Regolamento (UE) 2020/1055
Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE del trasporto su strada per adattarlo all’evoluzione del settore, in particolare alla crescita del trasporto con veicoli commerciali leggeri e alla necessità di contrastare società di comodo, cabotaggio abusivo e pratiche di elusione. Rafforza i requisiti di stabilimento, onorabilità e idoneità finanziaria dei trasportatori, introduce nuove regole sui controlli e sulle informazioni nei registri elettronici, e amplia gli obblighi di cooperazione tra Stati membri. Prevede inoltre nuove disposizioni sul cabotaggio, sulla responsabilità di committenti e intermediari, e un più ampio ricorso a strumenti digitali e atti delegati/esecutivi della Commissione.
Modifica i regolamenti UE sul trasporto su strada per rafforzare requisiti di accesso alla professione, stabilimento, controlli, cabotaggio, registri e cooperazione amministrativa, con specifiche novità per i veicoli leggeri oltre 2,5 t e fino a 3,5 t.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di trasporto su strada e, per alcuni profili, ai gestori dei trasporti, conducenti, autorità competenti degli Stati membri, speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti coinvolti in operazioni di trasporto merci e, in parte, passeggeri. Incide in particolare sull’accesso alla professione di trasportatore su strada e sull’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci, con disciplina specifica per i veicoli commerciali leggeri: fino al 21 febbraio 2022, e con ulteriori regimi transitori fino al 21 maggio 2022, alcune norme non si applicano ai veicoli fino a 3,5 t; dal 21 maggio 2022 si applicano ai trasporti internazionali effettuati con veicoli oltre 2,5 t e non oltre 3,5 t. Restano previste esclusioni e facoltà nazionali per talune categorie, tra cui trasporti nazionali con veicoli fino a 3,5 t in certi casi, trasporti di passeggeri non commerciali e altre ipotesi previste dai regolamenti modificati.
Regolamento (UE) 2020/1055: adeguamento delle norme UE sul trasporto su strada
Il regolamento interviene in modo organico sui regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 1072/2009, oltre che sul regolamento (UE) n. 1024/2012, per rispondere all’evoluzione del settore del trasporto su strada. Il legislatore UE evidenzia, nei considerando, la necessità di contrastare società di comodo, cabotaggio abusivo, pratiche di dumping sociale e divergenze applicative tra Stati membri, rafforzando al contempo la digitalizzazione e la cooperazione amministrativa.
Ambito di applicazione e novità per i veicoli leggeri
Il regolamento riguarda le imprese di trasporto merci su strada e, in parte, i trasportatori di passeggeri, i gestori dei trasporti, le autorità nazionali competenti e gli operatori della filiera logistica coinvolti nei trasporti internazionali e nel cabotaggio. Una delle innovazioni centrali è l’estensione di varie regole anche ai veicoli commerciali leggeri: fino al 20 maggio 2022 restano previste esclusioni per alcuni trasporti con veicoli fino a 3,5 t; dal 21 maggio 2022, per i trasporti internazionali, si applicano le nuove regole ai veicoli oltre 2,5 t e fino a 3,5 t.
Requisito di stabilimento
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 viene riscritto per rafforzare il requisito di stabilimento effettivo e permanente. L’impresa deve disporre di locali idonei, con accesso ai documenti principali, organizzare il ritorno dei veicoli utilizzati nel trasporto internazionale entro otto settimane dalla partenza, essere iscritta nei registri societari, essere fiscalmente attiva e disporre di veicoli regolarmente immatricolati o autorizzati all’uso. Inoltre, deve svolgere in modo efficace e continuativo le attività commerciali e amministrative nello Stato membro di stabilimento e utilizzare mezzi tecnici appropriati situati in tale Stato.
Onorabilità e infrazioni rilevanti
Il nuovo testo dell’articolo 6 amplia la valutazione dell’onorabilità, che non riguarda solo l’impresa ma anche gestori dei trasporti, direttori esecutivi e altri soggetti individuati dallo Stato membro. Sono espressamente rilevanti, oltre alle infrazioni già considerate, anche le gravi violazioni del diritto tributario, delle norme sul distacco dei lavoratori nel trasporto su strada, della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e delle regole sul cabotaggio. Se intervengono condanne o sanzioni per le infrazioni più gravi dell’allegato IV, l’autorità competente deve avviare un procedimento amministrativo tempestivo, consentire le difese dell’interessato e valutare se la perdita dell’onorabilità sia sproporzionata nel caso concreto.
Idoneità finanziaria
Il regolamento distingue in modo più netto i requisiti finanziari per i trasportatori che impiegano veicoli oltre 3,5 t e quelli che operano solo con veicoli tra 2,5 t e 3,5 t. Per questi ultimi, il capitale e le riserve minime richieste sono di 1.800 EUR per il primo veicolo e 900 EUR per ogni veicolo aggiuntivo. Sono inoltre chiarite le modalità di prova dell’idoneità finanziaria, mediante conti annuali certificati oppure, in assenza di questi, garanzie bancarie, assicurazioni o altri documenti vincolanti. Gli Stati membri possono anche richiedere l’assenza di debiti verso organismi di diritto pubblico e di procedure di insolvenza o liquidazione.
Controlli, registri e cooperazione amministrativa
Il sistema dei controlli viene rafforzato sotto due profili: da un lato, le autorità devono verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti, concentrandosi sulle imprese ad alto rischio; dall’altro, gli Stati membri devono aggiornare e rendere più completi i registri elettronici nazionali, includendo dati ulteriori come numero di immatricolazione dei veicoli, numero di occupati e fattore di rischio. La cooperazione amministrativa tra Stati membri viene disciplinata in modo più dettagliato: i punti di contatto nazionali devono scambiare informazioni tramite ERRU e IMI, le richieste devono essere motivate e, di regola, evase entro 30 giorni lavorativi. Il trattamento dei dati personali resta soggetto al regolamento (UE) 2016/679.
Cabotaggio e contrasto agli abusi
Nel regolamento (CE) n. 1072/2009 il cabotaggio è reso più stringente: non è consentito effettuare ulteriori trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro entro quattro giorni dal termine del precedente cabotaggio con lo stesso veicolo. Il trasportatore deve poter dimostrare il precedente trasporto internazionale e i successivi trasporti di cabotaggio; le prove possono essere esibite anche in formato elettronico, inclusa la e-CMR. È inoltre prevista una clausola antiabuso che consente agli Stati membri, in caso di uso improprio dei trasporti combinati, di applicare anche ai tragitti stradali iniziali e finali le regole sul cabotaggio.
Responsabilità della filiera logistica
Una novità rilevante per gli operatori economici è l’introduzione della responsabilità sanzionatoria di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti, qualora sappiano o avrebbero dovuto sapere che il trasporto commissionato comportava infrazioni del regolamento. La norma mira a evitare che il rispetto delle regole sia eluso attraverso il ricorso a intermediari o alla frammentazione contrattuale della catena logistica.
Poteri della Commissione, relazioni e tempistica
Il regolamento conferisce alla Commissione poteri delegati ed esecutivi per l’aggiornamento degli allegati e per le specifiche tecniche relative a registri, controlli e criteri di rischio. Sono inoltre previsti obblighi di relazione periodica per gli Stati membri e per la Commissione, con una valutazione dell’attuazione entro il 21 agosto 2023 e una relazione sullo stato del mercato entro il 21 agosto 2024. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 febbraio 2022, salvo le specifiche deroghe e decorrenze transitorie previste per singole disposizioni.
Disposizioni principali
Estensione e delimitazione dell’ambito soggettivo
Il regolamento modifica l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1072/2009 per includere progressivamente i trasportatori di merci con veicoli di massa tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 t e non superiore a 3,5 t nelle regole sull’accesso alla professione e, dal 21 maggio 2022, nel regime di licenza comunitaria. Sono mantenute esclusioni per talune attività: fino al 20 maggio 2022 per i trasporti con veicoli fino a 3,5 t; dal 21 maggio 2022 per i trasporti con veicoli fino a 2,5 t; nonché per specifiche categorie di trasporto non commerciale di passeggeri e altre ipotesi previste.
Requisiti di stabilimento rafforzati
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 viene riscritto per richiedere una presenza effettiva e permanente nello Stato membro di stabilimento. L’impresa deve disporre di locali con accesso ai documenti principali, organizzare il ritorno dei veicoli utilizzati nel trasporto internazionale entro otto settimane dalla partenza, essere iscritta al registro societario, essere soggetta all’imposta sul reddito e, se richiesto, avere una partita IVA valida, disporre di veicoli immatricolati o autorizzati all’uso e svolgere attività commerciali e amministrative in modo efficace e continuativo nello Stato membro. Gli Stati membri possono inoltre richiedere personale amministrativo qualificato o un gestore dei trasporti reperibile e un’infrastruttura operativa ulteriore.
Onorabilità: criteri, procedura e nuove infrazioni rilevanti
L’articolo 6 estende il perimetro soggettivo della valutazione dell’onorabilità a impresa, gestori dei trasporti, direttori esecutivi e altre persone individuate dallo Stato membro. Tra le infrazioni rilevanti si aggiungono quelle gravi in materia fiscale, di distacco dei lavoratori nel trasporto su strada, legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e cabotaggio. In presenza di condanne o sanzioni per le infrazioni più gravi di cui all’allegato IV, l’autorità competente avvia un procedimento amministrativo tempestivo, con eventuale ispezione in loco e diritto di difesa dell’interessato; valuta anche la proporzionalità della perdita dell’onorabilità. La Commissione deve adottare atti di esecuzione che definiscano categorie, tipi e livelli di gravità delle ulteriori infrazioni gravi.
Idoneità finanziaria e prove ammissibili
L’articolo 7 prevede soglie minime di capitale e riserve: 9.000 EUR per il primo veicolo, 5.000 EUR per ogni veicolo o insieme di veicoli accoppiati oltre 3,5 t, e 900 EUR per ogni veicolo o insieme oltre 2,5 t ma non oltre 3,5 t. Per le imprese che operano solo con veicoli tra 2,5 t e 3,5 t, il minimo è di 1.800 EUR per il primo veicolo e 900 EUR per ciascun veicolo aggiuntivo. Gli Stati membri possono esigere che le imprese del proprio territorio applichino ai veicoli fino a 3,5 t lo stesso livello previsto per i veicoli pesanti. Sono chiarite le prove alternative ammissibili in assenza di conti certificati o per dimostrare l’idoneità mediante garanzie bancarie, assicurazioni o altri documenti vincolanti; gli Stati membri possono anche richiedere l’assenza di debiti verso organismi di diritto pubblico e di procedure concorsuali.
Formazione professionale e attestato di idoneità
L’articolo 8 consente agli Stati membri di promuovere una formazione periodica, almeno ogni tre anni, sulle materie dell’allegato I. È conferito alla Commissione il potere di aggiornare gli allegati I, II e III tramite atti delegati. L’articolo 9 consente, per il rilascio della licenza ad imprese che operano solo con veicoli fino a 3,5 t, di dispensare dagli esami le persone che abbiano diretto continuativamente un’impresa analoga nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.
Controlli, registri elettronici e fattore di rischio
L’articolo 12 impone controlli periodici sul mantenimento dei requisiti, con attenzione alle imprese ad alto rischio e con estensione del sistema di classificazione del rischio a tutte le infrazioni di cui all’articolo 6. L’articolo 16 amplia i dati del registro elettronico nazionale includendo numero di immatricolazione dei veicoli, numero di occupati al 31 dicembre, e fattore di rischio; i dati devono essere aggiornati ed esatti. La Commissione deve adottare atti di esecuzione per rendere tali dati disponibili alle autorità durante i controlli su strada, secondo tempistiche legate all’adozione della formula comune di calcolo del rischio.
Cooperazione amministrativa tra Stati membri
L’articolo 18 sostituito disciplina punti di contatto nazionali, assistenza reciproca e scambio di informazioni sulle condanne e sanzioni per infrazioni gravi. Le richieste di informazioni devono essere motivate, possono includere accesso ai documenti necessari e vanno evase, di regola, entro 30 giorni lavorativi; i ritardi o le difficoltà devono essere comunicati e, se necessario, segnalati alla Commissione. Lo scambio di informazioni avviene tramite ERRU per le condanne/sanzioni e tramite IMI per la cooperazione amministrativa, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.
Cabotaggio, prove e limiti temporali
Nel regolamento (CE) n. 1072/2009 viene introdotto il divieto di effettuare con lo stesso veicolo ulteriori trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro entro quattro giorni dalla fine del precedente trasporto di cabotaggio. I trasporti nazionali in cabotaggio sono considerati conformi solo se il trasportatore produce prove del trasporto internazionale precedente e di tutti i trasporti di cabotaggio successivi, nonché, in taluni casi, di quelli effettuati nei quattro giorni precedenti. Le prove possono essere esibite o trasmesse anche in formato elettronico, compresa la e-CMR.
Uso dei trasporti combinati e deroga antiabuso
È previsto che, se necessario per evitare abusi della disciplina sui trasporti combinati della direttiva 92/106/CEE, gli Stati membri possano applicare le regole del cabotaggio anche ai tragitti stradali iniziali e/o finali delle operazioni di trasporto combinato tra Stati membri, introducendo periodi specifici e notificando preventivamente le misure alla Commissione, con revisione almeno quinquennale e pubblicità trasparente delle regole.
Responsabilità di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti
L’articolo 14 bis del regolamento (CE) n. 1072/2009 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni anche per speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti che, sapendo o dovendo sapere che il trasporto commissionato comporta violazioni dei capi II e III, partecipino a tali infrazioni.
Atti delegati ed esecutivi
Sia il regolamento (CE) n. 1071/2009 sia il regolamento (CE) n. 1072/2009 attribuiscono alla Commissione poteri delegati per aggiornare gli allegati al progresso tecnico ed evoluzione del mercato. Sono inoltre previste competenze di esecuzione per specificare procedure tecniche, consultazione elettronica dei registri, funzionalità per i controlli su strada e classificazione delle infrazioni, secondo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011.
Relazioni, riesame e tempistiche di applicazione
L’applicazione generale del regolamento decorre dal 21 febbraio 2022, con specifiche deroghe e transizioni: alcune disposizioni sui veicoli fino a 3,5 t restano escluse fino al 21 maggio 2022; l’obbligo di includere il fattore di rischio nei registri nazionali decorre 14 mesi dopo l’atto di esecuzione pertinente. Sono previste relazioni biennali degli Stati membri e della Commissione, una relazione dettagliata della Commissione sulla cooperazione amministrativa entro il 21 agosto 2023, una relazione sullo stato del mercato entro il 21 agosto 2024 e un riesame periodico del quadro.
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