Cassazione Civile, Ordinanza n. 18591/2026 del 08/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una professionista aveva chiesto l'accertamento dello svolgimento di attività professionale in favore di una società, sostenendo che fosse stato pattuito un compenso complessivo di euro 35.000 per l'attività svolta tra luglio 2008 e febbraio 2009, in parte già pagato per euro 25.000, e domandando il pagamento del residuo o, in subordine, una somma ben più elevata in base alle tariffe professionali. Il Tribunale aveva riconosciuto l'esistenza dell'attività di consulenza funzionale alla presentazione dell'istanza di concordato e l'accordo sul compenso di euro 35.000, respingendo le ulteriori pretese economiche. In appello la professionista aveva contestato che il primo giudice non avesse riconosciuto il compenso secondo tariffa per l'attività precedente al concordato e, comunque, non avesse condannato la controparte al pagamento del residuo di euro 10.000. La Corte d'appello aveva respinto il gravame. In Cassazione la ricorrente ha proposto sette motivi, deducendo: omesso esame e travisamento della prova testimoniale; motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza; violazione degli artt. 2230 e 2233 c.c. per mancato riconoscimento del compenso; violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere ritenuto nuova la domanda di pagamento del saldo; violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire; ulteriore violazione dell'art. 2233 c.c.; il settimo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'ampiezza delle contestazioni svolte dalla società, attività riservata al giudice di merito. Ha invece accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo, affermando che la domanda di condanna al pagamento del saldo di euro 10.000 non poteva considerarsi nuova, poiché si collocava nel perimetro della domanda originaria di pagamento del compenso per l'intera attività professionale e risultava espressamente ricompresa nella formula "salva la diversa somma che dovesse essere ritenuta accertata di giustizia". La Corte ha inoltre rilevato che sussisteva l'interesse della professionista a ottenere la condanna al pagamento del saldo, anche alla luce del comportamento processuale della controparte, la quale continuava a contestare l'esigibilità del credito. Il settimo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame dell'appello e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso devono denunciare vizi riconducibili ai limiti del sindacato di legittimità; non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi o sia meramente apparente; non basta la critica alla valutazione delle risultanze processuali.
art. 2230 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto al compenso del professionista; la censura è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui mirava a rivalutare il fatto.
art. 2233 c.c.
Il compenso del professionista deve essere determinato secondo gli accordi e, in difetto, secondo i criteri legali; la domanda di saldo non era nuova perché coerente con la pretesa originaria di pagamento dell'intero compenso.
art. 345, comma 1, c.p.c.
La domanda di pagamento del saldo non è stata ritenuta domanda nuova in appello, perché costituiva una riduzione quantitativa della pretesa originaria e non introduceva un diverso petitum o una diversa causa petendi.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire sussiste quando la parte abbia un'utilità concreta e attuale a ottenere la pronuncia richiesta, anche se la controparte contesta l'esigibilità del credito.
art. 384 c.p.c.
La cassazione con rinvio è disposta quando non vi sono i presupposti per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura di omesso esame o travisamento della prova in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché il sindacato della Corte di cassazione resta circoscritto a errori di diritto e a vizi nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un contenuto oggettivamente diverso da quello reale; non ricorre quando si contesti l'apprezzamento logico del significato della prova compiuto dal giudice di merito.
- La motivazione non è apparente se il giudice d'appello dimostra di avere esaminato gli atti e di avere espresso una valutazione comprensibile della loro portata, anche se la parte dissente dal risultato interpretativo.
- La domanda di pagamento del saldo di un compenso già richiesto per l'intera prestazione non è domanda nuova in appello se resta immutata la causa petendi e si riduce soltanto il petitum quantitativo, soprattutto quando l'istanza originaria sia formulata con riserva di ottenere la somma ritenuta di giustizia.
- L'interesse ad agire sussiste anche per ottenere la condanna al pagamento del residuo di un credito contestato quanto a esigibilità, quando la pronuncia richiesta possa produrre un'utilità concreta e attuale per il creditore.
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