazione e sulla prova documentale del credito, con contestazione degli estratti conto e del certificato ex art. 50 TUB; (2) censura sulla legittimazione del procuratore della banca in relazione alla classificazione del credito in sofferenza; (3) dedotta violazione delle norme processuali per l'uso di un documento acquisito tardivamente e per il riconoscimento della legittimazione del procuratore; (4) contestazione della titolarità del credito in capo alla banca originaria e al cessionario, con riferimento a successive cessioni; (5) dedotta nullità integrale della fideiussione per asserita intesa anticoncorrenziale sul modello ABI; (6) censura sul limite di importo della garanzia, sostenendo che mancasse un valido importo massimo; (7) e (8) censure sulle statuizioni accessorie di condanna al raddoppio del contributo unificato e alla responsabilità aggravata/spese. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando che la motivazione della sentenza di merito era intelligibile, che la documentazione prodotta era sufficiente e non specificamente contestata, che la doglianza sulla conformità degli atti all'originale non era stata dedotta con il necessario grado di specificità, che diverse censure introducevano questioni nuove o tendevano a una rivalutazione del merito, che la nullità di alcune clausole della fideiussione non travolgeva automaticamente l'intero contratto e che non era stato allegato che le clausole asseritamente nulle fossero state applicate nel caso concreto. È stata inoltre ritenuta corretta la condanna alle spese, alla responsabilità aggravata e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del fideiussore, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva a sua volta confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure di apparente motivazione e infondate o inammissibili le doglianze di violazione di legge, perché in gran parte risolte in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, perché nuove rispetto al giudizio di merito o perché prive della necessaria specificità. È stata confermata la legittimazione del procuratore del creditore a recuperare un credito classificato a sofferenza, la sufficienza della prova documentale del saldo di conto corrente, la validità della clausola di capitalizzazione trimestrale approvata secondo la disciplina CICR, e la non estensione della pretesa nullità di alcune clausole all'intera fideiussione in assenza di allegazione della loro concreta applicazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50 TUB

    La certificazione bancaria è richiamata come documento posto a fondamento della pretesa creditoria; la Corte non ne esclude in astratto l'utilizzabilità, rilevando piuttosto che la censura del ricorrente mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 2, comma 2, l. n. 287/1990

    La dedotta nullità della fideiussione per intesa anticoncorrenziale è stata ritenuta non idonea, nel caso concreto, a travolgere l'intero contratto in assenza di prova dell'applicazione delle clausole contestate e della loro incidenza sul rapporto.

  • art. 1341 c.c.

    La censura relativa alla clausola di capitalizzazione trimestrale è stata respinta perché la clausola risultava specificamente approvata secondo la disciplina di settore.

  • art. 1419, comma 1, c.c.

    La nullità parziale di singole clausole non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto se non risulta che le clausole nulle fossero essenziali o che il contratto non sarebbe stato concluso senza di esse.

  • art. 2712 c.c.

    La Corte richiama la disciplina delle riproduzioni meccaniche nel valutare la censura sulla documentazione bancaria, ma ritiene che la doglianza si traduca in una richiesta di riesame del merito.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche deve essere specifico, formale e tempestivo; in difetto, le copie possono fare piena prova nei limiti della norma.

  • art. 100 c.p.c.

    La contestazione sulla legittimazione delle parti è stata trattata come priva di specificità o come questione nuova nel giudizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure sono state dichiarate inammissibili quando miravano a sovvertire l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza di merito non è stata ritenuta apparente, poiché consentiva di ricostruire l'iter logico seguito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della decisione di merito è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente.

  • artt. 633, comma 1, n. 1, e 641 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla conferma del decreto ingiuntivo, senza che le censure del ricorrente ne scalfissero i presupposti.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    È stata ritenuta inammissibile la deduzione fondata su documenti asseritamente prodotti tardivamente in appello, perché si trattava di questione nuova non affrontata nei precedenti gradi.

  • art. 10 l. 17 febbraio 1992, n. 154

    La doglianza sul limite della garanzia è stata ritenuta nuova e aspecifica.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata è stata confermata perché sorretta da motivazione sufficiente e non sindacabile nel merito in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata confermata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    La clausola di capitalizzazione trimestrale è stata ritenuta validamente pattuita perché specificamente approvata nel rispetto della disciplina regolamentare.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
  • Il disconoscimento della conformità all'originale di copie documentali deve essere specifico, formale e tempestivo; contestazioni generiche o clausole di stile non sono sufficienti.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta il dissenso della parte sull'apprezzamento delle prove.
  • La nullità di singole clausole contrattuali non travolge automaticamente l'intero contratto se non risulta che quelle clausole siano state applicate o che fossero essenziali per la conclusione del negozio.
  • Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La contestazione del credito bancario deve confrontarsi con la documentazione prodotta; in mancanza di specifiche contestazioni agli estratti conto, il giudice può ritenerla sufficiente a fondare la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneConto corrente
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.