Cassazione Civile, Sentenza n. 8946/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza CNF n.104/2022 che aveva annullato la decisione del CDD Veneto e applicato la sanzione della sospensione di 6 mesi per aver trattenuto indebitamente la somma di €250.000, ricevuta quale deposito fiduciario dalla cliente Med Trading S.p.A.; nodo processuale principale: determinare il momento di cessazione della permanenza dell'illecito permanente (inizio del decorso prescrizionale) e quindi il regime di prescrizione applicabile (previgente quinquennale o l'art.56 legge 247/2012 con termine massimo di 7 anni e 6 mesi), alla luce di un rifiuto alla restituzione del 8/9/2009 e di una transazione del giugno 2016 che poi autorizzò la compensazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha stabilito che, trattandosi di illecito permanente, la permanenza cessa nel momento in cui l'avvocato, sollecitato alla restituzione, nega il diritto del cliente e afferma il proprio diritto a trattenere le somme (nel caso, l'8/9/2009). Di conseguenza il termine prescrizionale decorre da quella data e, non essendovi atti interruttivi nel quinquennio successivo, l'illecito è prescritto. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione gravata è assorbita. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate.
Norme richiamate
R.D. n. 1578/1933, art. 51
Termine quinquennale di prescrizione previgente applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n.247/2012; la Corte lo ritiene applicabile nel caso di illecito la cui commissione è anteriore alla legge 247/2012 se la cessazione della permanenza è anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina.
Legge n. 247/2012, art. 56
Prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi; il CNF aveva ritenuto applicabile tale termine collocando la cessazione della permanenza alla transazione del 2016, ma la Cassazione ha escluso la sua applicabilità nel caso concreto perché la permanenza si era già estinta nel 2009.
Codice Penale, art. 158 (applicazione analogica)
Applicata in via analogica per definire il momento di decorrenza della prescrizione per il reato/illecito permanente: la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, e tale principio è stato richiamato dalla Corte per i casi disciplinari permanenti.
Codice Penale, art. 646
Citato in motivazione come riferimento alla possibile rilevanza penale di una appropriazione indebita o truffa; la Corte distingue l'ambito penale da quello disciplinare ma ne menziona l'esistenza nel ragionamento del CNF.
Codice disciplinare forense (art. 9, 30, 31.1 e corrispondenti ex numerazioni)
Norme deontologiche richiamate per contestare la condotta del difensore che non restituisce somme ricevute a titolo fiduciario; individuano la violazione disciplinare che ha dato avvio al procedimento.
Massime di principio
- Per gli illeciti disciplinari permanenti (es. trattenuta indebita di somme fiduciarie) la cessazione della permanenza coincide, quando esistente, con il momento in cui il professionista, sollecitato alla restituzione, oppone un rifiuto e dichiara di voler trattenere la somma; da tale momento decorre la prescrizione.
- Se il fatto che determina la cessazione della permanenza è anteriore all'entrata in vigore della legge n.247/2012, va valutato il regime prescrizionale applicabile in base alla data di commissione/cessazione: può dunque trovare applicazione il previgente termine quinquennale (R.D. 1578/1933 art.51).
- La mera prosecuzione della detenzione delle somme non protrare indefinitamente la permanenza se è già intervenuto un atto formale o una chiara manifestazione di rifiuto alla restituzione; in assenza di tale manifestazione, la cessazione potrà essere fissata in momenti successivi (es. decisione disciplinare di primo grado) per evitare l'imprescrittibilità.
- Una transazione o un provvedimento successivo che legittimi la trattenuta (es. autorizzazione del GIP alla compensazione) possono incidere sul decorso prescrizionale solo se non sussisteva già, anteriormente, una manifesta opposizione alla restituzione; ciò non retrodata automaticamente la cessazione della permanenza se il rifiuto era già stato espresso.
- In casi simili raccogliere e documentare con cura le comunicazioni di richiesta di restituzione e le eventuali risposte formali del professionista; verificare la presenza di atti interruttivi (notifiche, atti giudiziari, decisioni disciplinari) che estendono il termine prescrizionale.
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