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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25745/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Arcari impugnava la sentenza di condanna per due reati di corruzione propria (capi C) e G)) relative al suo ruolo di esaminatore per le prove per il conseguimento della patente CQC del 4/5/2015 e dell'8/6/2015. Ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 590 c.p.p. per mancata trasmissione alla Corte d'appello del verbale stenotipico (e di altri atti: informativa e richiesta di rinvio a giudizio) e quindi lesione dei diritti difensivi; 2) vizio di motivazione e insufficienza delle prove rispetto agli artt. 318 e 319 c.p.: le intercettazioni sarebbero riferite a terzi, il collaboratore Ianuario fornisce dichiarazioni generiche che non nominano Arcari, gli appellativi criptici ("questo", "lui", "ingegnere", "bollettini") non proverebbero il coinvolgimento di Arcari, e mancherebbero riscontri probatori specifici; contestazione della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319 c.p.; 3) mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 318 c.p., omessa eccessiva non applicazione delle circostanze attenuanti generiche (per modesta entità delle somme, età e incensuratezza) e erronea determinazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per tardività e aspecificità (la mancata trasmissione degli atti configura nullità generale, ma deve essere tempestivamente eccepita nel grado in cui si è verificata). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha valutato che la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica e ha correttamente correlato le dichiarazioni del collaboratore Ianuario, le intercettazioni e altri riscontri (conversazioni cronologicamente collegate alle prove, menzioni dei pagamenti, anomalie nel tasso di superamento degli esami, rinvenimento di una busta con denaro presso il direttore Pallini) per individuare il ruolo di Arcari e il patto corruttivo; la qualificazione ai sensi dell'art. 319 c.p. è stata confermata. Il terzo motivo è inammissibile perchè meramente confutativo: la Corte ha ritenuto congrua la decisione di non concedere la massima estensione delle attenuanti e di mantenere l'aumento di pena per la gravità e la protrazione della condotta. Segue il rigetto del ricorso, la conferma della condanna per i due reati e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (come disposto dalla sentenza impugnata).

Norme richiamate

  • art. 590 cod. proc. pen.

    Eccepita dal ricorrente per la mancata trasmissione di verbali; la Corte osserva che la violazione non comporta automaticamente una sanzione di nullità assoluta ma può integrare una nullità generale (art.178) se lesivi dei diritti difensivi; tuttavia la eccezione deve essere tempestiva

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte quale norma che definisce la nullità generale a regime intermedio che può derivare dalla mancata trasmissione di atti e dalla lesione dei diritti difensivi o del potere del pubblico ministero

  • art. 318 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione e nella richiesta di possibile riqualificazione come abuso d'ufficio; la Corte ha ritenuto invece corretta la qualificazione per corruzione propria, nonostante la invocata riqualificazione

  • art. 319 cod. pen.

    Norma applicata per la qualificazione del fatto come corruzione propria: la Corte ha ritenuto provato il patto corruttivo consistente nell'omissione dei doveri d'ufficio (controlli durante le prove) in cambio di denaro

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti richiamata nella doglianza: la Corte ha valutato la posizione personale e la condotta e ha negato l'applicazione estensiva delle attenuanti generiche richieste

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti speciali; la Corte ha comunque ritenuto non sussistente motivo per riduzioni significative, per la gravità e la protrazione temporale della condotta

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato rispetto all'aumento di pena: la Corte ha ritenuto motivata la determinazione dell'aumento per la gravità del fatto e la sua protrazione

  • Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata per ricordare che l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se fondata su logicità e massime di esperienza

Massime di principio

  • Eccezioni sulla mancata trasmissione di atti al giudice d'appello (art.590 c.p.p.) rappresentano una possibile nullità generale ma devono essere sollevate tempestivamente nel grado in cui la violazione si è verificata; sollevarle per la prima volta in cassazione comporta inammissibilità per tardività
  • L'interpretazione di linguaggio criptico o di appellativi (es. "quello", "ingegnere", "bollettini") nelle intercettazioni è valutazione di fatto del giudice di merito; la Cassazione esercita sindacato limitato e non riforma valutazioni che risultino logiche e supportate da riscontri cronologici e indiziari
  • La riconducibilità di espressioni ambigue a una condotta corruttiva può essere ritenuta valida se corroborata da riscontri oggettivi (congruità cronologica, collegamenti telefonici alla data dell'esame, conversazioni che indicano consegne di somme, anomalie statistiche nei tassi di superamento degli esami, rinvenimento di denaro contestuale alle indagini)
  • Le dichiarazioni di un collaboratore vanno valutate in correlazione con altri elementi di prova; la loro generica formulazione non esclude automaticamente la possibilità di utilizzarle se emergono riscontri probatori successivi
  • Le censure di mera discrepanza o possibile interpretazione alternativa delle prove sono difficilmente decisive in cassazione se il giudice di merito ha dato motivazione congrua e non manifestamente illogica
  • Le richieste di massimizzazione delle attenuanti o di riduzione della pena devono essere sostenute con argomentazioni puntuali e dati obiettivi; la gravità, la reiterazione e la durata della condotta possono giustificare il diniego di riduzioni significative

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