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Ordinanza

Ordinanza n. 652/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata n.-OMISSIS-, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria relativa all’Avviso pubblico per gli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima, nella parte di interesse.

Giustizia amministrativa202600390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né definito il ricorso. Ha segnalato alle parti il possibile profilo di inammissibilità per difetto di procura alle liti, così da consentire il contraddittorio sulla questione, e ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 4 novembre 2026. Non è stata adottata alcuna misura cautelare; non risulta una statuizione sulle spese.

TAR Abruzzo, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione di approvazione della graduatoria per gli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima, nella parte in cui colloca il beneficiario rappresentato in una determinata posizione, con un determinato punteggio e con esito sfavorevole

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, quale amministratore di sostegno del figlio, ha impugnato la graduatoria approvata dall’Unione di Comuni, chiedendone l’annullamento e la sospensione nella parte relativa al figlio, collocato in una posizione e con un punteggio non favorevoli. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità per carenza dello ius postulandi: la procura allegata conferiva al difensore il potere di assistere nella procedura stragiudiziale di accesso agli atti e di presentare un’istanza di riesame, ma non risultava estendere il mandato alla proposizione del ricorso giurisdizionale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per carenza dello ius postulandi.

    Il rilievo officioso di una possibile causa di inammissibilità deve essere sottoposto alle parti, consentendo loro di interloquire prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve segnalarla alle parti per consentire il contraddittorio prima di decidere.
  • Una procura limitata ad attività stragiudiziali di accesso agli atti e di riesame non manifesta, di per sé, il conferimento al difensore del potere di proporre il ricorso giurisdizionale; l’estensione del mandato deve risultare dal contenuto della procura.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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