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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42772/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento del 28/03/2024 che aveva applicato la confisca per equivalente per un importo complessivo di €26.503.790,00. Difesa di Lu Zhifeng: contestava la non assoggettabilità alla confisca di alcuni beni perche' riconducibili a terzi cui erano stati restituiti, e denunciava errore nella quantificazione del profitto utilizzato per la confisca (sostenendo che il suo vantaggio era solo una commissione dell'1-2% delle somme). Difesa di Wei Yaohao: eccepiva difetto di motivazione circa la confisca obbligatoria disposta e l'individuazione/quantificazione dei beni per equivalente, sostenendo che anche nel patteggiamento il giudice doveva motivare specificamente la confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi: poiche' nelle istanze di patteggiamento entrambi gli imputati avevano espresso esplicito consenso alla confisca dei beni sottoposti a sequestro, il luogo del ricorso in Cassazione era limitato ai motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; i motivi proposti non rientravano in tali limiti. Percio' i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n.4 cod. pen.

    Norma richiamata a titolo di contestazione penale collegata alla fattispecie (circostanze del reato)

  • art. 61-bis cod. pen.

    Circostanze aggravanti generiche richiamate nel capo di imputazione

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di concorso di persone nel reato, richiamato nella imputazione

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso in reato, richiamato nella imputazione

  • art. 151-ter d.lgs. n. 585/95

    Norma tributaria/collegata alla materia oggetto delle indagini (richiamata nel capo di imputazione)

  • art. 648-bis cod. pen.

    Delitto di riciclaggio contestato agli imputati

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in tema di sequestro e misure cautelari, contestata nella valutazione della confisca

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma sulla confisca obbligatoria per i reati presupposto del riciclaggio, oggetto di discussione sull'obbligo di confisca

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    La Corte ha interpretato che, avendo gli imputati acconsentito esplicitamente alla confisca nella richiesta di patteggiamento, i ricorsi in cassazione sono possibili solo per i motivi tassativi indicati da questa norma; i motivi proposti non rientrano in tali ipotesi, ergo inammissibilità

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamata come disciplina generale sui vizi di motivazione impugnabili (la Corte ricorda i limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se nell'istanza di patteggiamento l'imputato esprime esplicito consenso alla confisca, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis: espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/misura.
  • Per contestare la quantificazione della confisca per equivalente dopo un patteggiamento, è essenziale inquadrare il motivo in uno dei profili previsti dall'art. 448, comma 2-bis (es. errata qualificazione giuridica) altrimenti il ricorso sarà inammissibile.
  • Se si vuole preservare la possibilità di impugnare la confisca o la determinazione del valore, evitare dichiarazioni generali di acquiescenza alla confisca nella richiesta di patteggiamento o inserire riserve esplicite che consentano di sollevare i profili rilevanti.
  • La restituzione di beni a terzi intervenuta prima della sentenza non elimina automaticamente la rilevanza processuale delle questioni sulla titolarità: queste vanno comunque dedotte nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento e, dopo patteggiamento con consenso alla confisca, difficilmente consentiranno la cassazione se non per i motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o non ancorati ai limiti procedurali possono comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); valutare preliminarmente l'ammissibilità sostanziale e formale prima di proporre impugnazioni.

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