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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/378

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/378 del Consiglio del 20 febbraio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

Normativa europea32023R0378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 relativo alle misure restrittive contro il Myanmar/Birmania. In risposta al perdurare della crisi politica e delle gravi violazioni dei diritti umani, il Consiglio inserisce nell’elenco nove persone fisiche e sette entità ritenute coinvolte nel sostegno al Tatmadaw o nel finanziamento/approvvigionamento del regime militare. Il provvedimento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua pubblicazione.

Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche ed entità soggette a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, mediante inserimento di 9 persone e 7 entità nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione europea nei confronti del Myanmar/Birmania, con effetti su persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. Non disciplina un settore economico generale, ma l’aggiornamento mirato della lista di soggetti sottoposti a misure restrittive per il loro coinvolgimento nel sostegno al regime militare, nelle violazioni dei diritti umani o nelle attività che compromettono democrazia, Stato di diritto, pace, sicurezza o stabilità nel Paese. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento delle misure restrittive contro il Myanmar/Birmania

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/378 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione istituito dal regolamento (UE) n. 401/2013 in relazione alla situazione in Myanmar/Birmania. Il provvedimento si colloca nel contesto del persistente deterioramento dello stato di diritto, della repressione politica e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), richiamate espressamente nei considerando.

Contesto e ratio dell’intervento

Il Consiglio richiama la dichiarazione dell’Alto rappresentante del 25 luglio 2022, con cui l’Unione ha condannato le esecuzioni di attivisti pro-democrazia e leader dell’opposizione. I considerando sottolineano inoltre la continua escalation della violenza, il rischio di conflitto prolungato con implicazioni regionali e la persistente repressione di civili, società civile, difensori dei diritti umani, giornalisti e minoranze etniche e religiose. In assenza di progressi concreti, l’Unione conferma la linea di ulteriori misure restrittive contro i soggetti ritenuti responsabili di compromettere democrazia, Stato di diritto, pace, sicurezza o stabilità del Paese.

Ambito della modifica normativa

Il regolamento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive ai sensi dell’articolo 4 bis. L’intervento consiste nell’inserimento di nove persone fisiche e sette entità, con indicazione di dati identificativi, motivi del listing e data di inserimento (20 febbraio 2023).

Persone fisiche inserite nell’elenco

Le nuove iscrizioni riguardano soggetti con ruoli apicali militari, governativi o commerciali ritenuti funzionali al sostegno del regime. In particolare:

  • Aung Hlaing Oo, presidente di Myanmar Chemical and Machinery (MCM) Company Limited, attivo come importatore/intermediario di armi e beni a duplice uso e ritenuto fonte essenziale di sostegno commerciale alla giunta;
  • Sit Taing Aung, già direttore di Yatanarpon Aviation Support Company e Suntac Group of Companies, coinvolto nella fornitura di armamenti e sostegno alle operazioni militari;
  • Kyaw Min Oo, direttore e fondatore di Sky Aviator, coinvolto in acquisti e forniture di parti per aeromobili militari;
  • Moe Aung, comandante in capo della marina del Myanmar e alto ufficiale del Tatmadaw, collegato alla governance dell’entità MEHL;
  • Maung Maung Aye, capo di Stato maggiore dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, descritto come figura di vertice del regime militare;
  • Myo Myint Aung, ministro dell’Economia della regione di Yangon e già giudice militare/comandante per il reclutamento militare, ritenuto coinvolto in condanne a morte ed esecuzioni;
  • Zin Min Htet, viceministro dell’Interno e capo delle forze di polizia, responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse sotto la sua autorità;
  • Ko Ko Maung, comandante militare regionale nello Stato di Kachin, ritenuto responsabile di attacchi aerei, massacri, incursioni e uso di scudi umani;
  • Myo Myint Oo, ministro dell’Energia dell’Unione, ritenuto funzionale alla generazione di entrate e all’importazione di carburante per aviazione a favore del regime.

Entità inserite nell’elenco

Le sette entità aggiunte sono collegate alla struttura militare o alla filiera degli approvvigionamenti del regime. In sintesi:

  • Myanmar Office of the Quarter Master General, dipartimento del ministero della Difesa incaricato dell’acquisizione di armi e attrezzature militari;
  • Myanmar Directorate of Defense Industries, impresa statale responsabile della produzione di armi per le forze armate;
  • Myanmar Directorate of Defense Procurement, ufficio responsabile dell’acquisizione di armamenti e beni militari;
  • Asia Sun Group, coinvolto nella catena di approvvigionamento del carburante per aviazione;
  • Dynasty International Company Limited, utilizzata per agevolare accordi sulle armi e importazione di componenti aeronautiche;
  • International Gateways Group of Company Limited (IGG), che ha fornito fondi alle forze di sicurezza e facilita il commercio di armi;
  • Sky Aviator Company Limited, società che ha agevolato accordi sulle armi e forniture di parti di aeromobili militari.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore immediata alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento di nove persone fisiche e sette entità nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive di cui all’articolo 4 bis.

Motivazione politica e fattuale dell’aggiornamento dell’elenco

I considerando richiamano la condanna UE per l’esecuzione di attivisti pro-democrazia e leader dell’opposizione del 25 luglio 2022, la continua escalation della violenza, le gravi violazioni dei diritti umani da parte del Tatmadaw e il mancato miglioramento della situazione in Myanmar/Birmania. Sulla base di tali elementi, il Consiglio ritiene opportuno estendere l’elenco a soggetti responsabili di compromettere democrazia, Stato di diritto o stabilità del Paese.

Nuove persone fisiche inserite in elenco

Sono aggiunte le persone fisiche Aung Hlaing Oo, Sit Taing Aung, Kyaw Min Oo, Moe Aung, Maung Maung Aye, Myo Myint Aung, Zin Min Htet, Ko Ko Maung e Myo Myint Oo. Le motivazioni ricorrono attorno al sostegno materiale e commerciale alle forze armate, al coinvolgimento nell’acquisto o fornitura di armi e beni a duplice uso, all’appartenenza o prossimità ai vertici militari e, per alcuni, alla responsabilità in gravi violazioni dei diritti umani.

Nuove entità inserite in elenco

Sono aggiunte sette entità: Myanmar Office of the Quarter Master General, Myanmar Directorate of Defense Industries, Myanmar Directorate of Defense Procurement, Asia Sun Group, Dynasty International Company Limited, International Gateways Group of Company Limited (IGG) e Sky Aviator Company Limited. Le motivazioni evidenziano il loro ruolo nell’acquisizione o produzione di armamenti, nel finanziamento del regime, nella catena di approvvigionamento del carburante per aviazione o nel sostegno economico e logistico al Tatmadaw.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umanisanzioni internazionali

Testo integrale

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