Cassazione Penale, Sentenza n. 25758/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione medica in regime di intramoenia per 12 mesi. Il ricorrente deduceva: a) inefficacia dell'ordinanza genetica per mancata trasmissione del verbale stenotipico dell'interrogatorio di garanzia; b) violazione dell'art. 238 c.p.p. per uso di uno stralcio di interrogatorio tratto da altro procedimento senza formale acquisizione; c) carenza di gravi indizi e di prova dell'elemento materiale e dell'ammontare delle somme contestate ai sensi dell'art. 314 c.p.; d) illegittimità della durata della misura per mancata valutazione della sua incensuratezza, della collaborazione e delle condizioni cliniche dei pazienti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per mancata specificità (non indicati contenuti decisivi del verbale stenotipico), il secondo infondato perché lo stralcio è stato utilizzato solo per sostenere una maggiore quantificazione dei proventi e non come pilastro della gravità indiziaria, il terzo inammissibile per genericità e reiterazione e il quarto privo di specificità. La motivazione del Tribunale, che si fondava su dichiarazioni dei pazienti, del CUP manager, certificazioni e agende sequestrate, è considerata non manifestamente illogica; la misura interdittiva è giustificata dalla gravità, dalla protrazione delle condotte e dal rischio di sfruttamento della posizione aziendale. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma cui è riferita l'imputazione per appropriazione/omessa contabilizzazione dei compensi intramoenia; la Corte ha ritenuto che la combinazione di dichiarazioni, agende e certificazioni costituisse elemento sufficiente a sostenere la gravità degli indizi in ordine a tale fattispecie.
art. 238 cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza sull'uso di atti di altro procedimento: la Corte ha ritenuto che lo stralcio valutato avesse una rilevanza marginale e fosse impiegato solo per sostenere la quantificazione dei proventi, non come elemento decisivo della gravità indiziaria.
Sez. 2, n. 11514 del 14/12/2016 (Bianchi), Rv. 269307
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la mancata trasmissione della trascrizione stenografica non rende automaticamente inefficace la misura cautelare: l'inefficacia sussiste solo se il ricorrente dimostra che contenuti decisivi emergono esclusivamente dalle trascrizioni o che l'interrogatorio è stato inquinato.
Regole/istruzioni sull'intramoenia della ASL (richiamate in motivazione)
La motivazione ha richiamato elementI di gestione aziendale secondo i quali, dal gennaio 2024, non è più consentito ricevere denaro in contanti per prestazioni intramoenia e sussistevano obblighi di rendicontazione/versamento all'A.S.L.; dette regole sono state utilizzate per valutare l'omessa contabilizzazione e i versamenti mancate.
Massime di principio
- La mancata trasmissione del verbale stenotipico non determina automaticamente l'inefficacia del provvedimento cautelare: il ricorrente deve specificare quali contenuti decisivi risultano omessi o dimostrare l'inquinamento dell'interrogatorio.
- Estratti o stralci di atti provenienti da altri procedimenti possono essere utilizzati in giudizio se impiegati per fini accessori (es. quantificazione dei proventi); la loro rilevanza può essere marginale rispetto alla valutazione complessiva della gravità indiziaria.
- Per reati legati a omissioni contabili/appropriazione, la prova della sussistenza di gravi indizi può fondarsi su elementi cumulativi quali dichiarazioni dei pazienti, formula di pagamento in contanti, agende e certificazioni aziendali, anche se manca una precisa determinazione immediata dell'ammontare.
- La durata di una misura interdittiva deve essere congruamente motivata rispetto alla gravità, alla protrazione delle condotte e al rischio derivante dalla posizione occupata; l'assenza di precedenti o la collaborazione dell'indagato non sono automaticamente determinanti se sussistono esigenze di prevenzione o di tutela dell'interesse pubblico.
- In Cassazione i ricorsi generici o meramente confutativi sono spesso inadmissibili: è necessaria una critica specifica e circostanziata della motivazione impugnata.
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