Cassazione Civile, Sentenza n. 17777/2020 del 26/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la liquidazione dell'equo indennizzo previsto dalla Legge n.89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio presupposto (procedura di equa riparazione "equa su equa") iniziato il 10/06/2010 e conclusosi in varie fasi (Corte d'Appello di Perugia, Corte di Cassazione e poi esecuzione davanti al Tribunale di Roma). La Corte d'appello di Firenze aveva rigettato il ricorso; la Maso proponeva ricorso per cassazione contestando: 1) la corretta applicazione dei criteri delle Sezioni Unite (in particolare sul conteggio unitario di cognizione ed esecuzione e sull'inclusione del periodo intercorrente tra sentenza di merito e assegnazione delle somme) e sostenendo che l'indennizzo dovesse coprire anche il tempo tra la sentenza conclusiva e il provvedimento di assegnazione; 2) la liquidazione delle spese oltre i minimi tariffari e l'opportunità di compensazione delle spese per la novità della questione.
La decisione
Il ricorso principale è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura sul conteggio della durata: ha confermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), il processo di cognizione e l'eventuale successiva esecuzione vanno considerati unitariamente con una durata massima ragionevole di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni, ma ai fini del calcolo rilevano soltanto i tempi effettivi di attività giurisdizionale (fasi di cognizione ed esecuzione), escludendo i periodi strumentali come l'intervallo tra sentenza di merito e l'inizio dell'esecuzione (es. tra notificazione del precetto e pignoramento). Nel caso concreto la somma delle durate delle fasi giudiziarie risultava pari a 2 anni, 3 mesi e 7 giorni, quindi al di sotto del limite, per cui il diritto all'indennizzo ex lege non sussiste. La censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice e non sindacabile in cassazione. Il ricorso incidentale del Ministero è stato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
Legge n.89/2001
La normativa sull'equo indennizzo per irragionevole durata del processo è stata interpretata in combinato con la giurisprudenza delle Sezioni Unite: il diritto all'indennizzo opera quando la durata complessiva del procedimento di cognizione unitamente all'esecuzione supera la durata massima ragionevole stabilita (2 anni, 6 mesi e 5 giorni); al calcolo rilevano solo i tempi effettivi di giurisdizione.
Legge n.69/2001
Norma procedurale richiamata per l'opposizione esperita dalla ricorrente; utilizzata nel quadro processuale per la impugnazione del decreto impugnato.
Codice di procedura civile
Gli artt.91 e 92 c.p.c. disciplinano la compensazione delle spese di lite; la Corte ha ricordato che, in assenza di soccombenza reciproca, la decisione sulla compensazione è discrezionale e non sindacabile in Cassazione.
D.P.R. n.115/2002
art.13, comma 1-quater (introdotto dalla Legge n.228/2012)
Richiamato in relazione agli eventuali oneri di contributo unificato per impugnazioni; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di giudizio di equa riparazione, non sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dalla norma.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
Sentenza n.6312/2014; Sentenza n.9142/2016; Sentenza n.19885 del 23/07/2009
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio dell'unicità del processo 'equa su equa' (cognizione + esecuzione) con una durata massima ragionevole (2 anni, 6 mesi e 5 giorni). Hanno altresì precisato che al computo rilevano solo i periodi di effettiva attività giurisdizionale e che il precedente vincolo dell'attivazione entro sei mesi dalla chiusura del giudizio di cognizione è stato superato.
Massime di principio
- Nel caso di giudizi 'equa su equa' (ricorso per equa riparazione relativo a un giudizio presupposto e alla sua esecuzione) la durata va calcolata unitariamente considerando sia la fase di cognizione sia quella esecutiva.
- Il computo della durata ai fini dell'indennizzo tiene conto soltanto dei tempi effettivamente riferibili all'attività giurisdizionale (udienze, provvedimenti, fase esecutiva attiva) ed esclude i periodi strumentali o di inattività interposti tra la sentenza di merito e l'inizio dell'esecuzione (es. tempo tra notificazione del precetto e pignoramento).
- Esiste un limite massimo di ragionevole durata per l'unicum cognizione+esecuzione fissato dalla giurisprudenza di legittimità (2 anni, 6 mesi e 5 giorni): se la durata complessiva effettiva è inferiore, non spetta l'indennizzo ex lege n.89/2001.
- La precedente regola che subordinava l'unitarietà del conteggio all'attivazione entro sei mesi dalla conclusione del giudizio di cognizione è stata superata dalle Sezioni Unite: non è più decisivo che la parte si attivi entro tale termine per integrare l'unicità.
- Se persistono ritardi ulteriori non coperti dal calcolo nazionale di indennizzo, il rimedio eventuale può essere offerto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, qualora sussistano i presupposti, ma non automaticamente dal rimedio nazionale.
- Le decisioni del giudice sulla compensazione delle spese sono discrezionali; salvo soccombenza reciproca, la Cassazione non sindaca la scelta del giudice di merito in ordine alla compensazione.
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