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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 2034 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - Accertamento - Riqualificazione energetica degli immobili - Detrazione d'imposta - Applicabilità limitata ai beni strumentali - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diritto alla detrazione d’imposta per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili d’impresa. L’Amministrazione sosteneva che l’agevolazione spettasse soltanto per immobili qualificabili come beni strumentali, e non per immobili classificati come beni merce.

La decisione

La decisione afferma che la detrazione prevista dalla legge n. 296/2006 e dal d.m. 19 febbraio 2007 spetta ai titolari di reddito d’impresa per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili aziendali di qualsiasi tipo, siano essi beni strumentali o beni merce. L’unica esclusione espressamente indicata riguarda gli immobili concessi in locazione finanziaria. Il testo fornito non specifica l’esito processuale formale, il giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, né le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296

    La detrazione d'imposta per riqualificazione energetica degli immobili, prevista dalla l. n. 296 del 27/12/2006 e dal d.m. 19.2.2007, spetta ai titolari di reddito d'impresa che sostengono spese per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica, aventi ad oggetto immobili aziendali di qualsiasi tipo, qualificati sia come beni strumentali sia come beni merce, con la sola espressa eccezione di quelli concessi in locazione finanziaria.

    La disciplina agevolativa non limita la detrazione agli immobili strumentali: può applicarsi anche agli immobili d’impresa qualificati come beni merce, salvo l’esclusione espressa degli immobili concessi in locazione finanziaria.

  • Decreto ministeriale 19 febbraio 2007

    La detrazione d'imposta per riqualificazione energetica degli immobili, prevista dalla l. n. 296 del 27/12/2006 e dal d.m. 19.2.2007, spetta ai titolari di reddito d'impresa che sostengono spese per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica, aventi ad oggetto immobili aziendali di qualsiasi tipo, qualificati sia come beni strumentali sia come beni merce, con la sola espressa eccezione di quelli concessi in locazione finanziaria.

    Il decreto, letto insieme alla legge, non restringe il beneficio ai soli beni strumentali e consente la detrazione per gli interventi agevolati anche sugli immobili merce dell’impresa, con l’eccezione indicata.

Massime di principio

  • Per le spese di riqualificazione energetica sostenute nell’esercizio d’impresa, la qualificazione contabile o fiscale dell’immobile come bene strumentale o bene merce non è, di per sé, motivo per negare la detrazione.
  • L’esclusione dal beneficio va ricondotta alle ipotesi espressamente previste dalla disciplina; in base al principio riportato, è escluso l’immobile concesso in locazione finanziaria.
  • La regola riguarda gli interventi e i requisiti previsti dalla normativa agevolativa: non implica che qualunque spesa o immobile dia automaticamente diritto alla detrazione.

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