Ordinanza n. 1752/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Emilia-Romagna, Sezione I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il giudizio riguarda la sospensione della patente disposta a tempo indeterminato in conseguenza della mancata sottoposizione agli accertamenti medico-sanitari presso la Commissione medica locale competente. Dalla motivazione emerge che l'appellante aveva rifiutato di sottoporsi all'accertamento previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice della strada e lamentava un danno grave e irreparabile derivante dalla sospensione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l'appello non presentasse una ragionevole fondatezza alla luce del chiaro tenore dell'art. 128 del Codice della strada, il quale prevede la sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti prescritti con esito favorevole quando il titolare non vi si sottoponga nei termini. Quanto al periculum in mora, il danno dedotto è stato ritenuto riconducibile esclusivamente alla condotta dell'appellante, che aveva rifiutato di sottoporsi all'accertamento medico. Inoltre, la sospensione non è definitiva, ma opera fino al superamento degli accertamenti con esito favorevole. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disposizione processuale applicabile all'appello cautelare.
art. 128 d.lgs. 285/1992
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole
La mancata sottoposizione nei termini agli accertamenti prescritti comporta necessariamente la sospensione della patente fino al loro superamento con esito favorevole.
art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992
Individua l'accertamento medico presso la Commissione medica locale competente al quale l'interessato non si è sottoposto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione della patente prevista dall'art. 128, comma 2, del Codice della strada per la mancata sottoposizione agli accertamenti prescritti è assistita da fumus boni iuris quando l'amministrazione abbia applicato il chiaro precetto normativo.
- La sospensione della patente disposta ai sensi dell'art. 128, comma 2, del Codice della strada ha natura temporanea e condizionata, poiché permane fino al superamento degli accertamenti con esito favorevole.
- Il periculum in mora non è ravvisabile, in sede cautelare, quando il pregiudizio derivante dalla sospensione della patente sia conseguenza diretta del rifiuto dell'interessato di sottoporsi agli accertamenti medico-sanitari prescritti.
- La sospensione della patente prevista dall'art. 128, comma 2, del Codice della strada costituisce una conseguenza necessaria della mancata sottoposizione agli accertamenti nei termini prescritti, senza che il giudice cautelare possa disapplicare il chiaro tenore della disposizione in assenza di specifiche ragioni di illegittimità.
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