Cassazione Civile, Sentenza n. 23518/2020 del 27/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lazio che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento IVA 2005. L'Agenzia contestava la detraibilità/rimborsabilità dell'IVA relativa all'acquisto (2004) di due immobili destinati a sala cinematografica e ristorante, sostenendo che la Globalplex non aveva esercitato attività d'impresa nell'anno d'imposta rilevante e quindi mancasse il presupposto soggettivo per il diritto alla detrazione/rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di efficacia preclusiva del giudicato esterno costituita dalla successiva sentenza della CTR Lazio n. 281/38/12 (depositata il 25/10/2012) che, per il 2004, aveva già accertato che la società aveva effettuato ingenti investimenti finalizzati all'attivazione della sala e del ristorante, che parte degli immobili era stata retrocessa per contenzioso e che gli immobili erano comunque gestiti secondo la loro destinazione tramite contratto di affitto di ramo d'azienda. La Corte ha applicato il principio che, quando due giudizi tra le stesse parti vertono sullo stesso rapporto giuridico e un punto fondamentale è già stato deciso con sentenza passata in giudicato, tale accertamento preclude il riesame dello stesso punto nel giudizio successivo. Considerata la sovrapponibilità delle questioni e la natura durevole degli elementi costitutivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha accolto il ricorso introduttivo, riconoscendo la detraibilità/rimborsabilità dell'IVA nella misura stabilita dalla sentenza passata in giudicato. Spese compensate integramente.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato come principio generale dell'efficacia vincolante del giudicato nazionale; la Corte osserva però che tale efficacia può trovare limiti in presenza di norme comunitarie imperative, ma nel caso di specie non sussisteva conflitto con il diritto UE.
Corte di cassazione, Sez. Unite, n. 13916 del 16/06/2006
Principio di diritto applicato: il giudicato che accerta fatti o questioni fondamentali comuni a due cause tra le stesse parti ha efficacia preclusiva anche oltre il singolo periodo d'imposta, quando gli elementi accertati hanno carattere durevole e sono propedeutici alla decisione.
Corte di cassazione, n. 8855 del 04/05/2016
Giurisprudenza citata che segnala il limite posto dal diritto comunitario: in materia IVA il carattere vincolante del giudicato nazionale non deve ledere l'effettività del diritto europeo. La Corte nel caso concreto ha ritenuto che questo limite non fosse rilevante.
Corte di cassazione, n. 23994 del 03/10/2018
Principio richiamato secondo cui la detrazione IVA sugli acquisti può spettare anche in assenza di operazioni attive, quando si tratti di attività preparatorie finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica; la Corte l'ha applicato per riconoscere la detraibilità in presenza di investimenti preparatori/start-up.
Sentenza Corte di Giustizia CE C-2/08 (3/9/2009)
Richiamata per il principio secondo cui la certezza del diritto non può tradursi in una violazione dell'effettività del diritto comunitario in materia di IVA; la Corte nazionale ne tiene conto come possibile limite all'efficacia del giudicato, ma nel caso concreto non ha impedito l'applicazione del giudicato nazionale.
Massime di principio
- Quando tra le stesse parti vi sono due giudizi sul medesimo rapporto giuridico, una sentenza passata in giudicato che ha deciso un punto fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto nel giudizio successivo, anche se riguarda un periodo d'imposta diverso, se gli elementi accertati hanno carattere durevole e sono propedeutici alla decisione.
- In materia di IVA la detraibilità dell'imposta sugli acquisti può essere riconosciuta anche in assenza di operazioni attive, quando gli acquisti siano connessi ad attività preparatorie o di start-up finalizzate all'inizio dell'attività d'impresa; non è richiesto il concreto svolgimento di operazioni attive purché sia provata la finalizzazione all'attività tipica.
- L'efficacia preclusiva del giudicato nazionale incontra un limite se l'applicazione del giudicato ostacolasse l'effettività del diritto comunitario in materia IVA; pertanto, occorre verificare sempre che il giudicato non contrasti con obblighi o principi UE.
- Per invocare l'effetto preclusivo di una sentenza successivamente passata in giudicato è necessario che questa: a) riguardi le stesse parti; b) tratti lo stesso rapporto giuridico; c) abbia deciso, in modo definitivo, questioni di fatto o di diritto fondamentali e comuni ad entrambe le cause; d) sia effettivamente passata in giudicato prima della decisione finale del secondo giudizio (ovvero abbia efficacia esterna rispetto al processo in corso).
- In fase probatoria e difensiva, è utile documentare investimenti, destinazione d'uso e atti gestionali (es. contratti di affitto di ramo d'azienda) per dimostrare la strumentalità degli immobili all'attività d'impresa e la finalizzazione degli acquisti alla costituzione dell'attività, specie in contenziosi IVA relativi a start-up.
- Proceduralmente, le eccezioni relative al giudicato esterno vanno sollevate e documentate tempestivamente; l'efficacia esterna può essere rilevata anche in sede di cassazione se emergono elementi nuovi o successivi che dimostrano l'esistenza del giudicato passivo tra le parti.
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