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Ordinanza

Ordinanza n. 285/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa antimafia interdittiva prefettizia, con gli atti presupposti e le comunicazioni alle stazioni appaltanti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva, chiedendone anche la sospensione cautelare. I motivi dedotti riguardavano: il ridimensionamento della vicenda penale relativa all’ex amministratore; l’asserita insufficienza degli elementi posti a fondamento della prognosi di infiltrazione mafiosa e la necessità di una prova dell’effettiva infiltrazione; l’asserita rilevanza della discontinuità gestionale e delle misure di self-cleaning, nonché delle misure di prevenzione collaborativa; la violazione del contraddittorio procedimentale e il difetto o l’insufficienza della motivazione. La società ha inoltre contestato la rilevanza dei rapporti dell’ex amministratore con soggetti ritenuti di notevole caratura criminale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficienti indici di fondatezza delle censure. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il ridimensionamento della vicenda penale non fosse decisivo, poiché l’informativa antimafia opera autonomamente rispetto all’indagine penale e, nel caso concreto, risultavano ulteriori rapporti significativi, anche lavorativi, dell’ex amministratore con soggetti di notevole caratura criminale. Contatti e frequentazioni ripetuti con soggetti coinvolti in contesti criminali possono assumere valore sintomatico secondo il criterio del “più probabile che non”. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che l’informativa è una misura preventiva: non occorre provare l’effettiva infiltrazione mafiosa, ma la presenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali desumere, con valutazione prognostica e discrezionale, il pericolo di ingerenza criminale; tali elementi devono essere valutati unitariamente. Quanto al terzo motivo, la discontinuità gestionale e le misure di self-cleaning non sono state ritenute decisive, anche per la permanenza significativa della famiglia dell’ex amministratore nella compagine societaria e per la cessione del 48% delle quote al figlio avvenuta il 17 marzo 2026. Il TAR ha inoltre ritenuto non necessaria una specifica motivazione sulle misure di prevenzione collaborativa quando l’autorità abbia escluso il carattere occasionale dei tentativi di infiltrazione. Quanto al quarto motivo, ha considerato adeguati il contraddittorio procedimentale concretamente seguito e il corredo motivazionale. Anche il periculum in mora non è stato ritenuto prevalente, poiché il bilanciamento degli interessi favoriva l’interesse pubblico a impedire l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia. Spese della fase cautelare integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Fondamento normativo dell’informativa antimafia interdittiva, quale misura preventiva diretta a impedire l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina della domanda cautelare; la misura è stata negata per l’insufficienza del fumus boni iuris e per la prevalenza dell’interesse pubblico nel bilanciamento cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone menzionate nel provvedimento.

Massime di principio

  • L’informativa antimafia interdittiva ha natura preventiva e non inquisitoria; per la sua adozione non è necessaria la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa, essendo sufficiente la presenza di elementi sintomatico-presuntivi idonei a fondare, secondo un giudizio prognostico e il criterio del “più probabile che non”, il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata.
  • La valutazione prefettizia degli elementi posti a fondamento dell’interdittiva deve essere complessiva e unitaria, non atomistica; contatti o frequentazioni ripetuti, anche di natura lavorativa, con soggetti coinvolti in sodalizi criminali o gravati da precedenti pertinenti possono costituire elementi altamente significativi della permeabilità dell’impresa.
  • La sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo interdittivo sono autonome: il ridimensionamento o l’esito non decisivo della vicenda penale non impedisce di fondare l’interdittiva su ulteriori elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa.
  • La discontinuità gestionale e le misure di self-cleaning non sono necessariamente idonee a neutralizzare il rischio di infiltrazione quando permanga una presenza significativa del precedente gruppo familiare nella compagine societaria.
  • Quando l’autorità prefettizia escluda il carattere occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa, non è necessaria una specifica motivazione ulteriore sulle misure di prevenzione collaborativa.
  • Nella fase cautelare, l’interesse pubblico a prevenire l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia può prevalere sugli interessi patrimoniali e imprenditoriali dell’impresa destinataria dell’interdittiva.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentale

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