Ordinanza n. 77/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento dei nove provvedimenti assunti in data 2 maggio 2024 dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Emilia, di rigetto delle istanze plurime di assunzione presentate in data 2 dicembre 2023 per la procedura di “Decreto Flussi 2023” (pratiche -OMISSIS-, /-OMISSIS-, /-OMISSIS-, /-OMISSIS-, /-OMISSIS-, /-OMISSIS-, /-OMISSIS-, /-OMISSIS- e -OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nove provvedimenti di rigetto delle istanze plurime di assunzione presentate nell'ambito della procedura Decreto Flussi 2023
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato nove provvedimenti del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Emilia, adottati il 2 maggio 2024, con i quali sono state rigettate altrettante istanze di assunzione presentate il 2 dicembre 2023 nell'ambito del Decreto Flussi 2023. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né specificamente esaminati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che non risultava recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori, imponendo alla parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda e comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti, indicando anche l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre ordinato all'Amministrazione resistente di verificare la completezza della propria attività difensiva e di riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha avvertito che la mancata ottemperanza agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., come elemento anche ai fini della possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nessuna decisione sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravvenga la carenza di interesse alla decisione.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti e gli elementi acquisiti possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione, anche con riferimento alla permanenza dell'interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata attività processuale della parte può essere valutata per desumere il venir meno dell'interesse alla definizione della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento dei dati identificativi della parte per tutelarne i diritti o la dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, insieme alla disciplina nazionale, per la protezione dei dati personali e l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando non risulti un'attività processuale recente indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare l'attualità dell'interesse e l'eventuale sopravvenienza di fatti rilevanti.
- Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un'ordinanza istruttoria finalizzata ad accertare la permanenza dell'interesse, il giudice può trarre dal comportamento processuale elementi decisivi per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale alla definizione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1052/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1053/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1057/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1064/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1039/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →