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Legge

L.R. Marche 7/2021

Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche

Normativa regionaleL.R. Marche 7/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge marchigiana riconosce ai residenti nella Regione un rimborso per spese di viaggio, vitto, alloggio e, in certi casi, accompagnatore, connesse a cure oncologiche e prestazioni correlate, anche fuori regione. Il rimborso è subordinato a documentazione, criteri ISEE definiti dalla Giunta e ha un tetto annuo di 3.000 euro. La disciplina finanziaria è prevista per il triennio 2021-2023, con copertura successiva nei bilanci annuali.

Rimborso delle spese per cure oncologiche

Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche

La legge disciplina, per la Regione Marche, un intervento di sostegno economico a favore dei soggetti in condizione di fragilità per patologie oncologiche. L’agevolazione consiste nel rimborso di alcune spese connesse alla cura, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Ambito soggettivo e prestazioni ammesse

Il rimborso è riconosciuto ai soggetti residenti nei comuni della Regione Marche che effettuano prestazioni sanitarie in strutture pubbliche o private accreditate situate nel territorio regionale o in altre Regioni italiane. Sono ammesse:

  • trattamenti di radioterapia e chemioterapia;
  • interventi di chirurgia oncologica, anche ricostruttiva e conservativa;
  • esami diagnostici e di laboratorio, riabilitazione, fisioterapia, cure palliative e terapie del dolore;
  • visite specialistiche e controlli periodici, anche non programmati, compresi quelli successivi alla patologia.

Per le prestazioni di supporto psicologico, compreso quello rivolto al nucleo familiare, il rimborso spetta solo se svolte presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate del territorio regionale.

Spese rimborsabili e limiti economici

L’ASUR eroga il rimborso per:

  • spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio al luogo di cura;
  • spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, per il periodo previsto per le prestazioni;
  • spese di viaggio, vitto e alloggio dell’eventuale accompagnatore, purché la sua presenza sia attestata come necessaria dal medico oncologo curante o dal medico di medicina generale.

Le spese di viaggio comprendono anche il pedaggio autostradale. Tutte le spese devono essere documentate. Il limite annuo complessivo del rimborso è pari a 3.000 euro.

Modalità di viaggio e misura del rimborso

Ai fini del rimborso, il viaggio può essere effettuato con mezzi propri o di terzi, con trasporto pubblico, taxi sanitario o autoambulanza.

L’autoambulanza è rimborsabile solo quando le condizioni cliniche non consentano l’uso di altri mezzi di trasporto.

Per i viaggi con mezzi propri o di terzi, il rimborso è calcolato in misura pari a un quinto del costo del carburante vigente per ogni chilometro percorso.

Criteri di erogazione e attuazione

La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, definisce:

  • i criteri di erogazione in base alle fasce di reddito ISEE, con priorità per quelle più basse;
  • gli ulteriori criteri applicativi, nonché tempi e modalità del rimborso.

Monitoraggio e valutazione

A partire dall’anno successivo all’entrata in vigore, la Giunta regionale trasmette annualmente all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti. La relazione deve indicare numero delle domande ammesse e non ammesse, motivi dell’esclusione, somme impegnate, liquidate ed erogate, criticità e possibili proposte correttive.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge sono autorizzate spese pari a:

  • 1.885.000 euro per il 2021;
  • 2.450.000 euro per il 2022;
  • 2.450.000 euro per il 2023.

La copertura avviene mediante le risorse della Missione 13, Programma 7 del bilancio 2021/2023. Dal 2024 in poi la spesa è coperta nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio. La Giunta può disporre le variazioni contabili conseguenti.

Regime transitorio

Dall’entrata in vigore della legge cessano gli effetti di alcune deliberazioni regionali del 2019 e del 2021 sul precedente contributo di solidarietà per le cure oncologiche, ma restano salvi i procedimenti pendenti alla stessa data. La deliberazione attuativa prevista dalla legge deve essere adottata entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

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