Ordinanza n. 2118/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento del Comune di Bacoli prot. 21475/2026 del 02.07.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>>; 2. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con obbligo di sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro 60 giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale che le ordinava di liberare le aree demaniali marittime occupate e di rimuovere arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertimento dell'adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono state inoltre impugnate, nei limiti dell'interesse e della lesività, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025, quale atto di indirizzo dell'Area VIII – Demanio, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, relativa all'adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui potesse essere interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell'approvazione definitiva e dell'operatività del piano. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il TAR ha ritenuto che la complessità e la tecnicità delle questioni richiedessero un esame nella fase di merito, senza definire in sede cautelare l'eccezione preliminare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell'area e il ripristino dello stato dei luoghi avrebbero dovuto avvenire entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile per la società concessionaria. Ai fini del bilanciamento degli interessi, il Collegio ha considerato inoltre che il provvedimento riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione. L'efficacia dell'atto è stata pertanto sospesa temporaneamente fino al 30 settembre 2026, termine finale della misura cautelare e non sospensione indefinita. L'esame della questione di ammissibilità e delle ulteriori questioni sostanziali è stato rinviato alla fase di merito. Il Presidente della Sezione dovrà fissare l'udienza di definizione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'esecuzione di un ordine di rilascio e ripristino di un'area demaniale debba avvenire nel pieno della stagione balneare e sia prospettato un pregiudizio grave e irreparabile, il giudice può sospendere temporaneamente l'efficacia dell'atto fino a una data determinata, rinviando l'esame delle questioni complesse alla fase di merito.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la natura facilmente rimovibile degli arredi, delle attrezzature e dei manufatti oggetto dell'ordine può giustificare una sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento, senza precludere all'amministrazione l'adozione delle determinazioni successive.
- L'eccezione di inammissibilità fondata sulla presunta natura non lesiva di una diffida può essere riservata alla fase di merito quando la complessità e la tecnicità delle questioni impediscano di definirla adeguatamente nella fase cautelare.
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