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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1902

Regolamento (UE) 2016/1902 della Commissione, del 27 ottobre 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, ametoctradin, azossistrobina, ciflutrin, acido difluoroacetico, dimetomorf, fenpirazamina, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifurone, flutriafol, fluxapyroxad, metconazolo, proquinazid, protioconazolo, piriproxifen, spirodiclofen e triflossistrobina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R1902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per un ampio elenco di sostanze attive, sulla base di domande presentate ai sensi dell’articolo 6 e delle valutazioni EFSA. Le modifiche riguardano sia aumenti sia conferme di limiti esistenti, tenendo conto della sicurezza per i consumatori, dei dati scientifici disponibili e delle esigenze di importazione. Il testo interviene soprattutto sugli allegati II e III del regolamento quadro e fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di specifici antiparassitari in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di numerose sostanze attive fitosanitarie nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide su operatori agricoli e della filiera agroalimentare, importatori, distributori e autorità di controllo degli Stati membri, con effetti anche per le importazioni da Paesi terzi quando gli impieghi autorizzati all’estero determinano residui superiori agli LMR vigenti. Restano ferme le combinazioni di sostanza/prodotto per le quali i dati sono ritenuti insufficienti o per le quali si mantiene l’LMR esistente; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.

Modifica dei livelli massimi di residui di acetamiprid e altre sostanze nei prodotti alimentari e mangimi

Il regolamento aggiorna il quadro dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, intervenendo sugli allegati II e III per una pluralità di sostanze attive fitosanitarie. La Commissione motiva l’intervento sulla base di domande di modifica presentate dagli operatori, delle valutazioni degli Stati membri e dei pareri scientifici dell’EFSA, tenendo conto sia della sicurezza dei consumatori sia delle esigenze commerciali connesse alle importazioni.

Ambito e finalità

Il provvedimento riguarda residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento quadro. Le modifiche incidono su colture orticole, frutta, cereali, semi oleaginosi, prodotti di origine animale e altre categorie di alimenti, con effetti pratici per produzione, importazione, autocontrollo e controlli ufficiali negli Stati membri.

Base giuridica e iter di valutazione

La Commissione agisce sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Le domande di modifica sono state valutate dagli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 8 del medesimo regolamento e poi esaminate dall’EFSA, che ha analizzato i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, formulando pareri motivati sui LMR proposti.

Sostanze e prodotti interessati

Le sostanze oggetto di revisione sono numerose: acetamiprid, ametoctradin, azossistrobina, ciflutrin, acido difluoroacetico, dimetomorf, fenpirazamina, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifurone, flutriafol, fluxapyroxad, metconazolo, proquinazid, protioconazolo, piriproxifen, spirodiclofen e triflossistrobina. Le modifiche toccano molteplici matrici: olive da tavola e da olio, pomodori, cetriolini, fagioli e piselli con/senza baccello, legumi da granella, semi di colza, frumento, cipolline, uve, cereali, lattughe, spinaci, erbe fresche, fragole, mirtilli, mele, pere, banane, papaye, semi di girasole, patate, ortaggi a radice e tubero, prodotti di origine animale e altri ancora.

Esiti delle valutazioni EFSA

Per la maggior parte delle richieste, l’EFSA ha concluso che i requisiti informativi risultavano soddisfatti e che le modifiche degli LMR erano accettabili sotto il profilo della sicurezza alimentare. La valutazione ha considerato l’esposizione alimentare di 27 gruppi di consumatori europei, sia sul lungo periodo sia in acuto, senza evidenze di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Eccezioni e mantenimento dei limiti vigenti

In alcuni casi l’EFSA ha evidenziato dati insufficienti. In particolare, per fluxapyroxad su ortaggi a radice e tubero diversi dai ravanelli, i dati non sono stati ritenuti idonei a fissare nuovi LMR, sicché restano in vigore i limiti precedenti. Per proquinazid, invece, l’EFSA raccomanda l’aumento degli LMR per fegato e rene di ovini e caprini per adeguarsi agli impieghi previsti su mele e pere; nei prodotti di origine animale la definizione del residuo viene circoscritta al metabolita IN-MU210.

Tolleranze all’importazione e motivi commerciali

Per alcune sostanze, come dimetomorf, fenpirazamina, fluazinam, flutriafol, fluxapyroxad e metconazolo, le domande sono formulate anche come richieste di tolleranza all’importazione, motivate dal fatto che gli impieghi autorizzati negli Stati Uniti, in Canada o in Brasile possono determinare residui superiori agli LMR europei. L’obiettivo dichiarato è evitare ostacoli commerciali all’importazione dei prodotti interessati.

Definizioni residue, note tecniche e limiti di quantificazione

L’allegato contiene numerose precisazioni tecniche. Per alcune sostanze il residuo è definito come somma della sostanza madre e di specifici metaboliti o isomeri; per altre si applicano indicazioni di liposolubilità, limiti di determinazione analitica e rinvii a definizioni differenziate per particolari codici prodotto. Sono inoltre presenti note secondo cui taluni LMR per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie coincidono con quelli previsti per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, tenendo conto delle variazioni dovute all’essiccazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Riservazioni e riesame futuro

L’allegato segnala in più punti la mancanza di dati su metodi analitici, sperimentazioni sui residui, stabilità al magazzinaggio, studi di idrolisi, tossicità dei metaboliti, alimentazione del bestiame, metabolismo dei ruminanti, colture a rotazione e conservazione dei campioni. Per tali casi la Commissione terrà conto delle informazioni eventualmente trasmesse entro termini specifici, oppure della loro assenza, in sede di riesame degli LMR.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR negli allegati II e III

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. Le sostituzioni riguardano, in particolare, le colonne relative ad acetamiprid, azossistrobina, ciflutrin, dimetomorf, flonicamid, fludioxonil, flutriafol, metconazolo, protioconazolo e triflossistrobina nell’allegato II, nonché ametoctradin, acido difluoroacetico, fenpirazamina, fluazinam, flupyradifurone, fluxapyroxad, proquinazid, piriproxifen e spirodiclofen nell’allegato III, parte A.

Domande di modifica e tolleranze all’importazione

Il regolamento prende atto di numerose domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e, per alcune sostanze, degli articoli 6, paragrafi 2 e 4, e 8 del regolamento (CE) n. 396/2005. Le richieste riguardano nuovi impieghi autorizzati o tolleranze all’importazione, in particolare per prodotti provenienti da Stati Uniti, Canada e Brasile, con l’obiettivo di evitare ostacoli commerciali derivanti da residui superiori agli LMR vigenti.

Valutazione EFSA e sicurezza dei consumatori

La Commissione si fonda sui pareri motivati dell’EFSA e sulle relazioni di valutazione degli Stati membri. L’EFSA ha concluso che, salvo le eccezioni espressamente indicate, le modifiche richieste sono accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori, considerando l’esposizione cronica e acuta di 27 gruppi di consumatori europei e senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Casi di mantenimento degli LMR vigenti o limiti condizionati

Per fluxapyroxad su ortaggi a radice e tubero diversi dai ravanelli, l’EFSA ha ritenuto insufficienti i dati e il regolamento mantiene gli LMR vigenti. Per proquinazid, è previsto l’aumento degli LMR per fegato e rene di ovini e caprini; inoltre, per i prodotti di origine animale la definizione del residuo è limitata al metabolita IN-MU210. Sono inoltre riportate numerose condizioni tecniche e riserve legate a informazioni mancanti su metodi analitici, sperimentazioni sui residui, stabilità in magazzinaggio, natura dei residui, tossicità dei metaboliti, colture a rotazione e altri studi, con termini specifici per il riesame (ad esempio 27 gennaio 2018, 6 aprile 2018, 23 luglio 2017, 1° luglio 2017, 17 agosto 2015, 30 gennaio 2016, 13 luglio 2015, 5 febbraio 2016, 23 luglio 2016).

Definizioni del residuo e particolarità tecniche

L’allegato introduce o conferma definizioni diverse del residuo per alcune combinazioni sostanza/codice prodotto. Per esempio: acetamiprid è definito come somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid; flonicamid come somma di flonicamid, TFNA e TFNG, con specificazione diversa per alcuni codici; fludioxonil, triflossistrobina, proquinazid, ametoctradin e altri presentano definizioni analitiche specifiche o metaboliti da considerare. Sono inoltre indicati limiti di quantificazione, note sul carattere liposolubile di alcune sostanze e rinvii all’allegato I per l’elenco completo dei prodotti interessati.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di pesticidicommercio internazionalecontrolli ufficiali

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