Sentenza del 07/10/2015 n. 20062 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'insufficienza della motivazione. Secondo l'Ufficio, il giudice d'appello si era limitato a valorizzare l'esito del procedimento penale e il decreto di archiviazione, senza esaminare gli elementi indiziari posti a fondamento della presunta fittizietà di due fatture emesse dall'ing. C.U. e dell'omessa fatturazione di corrispettivi. Tra gli elementi trascurati vi erano la commistione contabile e fiscale tra società riconducibili alla stessa famiglia, la risalenza della progettazione, l'assenza di pagamento, la diversa remunerazione di prestazioni analoghe e il fatto che una licenza fosse stata concessa a una società distinta dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il vizio di motivazione. Ha stabilito che gli elementi indicati dall'Ufficio erano astrattamente idonei a condurre a una diversa decisione e che il decreto di archiviazione penale non aveva efficacia dirimente né impediva al giudice tributario di valutare autonomamente gli stessi fatti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La Corte ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione perché il giudice tributario aveva omesso di esaminare specifici elementi indiziari potenzialmente decisivi, limitandosi a richiamare l'esito del procedimento penale.
Principio di autonomia del giudizio tributario rispetto al procedimento penale
Il decreto di archiviazione penale non preclude una diversa valutazione dei medesimi fatti da parte del giudice tributario, poiché l'archiviazione non presuppone lo svolgimento di un processo e non produce preclusioni analoghe a quelle di una sentenza.
Cass. 18 aprile 2014, n. 8999
È richiamata come precedente secondo cui il provvedimento di archiviazione penale non impedisce al giudice civile o tributario di definire, valutare e qualificare diversamente gli stessi fatti.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice deve esaminare tutti gli elementi indiziari specificamente dedotti dall'Amministrazione e potenzialmente decisivi, non potendo fondare la decisione esclusivamente su un'archiviazione penale.
- Il decreto di archiviazione non dimostra l'effettività delle operazioni né esclude automaticamente la loro possibile fittizietà ai fini fiscali; la valutazione tributaria è autonoma rispetto a quella penale.
- In presenza di fatture contestate, assumono rilievo circostanze come l'assenza di pagamenti, la sovrapposizione tra società collegate, l'incoerenza dei compensi, la mancata corrispondenza tra soggetti contrattuali e fatturazione e la concreta esecuzione delle prestazioni.
- La cassazione per motivazione insufficiente non determina necessariamente la vittoria definitiva nel merito: normalmente comporta il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione complessiva degli elementi.
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