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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24938/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Abbruzzese impugna per: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), lamentando che la Corte d'appello non abbia valutato la richiesta formulata in appello; 2) vizio di motivazione e valutazione errata delle prove con riferimento alla validità/retrodatazione del contratto di cessione delle armi ex art. 38 TULPS e alla dinamica del trasferimento delle armi. Pugliese impugna per: omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato e al difensore di fiducia nominato (violazione artt. 178, comma 1 lett. c) e 179 c.p.p.), con conseguente nullità assoluta degli atti successivi fino alla sentenza.

La decisione

Per Abbruzzese il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il motivo sui benefici di cui all'art. 131‑bis c.p. è stato ritenuto generico e non specificamente connesso alle argomentazioni del giudice di primo grado; il secondo motivo è stato ricondotto a un invito a rivalutare le prove (c.d. sindacato di merito) e rigettato in quanto la Corte d'appello ha motivato le proprie valutazioni sulla tempestività e attendibilità della scrittura privata e sulle modalità di rinvenimento delle armi. Per Pugliese il ricorso è stato accolto: accertata la mancata notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia nominato e la notifica all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto, la Corte ha ritenuto sussistere la nullità assoluta della procedura; la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio, con ordine di emissione del decreto ai sensi dell'art. 601 c.p.p. e sua regolare notificazione all'imputato e al difensore.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede motivazione specifica: la richiesta in appello deve confrontarsi criticamente con le ragioni del primo giudice; la sua formulazione generica è inammissibile.

  • art. 38 TULPS

    Riferita alla disciplina della cessione/trasferimento di armi: la Corte ha esaminato la prova documentale e le circostanze temporali per valutare la validità della cessione e la contiguità temporale del trasferimento.

  • art. 581 c.p.p. (riferimento giurisprudenziale sull'ammissibilità)

    Richiamato in relazione al difetto di specificità del motivo di appello: i motivi generici sono inammissibili ai sensi della disciplina sull'impugnazione.

  • artt. 178, comma 1 lett. c) e 179 c.p.p.

    Norme sulla notifica degli atti processuali: omissione di notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia o notifica in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto può determinare nullità assoluta, con effetti estesi a tutti gli atti successivi.

  • art. 182 c.p.p.

    Richiamato per distinguere la nullità a regime intermedio (deducibile entro termini decadenziali) dall'ipotesi in cui l'irregolarità renda impossibile la conoscenza dell'atto, configurando nullità assoluta.

  • art. 601 c.p.p.

    Norma richiamata per l'ordine di emissione del nuovo decreto di citazione da parte della Corte d'appello dopo l'annullamento, da notificare regolarmente all'imputato e al suo difensore.

  • legge 3 agosto 2017, n. 103, art. 1, comma 55

    Richiamata per la modifica dell'art. 581 c.p.p. e il principio che rende inammissibili i motivi di impugnazione generici relativi alla particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) deve essere specifica e confrontarsi punto per punto con le argomentazioni del giudice di primo grado; una formulazione generica è inammissibile.
  • I motivi che implichino una diversa valutazione delle prove (sindacato di merito) sono inammissibili in Cassazione se non evidenziano vizi logico‑giuridici della motivazione; bisogna puntare sulla illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione concreta.
  • La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello deve essere eseguita al difensore di fiducia effettivamente nominato e all'imputato presso il domicilio validamente eletto; l'omessa notifica al nuovo difensore di fiducia configura nullità assoluta che annulla tutti gli atti successivi.
  • La notifica dell'atto all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio eletto può costituire nullità intermedia (sanabile se non opposta nei termini) ma diventa nullità assoluta se l'irregolarità ha impedito la effettiva conoscenza dell'atto.
  • Se sussiste una nullità assoluta per vizi di notifica, la pronuncia di annullamento comporta il rinvio per nuovo giudizio e l'adozione dei provvedimenti (decreto ex art. 601 c.p.p.) necessari per garantire la regolare partecipazione dell'imputato e del suo difensore.
  • Nelle contestazioni sulla titolarità/validità di atti privati (es. scritture private di cessione armi) la tempestività nella produzione e la coerenza con gli elementi materiali (tempo e modalità di rinvenimento) sono fondamentali: difese basate su retrodatazioni o spiegazioni tardive rischiano di essere ritenute inaffidabili.

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