Sentenza n. 1177/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “- del provvedimento datato 8.2.2021 della Città di Alessandria, Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità Ambiente, Mobilità, Protezione Civile, Commercio e Turismo, protocollo pratica n. 2020/0084295 del 3.11.2020, pratica SUAP n. MP/2020/00034/INS avente ad oggetto “Comunicazione Conclusione con esito Negativo del procedimento relativo alla domanda per la tipologia di intervento “RINN. AUT. 364/17 – cartello per la seguente ubicazione:…”; - nonché degli atti tutti a detti provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché degli altri atti o provvedimenti citati negli atti medesimi e nel testo del ricorso”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell'autorizzazione per l'installazione di un cartello pubblicitario visibile dalla strada e collocato lungo una sede ferroviaria
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale di conclusione negativa del procedimento relativo al rinnovo dell'autorizzazione per un cartello pubblicitario situato lungo una sede ferroviaria, in corrispondenza di un cavalcavia. Il primo motivo deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il Comune, quale ente proprietario della strada, avrebbe dovuto limitarsi a rilasciare un mero nulla osta tecnico, senza valutare profili attinenti alla sicurezza della circolazione stradale. Con il secondo, terzo e quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La ricorrente contestava, in particolare, che il diniego fosse fondato esclusivamente sui pareri della Polizia Municipale, tra loro incoerenti: il primo richiamava la collocazione in un sottopasso, in prossimità di una curva e in un tratto ascendente con visibilità limitata; il secondo indicava invece la presenza, sotto il cartello pubblicitario, di un segnale relativo ai limiti di altezza dei veicoli, senza chiarire se il primo rilievo fosse stato superato. Un ulteriore parere, acquisito dopo la notificazione del ricorso, ribadiva genericamente il parere negativo ma affermava contemporaneamente che nulla ostava al posizionamento dell'impianto, poiché la segnaletica stradale non risultava coperta da ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo che l'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992 assoggetti i cartelli pubblicitari collocati lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, alle disposizioni dell'intero art. 23. Ne consegue che il Comune, quale ente proprietario della strada dalla quale il cartello è visibile, deve valutare anche la compatibilità dell'impianto con la sicurezza della circolazione stradale; tale competenza coesiste con quella dell'ente gestore della rete ferroviaria, chiamato a verificare le interferenze con la circolazione ferroviaria. Il TAR ha invece accolto le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione. L'Amministrazione può opporre, anche in sede di rinnovo, ragioni ostative concernenti la sicurezza stradale e il privato non vanta un diritto all'automatico rinnovo dell'autorizzazione, ma il potere deve essere esercitato sulla base di un'istruttoria completa e di una motivazione adeguata rispetto alle circostanze concrete. Nel caso esaminato, il provvedimento richiamava pareri della Polizia Municipale non coerenti e non consentiva di individuare con chiarezza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del diniego. Il successivo parere depositato in giudizio, oltre a non poter colmare il vizio dell'atto, risultava a sua volta contraddittorio e generico. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del diniego e obbligo per il Comune di riesercitare il potere previa completa istruttoria e adeguata motivazione. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 23, comma 5, d.lgs. n. 285/1992
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
La disposizione richiama l'intero regime dell'art. 23 e impone di valutare la compatibilità del cartello con la sicurezza della circolazione stradale. Tale valutazione spetta al Comune quale ente proprietario della strada dalla quale l'impianto è visibile, mentre il gestore ferroviario verifica le interferenze con la circolazione ferroviaria.
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 285/1992
La valutazione prevista dalla disposizione sulla compatibilità dei mezzi pubblicitari con la sicurezza della circolazione stradale si applica anche ai cartelli collocati lungo le sedi ferroviarie ma visibili dalla strada.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di diniego ha preceduto l'adozione del provvedimento negativo; la decisione non ha tuttavia ritenuto sufficiente il contraddittorio procedimentale a superare i difetti di istruttoria e motivazione dell'atto finale.
art. 3, comma 1, l. n. 241/1990
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria
Il provvedimento deve rendere comprensibili i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione in rapporto all'istruttoria. Il richiamo a pareri incoerenti, generici o contraddittori non soddisfa tale obbligo.
Massime di principio
- I cartelli pubblicitari collocati lungo una sede ferroviaria, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti anche alle prescrizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale; il Comune proprietario della strada deve quindi valutare l'incidenza dell'impianto sulla circolazione stradale, mentre il gestore della rete ferroviaria valuta le interferenze con la circolazione ferroviaria.
- In sede di rinnovo di un'autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario, l'Amministrazione può opporre nuove ragioni ostative attinenti alla sicurezza della circolazione stradale e il privato non ha diritto all'automatico rinnovo sulla base delle valutazioni compiute in occasione del precedente rilascio.
- Il diniego di autorizzazione o di rinnovo deve fondarsi su un'istruttoria completa e su una motivazione coerente, specifica e riferita alle circostanze concrete; pareri endoprocedimentali tra loro contraddittori o generici non consentono di individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
- Il difetto di istruttoria e di motivazione sussiste quando l'Amministrazione richiami pareri che prospettano ragioni ostative diverse senza chiarire quale sia il definitivo fondamento del diniego, oppure quando gli atti successivi confermino contemporaneamente un esito negativo e l'assenza di ostacoli al rilascio dell'autorizzazione.
- L'annullamento del diniego per difetto di istruttoria e motivazione non attribuisce al privato il diritto al rilascio dell'autorizzazione, ma impone all'Amministrazione di riesercitare il potere sulla base di una completa istruttoria e di una motivazione adeguata.
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