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Sentenza

Sentenza n. 16382/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202605150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di due sentenze definitive del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, recanti la condanna al pagamento di complessivi € 2.155,25 per spese legali distratte in favore dell’avvocato antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, chiedendo l’esecuzione di due sentenze definitive e non impugnate del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza. I titoli, notificati al Ministero, avevano disposto la distrazione in suo favore delle spese legali per complessivi € 2.155,25. Ha dedotto il mancato pagamento integrale delle somme dovute; con nota del 2 ottobre 2026 ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti del residuo ancora dovuto, rilevando che dagli atti risultava il mancato integrale pagamento delle somme liquidate nei titoli. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alle sentenze entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, dovrà determinare l’importo residuo ed eseguire il giudicato entro i successivi 60 giorni; il dispositivo esclude la facoltà di delega e il compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare le spese di questo giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando risulti dagli atti che l’amministrazione non ha integralmente adempiuto a un titolo giudiziale definitivo, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione limitatamente alle somme ancora dovute e fissare un termine per l’adempimento.
  • In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, indicando il termine per l’esecuzione e attribuendogli il compito di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari per dare attuazione al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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