Cassazione Penale, Sentenza n. 42772/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento del 28/03/2024 che aveva applicato la confisca per equivalente per un importo complessivo di €26.503.790,00. Difesa di Lu Zhifeng: contestava la non assoggettabilità alla confisca di alcuni beni perche' riconducibili a terzi cui erano stati restituiti, e denunciava errore nella quantificazione del profitto utilizzato per la confisca (sostenendo che il suo vantaggio era solo una commissione dell'1-2% delle somme). Difesa di Wei Yaohao: eccepiva difetto di motivazione circa la confisca obbligatoria disposta e l'individuazione/quantificazione dei beni per equivalente, sostenendo che anche nel patteggiamento il giudice doveva motivare specificamente la confisca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi: poiche' nelle istanze di patteggiamento entrambi gli imputati avevano espresso esplicito consenso alla confisca dei beni sottoposti a sequestro, il luogo del ricorso in Cassazione era limitato ai motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; i motivi proposti non rientravano in tali limiti. Percio' i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61 n.4 cod. pen.
Norma richiamata a titolo di contestazione penale collegata alla fattispecie (circostanze del reato)
art. 61-bis cod. pen.
Circostanze aggravanti generiche richiamate nel capo di imputazione
art. 81 cod. pen.
Principio di concorso di persone nel reato, richiamato nella imputazione
art. 110 cod. pen.
Concorso in reato, richiamato nella imputazione
art. 151-ter d.lgs. n. 585/95
Norma tributaria/collegata alla materia oggetto delle indagini (richiamata nel capo di imputazione)
art. 648-bis cod. pen.
Delitto di riciclaggio contestato agli imputati
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in tema di sequestro e misure cautelari, contestata nella valutazione della confisca
art. 648-quater cod. pen.
Norma sulla confisca obbligatoria per i reati presupposto del riciclaggio, oggetto di discussione sull'obbligo di confisca
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
La Corte ha interpretato che, avendo gli imputati acconsentito esplicitamente alla confisca nella richiesta di patteggiamento, i ricorsi in cassazione sono possibili solo per i motivi tassativi indicati da questa norma; i motivi proposti non rientrano in tali ipotesi, ergo inammissibilità
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamata come disciplina generale sui vizi di motivazione impugnabili (la Corte ricorda i limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se nell'istanza di patteggiamento l'imputato esprime esplicito consenso alla confisca, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis: espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/misura.
- Per contestare la quantificazione della confisca per equivalente dopo un patteggiamento, è essenziale inquadrare il motivo in uno dei profili previsti dall'art. 448, comma 2-bis (es. errata qualificazione giuridica) altrimenti il ricorso sarà inammissibile.
- Se si vuole preservare la possibilità di impugnare la confisca o la determinazione del valore, evitare dichiarazioni generali di acquiescenza alla confisca nella richiesta di patteggiamento o inserire riserve esplicite che consentano di sollevare i profili rilevanti.
- La restituzione di beni a terzi intervenuta prima della sentenza non elimina automaticamente la rilevanza processuale delle questioni sulla titolarità: queste vanno comunque dedotte nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento e, dopo patteggiamento con consenso alla confisca, difficilmente consentiranno la cassazione se non per i motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o non ancorati ai limiti procedurali possono comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); valutare preliminarmente l'ammissibilità sostanziale e formale prima di proporre impugnazioni.
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