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Sentenza

Sentenza del 15/02/2018 n. 643 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Notifica avviso di accertamento - Scissione effetti per notificante e notificato - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la verifica del rispetto del termine di decadenza per la notifica di un avviso di accertamento. Il punto centrale è stabilire quale momento rilevi per il notificante quando la notifica avviene a mezzo posta: la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario oppure la data in cui l’Amministrazione consegna l’atto all’ufficio postale.

La decisione

La sentenza afferma il principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e notificato. Ai fini del rispetto del termine di decadenza, per l’Amministrazione notificante rileva il momento in cui essa compie le formalità a suo carico, ossia la consegna dell’avviso all’ufficio postale, e non la successiva data di ricezione da parte del contribuente. Il testo non indica gli esiti processuali specifici né il dispositivo completo, ma il principio enunciato è favorevole alla validità tempestiva della notifica effettuata entro il termine.

Norme richiamate

  • Principio della scissione degli effetti della notificazione

    Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per il notificante, al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto all’ufficio postale.

    La notificazione produce effetti in momenti diversi per notificante e destinatario: per il notificante rileva la consegna dell’atto all’ufficio postale, mentre per il destinatario rileva la ricezione o il perfezionamento secondo le regole applicabili.

  • Disciplina dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento

    Per verificare se l’Amministrazione abbia rispettato il termine decadenziale, occorre considerare la data in cui l’atto è stato consegnato all’ufficio postale, purché siano state adempiute le formalità richieste dalla legge.

Massime di principio

  • Quando una notifica è effettuata tramite servizio postale, il termine di decadenza a carico del notificante è rispettato se l’atto viene consegnato all’ufficio postale entro la scadenza, anche se il destinatario lo riceve successivamente.
  • La data di ricezione dell’atto da parte del contribuente non determina, di regola, la tempestività della notifica per l’Amministrazione notificante.
  • È essenziale conservare e verificare la prova della data di consegna dell’atto all’ufficio postale, poiché tale momento può essere decisivo per escludere la decadenza.
  • La scissione degli effetti tutela il notificante rispetto ai tempi non dipendenti dalla sua volontà, come i ritardi del servizio postale, ma non elimina la necessità di rispettare tutte le formalità previste per la notifica.

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