Cassazione Civile, Sentenza n. 34573/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello del Centro Commerciale avverso avviso di accertamento TARSU/TIA/TARES relativo agli anni 2007-2012. La controversia riguardava in particolare: la legittimità della sottoscrizione dell'avviso da parte del concessionario del servizio di accertamento; la presunta carenza motivazionale e di indicazione dei presupposti di fatto e degli elementi identificativi delle superfici tassate; la dedotta inesigibilità della tassazione di una superficie di 1.299,41 mq perché inidonea alla produzione di rifiuti (e prova documentale a sostegno); il calcolo degli interessi applicati in avviso (presunta decorrenza errata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione presentato da Centro Commerciale Iper G S.r.l. Ha ritenuto i motivi di ricorso, nel loro complesso, inammissibili: primo motivo (sostituzione della firma e verifica della legittimazione del concessionario) inammissibile per novità e per mancata indicazione degli atti nei quali la questione era stata dedotta in sede di merito; secondo motivo (difetto di motivazione dell'avviso e mancata informazione sulla possibilità di accertamento con adesione) inammissibile per mancata puntuale indicazione delle parti dell'atto contestato; terzo motivo (esclusione dalla tassazione della superficie per inidoneità alla produzione di rifiuti) inammissibile perché la superficie era stata accertata d'ufficio e non dichiarata dal contribuente e le deduzioni non erano adeguatamente riferite al momento della produzione documentale; quarto motivo (errata decorrenza interessi) inammissibile per difetto di specificità e per mancata produzione/trascrizione delle norme regolamentari comunali rilevanti. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di SO.G.E.T. S.p.a. e rilievo dei presupposti per versamento di un contributo unificato supplementare.
Norme richiamate
legge n. 549 del 1995
La Corte evidenzia che la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa può essere legittima solo se esiste l'apposito provvedimento di individuazione del funzionario responsabile; tuttavia la censura su tale punto è stata ritenuta novità non adeguatamente dedotta in grado.
legge n. 296 del 2006
Richiamata in relazione agli elementi che devono essere contenuti nell'avviso di accertamento: la Corte valuta che l'avviso impugnato fosse sufficientemente motivato e contenesse gli elementi previsti dalla norma, permettendo l'esercizio delle difese.
legge n. 241 del 1990
Richiamata nell'ambito delle censure sull'obbligo informativo dell'amministrazione; la Corte precisa i limiti delle nullità formali e il contenuto minimo degli obblighi informativi.
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Art. 7 cit. richiede l'indicazione dell'organo per il riesame, ma non impone l'avviso sulla possibilità di accertamento con adesione; la mancata indicazione di tale informazione non comporta la nullità dell'atto impositivo.
decreto legislativo n. 507 del 1993
art. 62, art. 66, art. 72
Art. 62: presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti per le superfici tassabili, con onere della prova a carico del contribuente per dimostrare l'inesistenza del presupposto; art. 66: le riduzioni tariffarie hanno effetto dall'anno successivo a quello della dichiarazione/variazione; art. 72: richiamato nel motivo sugli interessi, ma la Corte richiede il testo regolamentare per controllare l'interpretazione.
decreto legislativo n. 546 del 1992
Richiamato in relazione all'onere del giudice di esaminare il materiale probatorio prodotto; la Corte rileva che il ricorso non ha adeguatamente indicato quando e dove la documentazione è stata prodotta nei precedenti gradi.
decreto legislativo n. 218 del 1997
Norma in tema di accertamento con adesione evocata dalla difesa, ma la Corte afferma che l'amministrazione non è obbligata a informare l'istante di tale possibilità per rendere valido l'atto impositivo.
decreto-legge n. 137 del 2020
art. 23, comma 8-bis (conv. in l. n. 176 del 2020)
Richiamato per giustificare il rito camerale e la trattazione senza discussione orale per l'udienza del 5 luglio 2022.
decreto-legge n. 228 del 2021
art. 16, c. 1 (conv. in l. n. 15 del 2022)
Ulteriore norma richiamata in relazione alla trattazione in camera di consiglio e alle disposizioni procedurali emergenziali.
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Non proporre in cassazione questioni di fatto o nuove questioni giuridiche che richiedano accertamenti non compiuti dal giudice di merito: tali censure sono inammissibili salvo comprovata ed esplicita deduzione nei precedenti gradi con l'indicazione degli atti in cui sono state svolte.
- Sulla legittimità della sottoscrizione di avvisi emessi da concessionari: l'avviso è valido se il concessionario ha titolo a svolgere il potere di accertamento e l'atto risulta adeguatamente motivato; la mera mancanza della firma del funzionario nominato dall'ente può essere censurata solo se il ricorrente ha dedotto e documentato la specifica illegittimità nei gradi precedenti.
- Per le censure sulla adeguatezza motivazionale dell'avviso di accertamento, il ricorso per cassazione deve riportare testualmente i passi dell'atto ritenuti viziati e spiegare perché sono insufficienti: formule generiche non consentono il controllo di legittimità.
- Su esenzioni o esclusioni di aree dalla tassazione rifiuti (d.lgs. 507/1993): grava sul contribuente l'onere della prova dell'inidoneità alla produzione di rifiuti; le riduzioni o esclusioni rilevanti devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e produzioni/documenti devono essere prodotti e contestualizzati nei gradi di merito.
- Riduzioni e agevolazioni tariffarie in materia di rifiuti hanno in genere efficacia dall'anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione o variazione, salvo diversa disposizione normativa.
- La mancata indicazione nell'atto impositivo della possibilità di accertamento con adesione non comporta di per sé la nullità dell'atto: le nullità sono tassative e l'art. 7 Statuto del contribuente non impone tale avviso.
- Se si censurano interpretazioni di regolamenti comunali o delibere, è essenziale trascrivere il testo degli atti normativi e indicare chiaramente i criteri ermeneutici ritenuti violati; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- Produrre documentazione probatoria nei termini e nei rami del giudizio opportuni: l'ordine temporale e il momento di produzione sono elementi decisivi per la valutazione della loro rilevanza e ammissibilità.
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