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Ordinanza

Ordinanza n. 15328/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità prot. M_DA4B89B9 DE 12026 0000073 del 23 aprile 2026 (doc. 1) - comunicato in data 5 maggio 2026 (doc. 2) - con cui è stata aggiudicata la “gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala fissa di classe mini con capacità vertical take off and landing (vtol) con peso massimo al decollo inferiore ai 15kg payload incluso. CIG BA8A523B1C”, codice n. 6199707, al costituendo RTI tra le società SKY EYE SYSTEMS s.r.l. (mandataria) e la società ALPI AVIATION s.r.l (mandante); 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: 2.1) i verbali della Commissione di preselezione del 19 marzo 2026 (doc. 12) e del 24 marzo 2026 (doc. 13 e 13 bis); 2.2) i verbali del Seggio di gara n. 1 del 15 aprile 2026 (doc. 14) e n. 2 del 21 aprile 2026 (doc. 17); 2.3) i verbali della Commissione giudicatrice del 20 aprile 2026 (doc. 15) con cui è stato valutato il “fattore tecnico” e del 20 aprile 2026 recante la valutazione finale (doc. 16); 2.4) l'atto, se esistente, con il quale l'Amministrazione ha verificato e ritenuto (erroneamente) sussistente il possesso dei requisiti in capo al costituendo RTI; 2.5) l'atto, se esistente, con il quale l'Amministrazione ha dichiarato efficace l'aggiudicazione; 2.6) il contratto qualora stipulato e il verbale di consegna anticipata qualora esistente; 2.7) gli artt. 13, 19 del Disciplinare di gara II Parte (Fase Offerta) e artt. 2, 6 dell'Allegato 1 Criteri di Valutazione Tecnico-Economici, limitatamente alla parte in cui siano lesivi della posizione della ricorrente, ovvero si pongano in contrasto con le norme in materia di procedure di evidenza pubblica come esposto nei motivi di ricorso (subordinati) sub VI e VII nonché per accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità del contratto d'appalto ove lo stesso sia stato o venga stipulato anche in corso di giudizio, e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 cpa con conseguente accertamento dell'obbligo della stazione appaltante di procedere all'aggiudicazione della procedura alla odierna ricorrente; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all'odierna ricorrente della procedura di gara o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico pari a quanto sarà dimostrato in giudizio e, comunque, in via equitativa tenendo conto del mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 10% dell'importo a base di gara e, in via estremamente subordinata per l'annullamento della procedura di gara e conseguente rinnovo della stessa Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sky Eye Systems S.r.l. In Proprio E In Qualità Di Mandataria Del Costituito R.t.i. Con La Società Alpi Aviation S.r.l. il 14/6/2026: l'annullamento in via incidentale, in parte qua: - del Verbale del Seggio gara n. 1 del 15/04/26 per l’espletamento delle attività di valutazione della documentazione amministrativa; - del Verbale di gara della “Commissione giudicatrice” del 20/04/26 di valutazione fattore tecnico; - del Verbale della “Commissione giudicatrice” del 20/04/26 di valutazione finale; - del Verbale del Seggio di gara n. 2 del 21/04/26 per la chiusura delle operazioni e la proposta di formulazione dell’aggiudicazione, tutti trasmessi da Armaereo in data 6/05/2026; - del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità prot. M_DA4B89B9 DE 12026 0000073 del 23 aprile 2026 con cui è stata aggiudicata la “gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala fissa di classe mini con capacità vertical take off and landing (vtol) con peso massimo al decollo inferiore ai 15 kg payload incluso. CIG BA8A523B1C”, codice n. 6199707, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della società Siralab Robotics S.r.l.; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Siralab Robotics Srl il 10/7/2026: “l’annullamento previa sospensiva: 1) del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità prot. M_DA4B89B9 DE 12026 0000073 del 23 aprile 2026 (doc. 1) - comunicato in data 5 maggio 2026 (doc. 2) - con cui è stata aggiudicata la “gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala fissa di classe mini con capacità vertical take off and landing (vtol) con peso massimo al decollo inferiore ai 15kg payload incluso. CIG BA8A523B1C”, codice n. 6199707, al costituendo RTI tra le società SKY EYE SYSTEMS s.r.l. (mandataria) e la società ALPI AVIATION s.r.l (mandante); 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: 2.1) i verbali della Commissione di preselezione del 19 marzo 2026 (doc. 12) e del 24 marzo 2026 (doc. 13 e 13 bis); 2.2) i verbali del Seggio di gara n. 1 del 15 aprile 2026 (doc. 14) e n. 2 del 21 aprile 2026 (doc. 17); 2.3) i verbali della Commissione giudicatrice del 20 aprile 2026 (doc. 15) con cui è stato valutato il “fattore tecnico” e del 20 aprile 2026 recante la valutazione finale (doc. 16); 2.4) l’atto, se esistente, con il quale l’Amministrazione ha verificato e ritenuto (erroneamente) sussistente il possesso dei requisiti in capo al costituendo RTI; 2.5) l’atto, se esistente, con il quale l’Amministrazione ha dichiarato efficace l’aggiudicazione; 2.6) il contratto qualora stipulato e il verbale di consegna anticipata qualora esistente; 2.7) gli artt. 13, 19 del Disciplinare di gara II Parte (Fase Offerta) e artt. 2, 6 dell’Allegato 1 Criteri di Valutazione Tecnico-Economici, limitatamente alla parte in cui siano lesivi della posizione della ricorrente, ovvero si pongano in contrasto con le norme in materia di procedure di evidenza pubblica come esposto nei motivi di ricorso (subordinati) sub VI e VII” nonché di “accertare e dichiarare l’inefficacia e/o nullità del contratto d’appalto ove lo stesso sia stato o venga stipulato anche in corso di giudizio, e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 cpa con conseguente accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della procedura alla odierna ricorrente” e “la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all’odierna ricorrente della procedura di gara o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico pari a quanto sarà dimostrato in giudizio e, comunque, in via equitativa tenendo conto del mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 10% dell’importo a base di gara” e, in via estremamente subordinata per “l’annullamento della procedura di gara e conseguente rinnovo della stessa”. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sky Eye Systems S.r.l. In Proprio E In Qualità Di Mandataria Del Costituito R.t.i. Con La Società Alpi Aviation S.r.l. il 31/7/2026: per l'annullamento, in parte qua: - del Verbale del Seggio gara n. 1 del 15/04/26 per l’espletamento delle attività di valutazione della documentazione amministrativa; - del Verbale di gara della “Commissione giudicatrice” del 20/04/26 di valutazione fattore tecnico; - del Verbale della “Commissione giudicatrice” del 20/04/26 di valutazione finale; - del Verbale del Seggio di gara n. 2 del 21/04/26 per la chiusura delle operazioni e la proposta di formulazione dell’aggiudicazione, tutti trasmessi da Armaereo in data 6/05/2026; - del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità prot. M_DA4B89B9 DE 12026 0000073 del 23 aprile 2026 con cui è stata aggiudicata la “gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala fissa di classe mini con capacità vertical take off and landing (vtol) con peso massimo al decollo inferiore ai 15 kg payload incluso. CIG BA8A523B1C”, codice n. 6199707, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della società Siralab Robotics S.r.l. - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202605628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione al RTI Sky Eye Systems–Alpi Aviation della gara europea per l’acquisizione e il sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto ad ala fissa di classe mini con capacità VTOL, oltre agli atti di gara connessi; il ricorso comprende anche domande di inefficacia o nullità del contratto, subentro o risarcimento. È inoltre pendente un autonomo ricorso per l’accesso a documenti della gara e del contratto.

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Siralab ha impugnato l’aggiudicazione del 23 aprile 2026, comunicata il 5 maggio 2026, e gli atti della procedura, chiedendo anche il subentro nel contratto o il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, e, in subordine, l’annullamento della gara con rinnovo. Nel giudizio è stato depositato un autonomo ricorso ex art. 116 c.p.a. e art. 35 d.lgs. 36/2023 per ottenere il contratto stipulato il 29 maggio 2026 e i relativi allegati, la garanzia di esecuzione, il visto della Corte dei conti, la documentazione comprovante i requisiti dell’aggiudicatario e gli atti relativi al finanziamento SAFE. Siralab ha rappresentato che tali documenti sono strettamente strumentali alla difesa nel giudizio sull’aggiudicazione e sul contratto e ha chiesto di rinviare la discussione di merito fino alla trattazione del ricorso per l’accesso, già fissata al 14 ottobre 2026. L’aggiudicatario aveva proposto ricorsi incidentali diretti a ottenere l’esclusione di Siralab dalla gara. L’ordinanza non esamina i motivi di merito del ricorso principale o di quelli incidentali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto opportuno, per salvaguardare pienamente le prerogative difensive di Siralab, trattare preliminarmente il ricorso autonomo per l’accesso, considerato dalla ricorrente strettamente strumentale alla tutela delle proprie ragioni nel giudizio sull’aggiudicazione. Senza pronunciarsi in questa fase sull’ammissibilità o sul merito della domanda di accesso, e senza decidere le censure contro l’aggiudicazione né i ricorsi incidentali, ha rinviato la trattazione di merito del giudizio RG 5628/2026 all’udienza pubblica del 25 novembre 2026, successiva alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026 fissata per il ricorso per l’accesso. Nessuna statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per l’accesso a documenti relativi a una gara è prospettato come strettamente strumentale alla difesa nel giudizio di impugnazione dell’aggiudicazione e del contratto, il giudice può disporne la trattazione preliminare e rinviare la discussione di merito del giudizio principale, al fine di salvaguardare le prerogative difensive, senza anticipare la decisione sulla domanda di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo

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