Cassazione Penale, Sentenza n. 23378/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua eccezione di nullità dell'ordine di esecuzione del 13/03/2017 (notificato il 22/02/2024) per omessa indicazione, nell'ordine, dell'avviso previsto dall'art. 656 c.p.p. (diritto a chiedere la rimessione in termini o la rescissione del giudicato per essere stato giudicato in assenza). Sostenne che tale avviso dovesse essere inserito per analogia in tutti gli ordini di esecuzione (non solo in quelli soggetti a sospensione), e che, ai sensi dell'art. 2 c.p., la normativa più favorevole vigente al momento dell'esecuzione (ovvero le modifiche introdotte dalla cd. riforma "Cartabia" e dai successivi correttivi) dovesse trovare applicazione anche agli ordini emessi anteriormente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la norma che ha esteso l'obbligo di inserire l'avviso in tutti gli ordini di esecuzione (d.lgs. n. 31/2024, entrato in vigore il 04/04/2024) sia di natura processuale e non imponga la riedizione o la modifica di un ordine di esecuzione legittimamente emesso il 13/03/2017 e valido al momento della sua emissione e notifica. La Corte ha sottolineato che la legittimità di un atto si valuta con riferimento alla legge vigente al momento della sua emissione (tempus regit actum) e che le sentenze citate dal ricorrente (Corte costituzionale e CEDU) non sostengono l'applicazione retroattiva richiesta. Condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
Originariamente prevedeva l'avviso circa la possibilità di chiedere la rimessione in termini o la rescissione del giudicato solo per gli ordini soggetti a sospensione; successivamente modificato dal d.lgs. n. 150/2022 e poi dal d.lgs. n. 31/2024 (che ha esteso l'obbligo di avviso a tutti gli ordini di esecuzione). La Corte ha ritenuto che le modifiche non impongano la riedizione di ordinanze già legittimamente emesse.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme indicate dal ricorrente come fondamento dei motivi di ricorso in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali sostanziali). La Corte ha ritenuto il motivo infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
d.lgs. n. 31/2024, art. 2, comma 1, lett. cc)
Ha modificato l'art. 656 c.p.p. disponendo l'inserimento dell'avviso in tutti gli ordini di esecuzione; entrata in vigore il 04/04/2024. La Corte ne registra l'effetto per i provvedimenti successivi ma nega efficacia retroattiva obbligatoria su ordini emessi precedentemente e validi.
d.lgs. n. 150/2022
Riforma che aveva introdotto modifiche all'art. 656 c.p.p. (tra cui la previsione dell'avviso in alcune ipotesi). La Corte osserva che anche questa modifica non imponeva la riedizione di ordini emessi anteriormente.
art. 2 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della norma vigente al momento dell'esecuzione; la Corte ha escluso la rilevanza qui, ritenendo la disposizione sopravvenuta di natura processuale e applicabile secondo il principio tempus regit actum (cioè in funzione del momento dell'atto).
art. 25, comma 2 Cost. (richiamato in relazione alla sentenza Corte cost. n. 32/2020)
La Corte ha spiegato che la pronuncia della Corte costituzionale ha riguardato l'irretroattività di norme che peggiorano modalità esecutive della pena; nel caso di specie la modifica legislativa non ha modificato la tipologia o le modalità esecutive della pena, ma solo l'obbligo di dare un avviso processuale, quindi la richiamata pronuncia non giustifica la tesi del ricorrente.
Giurisprudenza CEDU: Scoppola c/Italia (17/09/2009) e Morabito c/Italia (27/04/2010)
Sentenze richiamate dal ricorrente a sostegno del principio di applicazione della norma più favorevole; la Corte di Cassazione osserva che tali pronunce riguardano norme che incidono sulla quantità o sulla tipologia della pena e non l'applicazione retroattiva di norme processuali, per cui non supportano il ricorso.
Cass. Sez. 1, n. 39609 del 19/07/2019
Giurisprudenza citata dalla Corte che afferma che la legge applicabile ai provvedimenti deve essere valutata al momento della loro emissione (non dell'esecuzione); conferma il principio secondo cui una norma successiva non può rendere illegittimo un atto validamente emesso.
Massime di principio
- La legittimità di un ordine di esecuzione si valuta con riferimento alle norme vigenti al momento della sua emissione: una norma sopravvenuta di carattere processuale non determina automaticamente la nullità di un ordine validamente emesso.
- Le modifiche procedurali che introducono nuovi obblighi informativi (es. obbligo di inserire un avviso nell'ordine di esecuzione) di norma si applicano ai provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore della normativa; non impongono la riedizione di atti passati se questi erano conformi alla legge allora vigente.
- Per ottenere la riedizione o la rettifica di un ordine di esecuzione in vigore è necessario dimostrare che l'atto originario fosse illegittimo al momento della sua emissione o che vi siano mutate condizioni rilevanti (es. variazione della pena da eseguire); il semplice sopraggiungere di una norma procedurale favorevole non basta.
- Nel valutare se una norma sopravvenuta sia applicabile retroattivamente è fondamentale distinguere tra norme sostanziali (che incidono su tipologia/quantum o modalità esecutive della pena) e norme processuali/organizzative: le prime possono sollevare questioni di non retroattività ex art. 25 Cost., le seconde seguono il principio tempus regit actum salvo diversa previsione legislativa.
- Nelle impugnazioni basate su omissioni formali nell'ordine di esecuzione, è utile verificare: a) la data di emissione e di notifica dell'ordine; b) la data di entrata in vigore della norma invocata; c) se la norma sopravvenuta impone espressamente effetti retroattivi o la riedizione degli atti; d) se l'ordine era viziato sin dall'origine.
- Prassi difensiva consigliata: sollevare tempestivamente l'eccezione di nullità o chiedere la rimessione in termini/rescissione quando ricorrano vizi formali sostanziali; se si invoca l'applicazione di norme sopravvenute, argomentare la natura sostanziale della norma o dimostrare l'illegittimità originaria dell'atto per sperare in un intervento correttivo.
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