Sentenza n. 468/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento della sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, n. 105/2025, limitatamente al pagamento delle spese del precedente giudizio di ottemperanza liquidate al difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il difensore, agendo in proprio quale beneficiario della distrazione, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 105/2025 per ottenere il pagamento di € 1.200,00, oltre agli oneri di legge, liquidati a suo favore per il precedente giudizio di ottemperanza. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 marzo 2025, ma, benché fosse decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni invocato ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il pagamento risultava ancora omesso. Ha inoltre chiesto la penalità di mora per l’ulteriore ritardo e la liquidazione delle spese del nuovo giudizio. La pretesa principale relativa alla Carta del docente era stata nel frattempo soddisfatta alla docente; il nuovo ricorso riguarda il distinto credito per le spese distratte in favore del difensore.
La decisione
Il TAR accoglie integralmente il ricorso e ordina al Ministero di pagare al difensore antistatario le spese del precedente giudizio di ottemperanza, pari a € 1.200,00 oltre agli oneri di legge, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Accoglie anche la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute: decorre dalla notificazione dell’ordine di pagamento e cessa con l’adempimento spontaneo oppure con l’esecuzione sostitutiva del commissario. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, che, su richiesta del ricorrente, dovrà provvedere entro i successivi 30 giorni; non è riconosciuto compenso per l’attività commissariale. Il Ministero è inoltre condannato alle spese del presente giudizio, liquidate in € 900,00 oltre accessori e contributo unificato, da distrarsi al difensore antistatario. È disposta la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione all’omessa esecuzione dei pagamenti giudizialmente ordinati e all’aggravio di spese dei due giudizi di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI.
Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme, la penalità di mora richiesta decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; se è determinata in misura pari agli interessi legali, non può considerarsi manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il Ministero risulta tuttora debitore nei confronti dell’Avv. Massimo Pistilli, che agisce in proprio (nella qualità di difensore antistatario di Jennifer Barbiero), delle spese di lite del precedente giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1200,00 oltre spese generali ed oneri, sebbene sia decorso, infruttuosamente, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997).
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è richiamato quale circostanza che conferma la persistente mancata soddisfazione del credito.
Massime di principio
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, può fissare una penalità di mora; quando la penalità è quantificata in misura pari agli interessi legali, non è manifestamente iniqua e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
- Il difensore in favore del quale le spese di lite siano state distratte può agire in proprio per ottenere l’ottemperanza del capo della sentenza che ne dispone il pagamento, se l’amministrazione non vi abbia adempiuto.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta e fissare un termine per l’esecuzione sostitutiva, subordinandone l’intervento a una specifica richiesta dell’interessato.
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