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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12880/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva dichiarato l'estinzione del reato di truffa per prescrizione e l'aveva condannata al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile. Il ricorso per cassazione articolava due censure: (1) violazione degli artt. 129 e 337 c.p.p., per avere i giudici di merito ritenuto valida una querela che sarebbe stata presentata da un incaricato (Verta Fortunato) con la sottoscrizione non autenticata della persona offesa (Calonico Francesca), mentre l'art. 337 c.p.p. richiederebbe l'autenticazione della sottoscrizione; (2) violazione degli artt. 129 e 336 c.p.p., sostenendo che l'atto presentato non esprimerebbe una volontà punitiva della persona offesa (si chiedeva solo la restituzione di euro 60,00) e quindi sarebbe privo dei requisiti della querela e della procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la mancata autenticazione della sottoscrizione non determina l'invalidità dell'atto quando sia comunque accertata la sicura provenienza della querela (nel caso, comprovata dalla costituzione di parte civile e dalla comparizione/testimonianza della persona offesa). Ha altresì ritenuto che la manifestazione della volontà punitiva poteva essere desunta dall'atto depositato presso le forze dell'ordine e dalla richiesta di intervento sull'imputata, applicando il principio del "favor querelae". Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (liquidate in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Prevede che la querela presentata da un incaricato sia munita di sottoscrizione autenticata; la Corte ha però interpretato che la mancata autenticazione non comporta automaticamente l'invalidità della querela quando sia altrimenti accertata la sicura provenienza della stessa.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al contenuto dell'atto di querela e alla condizione di procedibilità; la Corte ha ritenuto che la richiesta diretta alle forze dell'ordine di intervenire è idonea a dimostrare la volontà punitiva della persona offesa, senza necessità di formule sacramentali.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Invocato nei motivi di gravame insieme ad altre norme processuali; la Corte lo ha valutato nel contesto delle censure sulla validità e sul contenuto della querela e lo ha ritenuto non violato alla luce dell'accertata provenienza dell'atto e del "favor querelae".

  • art. 39 disp. in materia (richiamato nella sentenza di merito)

    Richiamato in relazione alle modalità di autenticazione della sottoscrizione della querela; la Corte d'Appello aveva osservato che, pur in assenza di autenticazione, la provenienza risultava certa per altri elementi processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorrente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

  • sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in ordine alla misura della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) e alla necessità di valutare la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque disposto il versamento di euro 3.000,00 ritenendo non sussistente una esclusiva mancanza di colpa tale da esonerare la sanzione.

Massime di principio

  • La querela presentata da un incaricato con sottoscrizione non autenticata non è automaticamente nulla: se è possibile accertare con certezza la provenienza della querela (es. costituzione di parte civile, comparizione e testimonianza della persona offesa, altri elementi di prova), l'atto è comunque valido.
  • La volontà punitiva della persona offesa può essere desunta dal contenuto dell'atto depositato presso le forze dell'ordine e da una esplicita richiesta di intervento: non è richiesta una formula rituale o "sacram entale" per ritenere integrato il requisito della querela; in caso di dubbi si applica il principio del "favor querelae".
  • I vizi formali non necessariamente precludono la procedibilità quando possono essere superati con la prova della reale volontà del querelante e della provenienza dell'atto.
  • In cassazione i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere dichiarati tali e comportare condanne alle spese, sanzioni (cassa delle ammende) e rifusione delle spese della parte vittoriosa; è quindi opportuno curare la regolarità formale e sostanziale degli atti impugnatori.
  • Per ridurre rischi processuali, chi presenta querela tramite incaricato dovrebbe, quando possibile, allegare ulteriori elementi che attestino la provenienza e la volontà punitiva (costituzione di parte civile, dichiarazioni rese in istruttoria, documenti o altre prove a supporto).

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