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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/402

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/402 della Commissione del 22 febbraio 2023 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT SOLVENT BASED» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per una famiglia di biocidi contenente la miscela di C(M)IT/MIT, destinata alla preservazione di petrolio greggio disidratato e di taluni carburanti raffinati. La Commissione approva l’uso sulla base del parere dell’ECHA, ma introduce limitazioni territoriali e d’impiego per Danimarca, Belgio e Germania in ragione di preoccupazioni ambientali e sanitarie legate alla possibile formazione di diossine. L’allegato definisce in dettaglio composizione, formulazioni, condizioni d’uso, dosaggi, misure di mitigazione del rischio, istruzioni di primo soccorso e condizioni di stoccaggio per i meta-SPC autorizzati. Il regolamento è direttamente applicabile e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con validità dell’autorizzazione fino al 28 febbraio 2033.

Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "CMIT/MIT SOLVENT BASED" per la preservazione di petrolio greggio disidratato e di prodotti raffinati, con esclusioni territoriali per Danimarca, Belgio e parte dell’uso in Germania.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla messa a disposizione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea, della famiglia di biocidi "CMIT/MIT SOLVENT BASED", appartenente al tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio) ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione è rilasciata a Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. con numero EU-0023657-0000 ed è valida dal 15 marzo 2023 al 28 febbraio 2033. Non si applica nel territorio della Danimarca e del Belgio; in Germania non si applica per la preservazione di carburanti destinati ai veicoli a motore su strada non ferroviari, salvo che per ricerca, sviluppo o analisi. L’uso autorizzato riguarda solo petrolio greggio disidratato e prodotti raffinati (carburanti distillati intermedi e leggeri) con contenuto massimo di acqua del 2%, con esclusione dell’uso per carburanti per l’aviazione, nafte, idrocarburi etilenici/olefine e idrocarburi aromatici.

Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "CMIT/MIT SOLVENT BASED"

Il regolamento di esecuzione n. 2023/402 rilascia un’autorizzazione dell’Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, per la famiglia di biocidi denominata "CMIT/MIT SOLVENT BASED". La decisione si fonda sul parere dell’ECHA e tiene conto delle preoccupazioni circa la possibile formazione di diossine connesse all’uso di composti organici alogenati nei carburanti.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La domanda originaria è stata presentata nel 2017 da Dow Europe GmbH e successivamente trasferita a Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. L’autorità competente di valutazione ha trasmesso la relazione all’Agenzia, che ha poi formulato il proprio parere: la famiglia di biocidi è qualificabile come "famiglia di biocidi" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafi 1 e 6, subordinatamente alla conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida.

Nel parere era presente una posizione di minoranza della Germania, secondo cui l’uso del prodotto come preservante per carburanti sarebbe contrario alla normativa nazionale tedesca per il rischio di formazione di diossine. Per rispondere a tali preoccupazioni, la Commissione ha chiesto un ulteriore parere all’ECHA sulla stima quantitativa delle emissioni di diossine e sull’esposizione per ambiente e salute umana. L’ECHA ha concluso che non è possibile trarre conclusioni definitive sull’entità del contributo potenziale dell’uso del C(M)IT/MIT nei carburanti rispetto all’esposizione alla diossina.

Ragioni dell’autorizzazione e limitazioni territoriali

La Commissione richiama gli obiettivi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e del regolamento (UE) 2019/1021, nonché il Green Deal europeo e il regolamento (UE) 2021/1119 sul clima. Nonostante le criticità ambientali prospettate, la Commissione ritiene che il diniego dell’autorizzazione non determinerebbe una riduzione significativa delle emissioni di diossina, anche perché additivi contenenti cloro analoghi potrebbero comunque essere immessi sul mercato o autorizzati a livello nazionale. Sulla base dei motivi inerenti alla tutela dell’ambiente e della salute e della vita umana di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), il regolamento esclude però l’applicazione dell’autorizzazione in Danimarca e Belgio e limita l’uso in Germania per i carburanti destinati ai veicoli a motore su strada non ferroviari, salvo ricerca, sviluppo o analisi.

Ambito materiale dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda il tipo di prodotto 6, ossia i preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio, e si applica esclusivamente alla conservazione di petrolio greggio disidratato e di prodotti raffinati, in particolare carburanti distillati intermedi e leggeri, con contenuto massimo di acqua del 2%. L’allegato esclude espressamente l’impiego per carburanti per l’aviazione, nafte, idrocarburi etilenici/olefine e idrocarburi aromatici.

Composizione, meta-SPC e prodotti commerciali

Il principio attivo è una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (C(M)IT/MIT), approvata a livello UE. Il regolamento approva due meta-SPC: Meta SPC 1 "KATHON FP" e Meta SPC 2 "KATHON HP", entrambi formulati come "AL - Altri liquidi". L’allegato riporta anche numerose denominazioni commerciali ricomprese nell’autorizzazione, tra cui KATHON FP 1.5 Biocide, BLUECIDE 832, BIOCIDA CARBURANTE DIESEL-BIODIESEL, T2642, XC85957, BIOSTOP 15 GL, C 412 GP 10, SPEC-AID 8Q700, Predator 9015, FuelClear M15, MIRECIDE-KW/615, BIOC41770 A, Bactron B1770 e, per il secondo meta-SPC, KATHON HP 120 Biocide, BLUECIDE 833, Predator 9000, FuelClear M68 Pro e MIRECIDE-KW/615.C.

Condizioni d’uso e dosaggi

L’uso autorizzato è riservato a utilizzatori professionali ed è limitato a applicazioni in ambiente chiuso. Il prodotto va aggiunto al serbatoio contenente il fluido da trattare in quantità tali da garantire un’adeguata miscelazione; non deve essere versato in serbatoi vuoti, che devono essere riempiti almeno al 10% per assicurare l’omogeneizzazione. Sono previste sia applicazioni di conservazione a medio/lungo termine sia trattamenti curativi contro batteri, lieviti e muffe. Per la conservazione si prevedono, a seconda del meta-SPC, dosaggi indicativi di 33-200 ppm v/v o 50-150 ppm v/v di biocida come fornito; per il trattamento curativo 200-400 ppm v/v, con corrispondenza in CMIT/MIT indicata nell’allegato. I tempi di contatto variano da 1 a 4 settimane per la conservazione e da 1 a 3 giorni per il trattamento curativo, con ripetizione secondo necessità in caso di contaminazione.

Misure di sicurezza e gestione del rischio

L’allegato contiene prescrizioni stringenti di protezione individuale e organizzativa: guanti chimico-resistenti conformi EN 374, tuta di protezione almeno di tipo 6 secondo EN 13034, occhiali chimici EN 166, pulizia regolare degli strumenti, ventilazione adeguata e riduzione delle operazioni manuali. Sono inoltre fissati limiti massimi di volume trattato per sito in funzione del livello di dose. Il documento richiede controlli periodici della concentrazione residua della sostanza attiva, test microbiologici per adattare la dose efficace alla matrice specifica e il rispetto delle indicazioni del produttore.

Primo soccorso, smaltimento e stoccaggio

Sono elencate istruzioni di primo soccorso per ingestione, contatto con la pelle, con gli occhi e inalazione, con obbligo di contattare un centro antiveleni o un medico in caso di necessità. Lo smaltimento deve avvenire in un impianto di trattamento di depurazione industriale; è vietato disperdere il prodotto nell’ambiente o smaltirlo nelle acque o nelle reti fognarie. La durata di conservazione è pari a 24 mesi per il Meta SPC 1 e a 3 mesi per il Meta SPC 2.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione

L’articolo 1 rilascia a Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0023657-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "CMIT/MIT SOLVENT BASED", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato.

Limitazioni territoriali e d’uso

L’autorizzazione non si applica in Danimarca e Belgio. In Germania non si applica all’uso per la preservazione di carburanti destinati ai veicoli a motore su strada non ferroviari, salvo che per ricerca, sviluppo o analisi.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 15 marzo 2023 al 28 febbraio 2033.

Ambito del prodotto e usi autorizzati

L’allegato limita l’uso alla preservazione esclusiva di petrolio greggio disidratato e di prodotti raffinati (carburanti distillati intermedi e leggeri) con un contenuto massimo di acqua del 2%. Sono esclusi carburanti per l’aviazione, nafte, idrocarburi etilenici/olefine e idrocarburi aromatici.

Composizione e meta-SPC

L’allegato identifica il principio attivo come miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (C(M)IT/MIT). Sono approvati due meta-SPC: Meta SPC 1 "KATHON FP" e Meta SPC 2 "KATHON HP", entrambi per tipo di prodotto 6, con formulazione "AL - Altri liquidi".

Dosaggi, frequenze e tempi di contatto

Per il petrolio greggio disidratato e i prodotti raffinati sono previsti trattamenti di conservazione a medio/lungo termine e trattamenti curativi. I dosaggi variano, a seconda del meta-SPC e del target microbiologico, da 33-200 ppm v/v o 50-150 ppm v/v fino a 200-400 ppm v/v di biocida come fornito; i tempi di contatto sono in genere 1-4 settimane per la conservazione e 1-3 giorni per il trattamento curativo. Per alcuni casi sono indicati valori equivalenti in CMIT/MIT (ad esempio 0,5-3 ppm v/v, 0,75-2,25 ppm v/v, 3-6 ppm v/v o 6 ppm v/v).

Misure di mitigazione del rischio

L’allegato impone limiti operativi per sito: fino a 6 ppm, massimo 15 000 m3/giorno di petrolio greggio disidratato o prodotti raffinati svuotati; fino a 3 ppm, massimo 35 000 m3/giorno. Sono previsti DPI obbligatori (guanti conformi EN 374, tuta di protezione almeno tipo 6 EN 13034, occhiali chimici EN 166), pulizia delle attrezzature, uso di pompa dosatrice, minimizzazione delle fasi manuali e adeguata ventilazione.

Istruzioni di sicurezza, primo soccorso e smaltimento

L’allegato contiene istruzioni dettagliate in caso di ingestione, contatto cutaneo, contatto oculare e inalazione, oltre a prescrizioni per lo smaltimento in impianto di trattamento di depurazione industriale (STP), il divieto di dispersione nell’ambiente e l’obbligo di smaltire prodotto e imballaggi secondo la normativa applicabile.

Stoccaggio e shelf life

La durata di conservazione è pari a 24 mesi per il Meta SPC 1 e a 3 mesi per il Meta SPC 2.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezza chimicaambientemercato internotrasporti

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