L.R. Lombardia 20/2022
Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lombardia la realizzazione, gestione, localizzazione, uso e vigilanza dei cimiteri e degli impianti di incenerimento per animali da compagnia, nel rispetto della normativa UE e statale. Prevede autorizzazioni edilizie, pareri ATS/ARPA, SCIA dei privati, regole per ingresso, inumazione, esumazione, sanzioni e rinvio a un regolamento attuativo regionale.
Disposizioni su cimiteri e impianti di incenerimento per animali da compagnia
Disposizioni su cimiteri e impianti di incenerimento per animali da compagnia
La legge disciplina, nel territorio della Regione Lombardia, i cimiteri per animali da compagnia e gli impianti di incenerimento delle relative carcasse. La finalità è consentire la continuità del rapporto affettivo con l’animale deceduto, garantendo al contempo igiene pubblica, tutela dell’ambiente e salute.
Ambito applicativo e definizione di animale da compagnia
La disciplina si applica agli animali da compagnia come definiti dal richiamo al regolamento (UE) 2016/429, Allegato I, Parti A e B. La legge opera nel rispetto della normativa europea e statale vigente e rinvia, per quanto non previsto, alla normativa statale di riferimento.
Realizzazione, ampliamento e gestione dei cimiteri
I cimiteri per animali da compagnia possono essere dedicati:
- alla sola deposizione di urne cinerarie;
- alla sola inumazione;
- sia alla deposizione di urne sia all’inumazione delle carcasse.
La costruzione e l’ampliamento sono subordinati ai titoli edilizi del comune competente e alle autorizzazioni di settore previste. L’intervento deve collocarsi in aree individuate dalla pianificazione urbanistica. Il rilascio dei titoli edilizi richiede il parere favorevole dell’ATS per i profili igienico-sanitari e dell’ARPA per quelli di competenza ambientale. Le aree destinate a tali cimiteri devono rispettare anche il regolamento (CE) n. 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale.
I soggetti privati che gestiscono cimiteri o impianti di incenerimento presentano al comune una SCIA attestante i requisiti tecnici, strutturali e impiantistici previsti dal regolamento attuativo regionale, oppure dal progetto edilizio se i titoli abilitativi sono stati ottenuti prima dell’entrata in vigore del regolamento.
La gestione dei cimiteri e degli impianti può essere affidata sia a enti pubblici sia a soggetti privati.
Impianti di incenerimento e requisiti autorizzatori
I comuni, singoli o associati, possono autorizzare la realizzazione di impianti per l’incenerimento delle carcasse, all’interno delle aree cimiteriali o in altre aree compatibili con la pianificazione urbanistica. Sono necessari:
- i titoli edilizi, ove occorrenti;
- le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa statale;
- il parere favorevole dei dipartimenti veterinari delle ATS competenti.
Gli impianti di cremazione devono inoltre essere muniti del certificato di prevenzione incendi.
Localizzazione, distanze e vincoli territoriali
I comuni individuano le aree destinate a cimiteri e impianti di incenerimento nel rispetto della normativa urbanistica, delle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e delle tutele paesaggistico-culturali. Per i cimiteri, i comuni devono considerare anche le caratteristiche del suolo definite dal regolamento attuativo.
I cimiteri sono contornati da una zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie. Gli impianti di incenerimento non compresi in aree cimiteriali devono rispettare una distanza minima di 100 metri dagli edifici a uso abitativo.
I cimiteri già esistenti alla data di entrata in vigore della legge possono essere ampliati solo se rispettano la disciplina sulla zona di rispetto.
Raccolta e trasporto delle carcasse
La raccolta e il trasporto delle carcasse destinate ai cimiteri o agli impianti di incenerimento, se non effettuati direttamente dal proprietario, devono avvenire secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009.
Ingresso di carcasse e ceneri nel cimitero
Nei cimiteri possono essere inumate carcasse e accolte ceneri di animali da compagnia.
L’ingresso è subordinato alla consegna al gestore di un’autocertificazione, redatta secondo la modulistica prevista dal regolamento attuativo, con cui il proprietario dichiara:
- l’assenza di provvedimenti sanitari o giudiziari a carico dell’animale;
- le circostanze della morte.
Per l’ingresso delle ceneri è anche necessario un certificato di avvenuto incenerimento, rilasciato da impianto riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 e recante i dati dell’animale e del proprietario.
Sono previste sanzioni amministrative per il gestore che ammetta carcasse o ceneri senza aver acquisito la documentazione prescritta, nonché per l’omessa registrazione informatica non modificabile dell’accettazione.
Inumazione, monumenti e esumazioni
Le carcasse inumate devono essere collocate in contenitori idonei a consentirne la decomposizione. Nel sito di inumazione possono essere collocati monumenti funerari, cippi o targhe, purché privi di simboli o contenuti religiosi.
Le esumazioni ordinarie avvengono:
- dopo almeno 5 anni per animali fino a 40 kg;
- dopo almeno 10 anni per animali oltre 40 kg.
Se la carcassa non è completamente mineralizzata, si procede a nuova inumazione per un anno. Se è completamente mineralizzata, le ossa possono essere cremate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009; le ceneri possono essere sparse nell’area appositamente destinata del cimitero o consegnate al proprietario in urna. I resti mineralizzati non richiesti per la cremazione individuale sono inceneriti non individualmente.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sui cimiteri spetta ai comuni, che si avvalgono delle ATS per gli aspetti igienico-sanitari e dell’ARPA per quelli ambientali. Le sanzioni previste per l’ingresso irregolare di carcasse o ceneri e per l’omessa registrazione sono irrogate dai comuni, che ne trattengono i proventi.
Le sanzioni amministrative sono:
- da 500 a 1.000 euro per l’ingresso senza autocertificazione e, se dovuto, senza certificato di avvenuto incenerimento;
- da 600 a 1.200 euro per l’omessa registrazione informatica dell’accettazione.
Regolamento attuativo regionale
La Giunta regionale deve adottare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento attuativo sulle modalità operative. Il regolamento disciplina in particolare:
- requisiti tecnici, strutturali e impiantistici dei cimiteri e degli impianti;
- compiti dei gestori;
- documentazione tecnica dei progetti di costruzione o ampliamento;
- modalità tecniche e operative di inumazione ed esumazione;
- caratteristiche e dimensioni delle fosse e delle cellette per urne;
- caratteristiche del suolo idoneo;
- modulistica per l’autocertificazione di cui all’articolo 6;
- modalità di registrazione informatica;
- tempi e modalità di dismissione dei cimiteri.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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