Ordinanza n. 7094/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, della graduatoria nazionale di merito per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 08/01/2026, nella parte in cui riconosce alle odierne ricorrenti, rispettivamente, il punteggio di 120,30 ( pos. n°17729 ) e 120,40 ( pos. n°17520 ); - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale 30 maggio 2025, n. 418, recante “Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026; ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale 16 luglio 2025, n. 454, recante “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 – a.a. 2025/2026”, e dei relativi allegati; - del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2025, n. 1115, recante «Disposizioni generali e ammissione alle graduatorie di merito nazionali» e dei relativi allegati, in quanto ulteriore atto attuativo della procedura selettiva lesiva degli interessi delle ricorrenti; - del verbale di nomina della Commissione, non conosciuto; - di tutti i verbali delle prove di concorso su sede locale; - degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie; - dell'operato dell'amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti e verbali relativi all'operato della Commissione esaminatrice del concorso; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) per l'anno accademico 2025/2026; - dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) per l'anno accademico 2025/2026 delle Università in epigrafe; - delle prova di ammissione consistenti nei questionari erogati tramite la piattaforma informatica CINECA; - degli atti con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale le ricorrenti hanno espletato la prova di concorso; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti; e per l'accertamento del diritto delle odierne ricorrenti ad essere risarcite in forma specifica – ex art. 30 CPA e 2058 c.c. - mediante ammissione, in sovrannumero, al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 presso l'Università degli studi L. Vanvitelli o presso altro Ateneo tra quelli indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria nazionale di merito per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, pubblicata l'8 gennaio 2026, nonché gli atti della procedura selettiva
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la graduatoria nazionale di merito e una pluralità di atti della procedura selettiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, contestando i punteggi loro attribuiti e chiedendo, previa tutela cautelare, l'annullamento degli atti e l'ammissione in sovrannumero, anche quale forma di risarcimento in forma specifica. Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha rilevato un serio dubbio sulla procedibilità del ricorso, poiché non risulta impugnata la graduatoria nazionale definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento né quella di ammissione in sovrannumero. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto al contraddittorio delle parti l'unica questione relativa alla possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria nazionale definitiva del 28 gennaio 2026. Ha assegnato alle parti 15 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per il deposito di memorie sulla questione e ha avvisato della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice e consente, nel caso concreto, l'assegnazione di un termine per memorie prima della possibile definizione con sentenza breve.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dalle ricorrenti quale base della domanda di risarcimento in forma specifica mediante ammissione in sovrannumero; la domanda non è stata ancora decisa.
art. 2058 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti quale fondamento civilistico della reintegrazione in forma specifica; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione, prima di definire il giudizio.
- La mancata impugnazione di un atto successivo e definitivo che sostituisce o consolida l'atto inizialmente impugnato può porre una questione di procedibilità del ricorso; tale questione deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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