Sentenza del 06/12/2016 n. 864 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Accise - Rimborso - Sospensione del rimborso - Spettanza del credito - Rimane tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva maturato un credito di 88.363,76 euro per eccedenze di imposte di consumo sull'energia elettrica. L'Ufficio delle Dogane di Brescia aveva autorizzato il rimborso, detraendo 11.321,22 euro relativi a una sanzione divenuta definitiva, per un importo da rimborsare di 77.042,54 euro. Successivamente, il rimborso era stato sospeso anche in ragione di ulteriori sanzioni contestate dalla Dogana di Siracusa, pari a 226.048,48 euro e 210.291,88 euro, oggetto di giudizi ancora pendenti. La società ha sostenuto che, una volta riconosciuto e disposto il rimborso, il credito fosse ormai separato dal rapporto tributario e che la sospensione potesse essere giustificata solo da una concreta valutazione della legittimità della misura cautelare, del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
La Commissione ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha annullato il provvedimento di sospensione. Ha rilevato che le sanzioni non ancora definite giudizialmente non potevano giustificare la sospensione del rimborso, anche alla luce dell'art. 19 del D.Lgs. 472/1997, secondo cui l'esecuzione delle sanzioni è subordinata alla sentenza di primo grado. L'amministrazione non aveva inoltre dimostrato uno specifico e concreto pericolo per la riscossione, limitandosi a richiamare l'entità delle sanzioni. Il credito già riconosciuto e autorizzato al rimborso non poteva essere rimesso in discussione mediante una sospensione cautelare fondata su posizioni debitorie diverse e ancora controverse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
le sanzioni trovano esecuzione solo dopo la sentenza di primo grado
Le sanzioni tributarie contestate e non ancora confermate almeno in primo grado non possono, di regola, essere utilizzate per giustificare l'esecuzione o la sospensione del rimborso di un credito già riconosciuto.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 6063/2002 e n. 10725/2002
una volta che l'Amministrazione abbia disposto il rimborso delle imposte, così riconoscendo il credito del contribuente, tale credito resta enucleato dal rapporto tributario
Quando l'amministrazione ha riconosciuto e disposto il rimborso, l'esistenza e la spettanza del credito non sono più normalmente rimesse in discussione tramite una misura cautelare. La sospensione può riguardare soltanto la legittimità e i presupposti concreti della misura stessa.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2010
l'evidenziazione del pericolo deve essere circostanziata nella richiesta e deve scaturire da una approfondita ed attenta analisi debitore-contribuente
Il periculum in mora deve essere specificamente motivato sulla base della situazione patrimoniale e comportamentale del contribuente; non è sufficiente richiamare genericamente l'importo delle sanzioni o l'esistenza di contestazioni fiscali.
Massime di principio
- Il riconoscimento e l'autorizzazione al rimborso consolidano la posizione del contribuente: l'amministrazione non può sospendere il pagamento per rimettere genericamente in discussione l'esistenza del credito.
- La sospensione di un rimborso già disposto è una misura cautelare e deve essere sorretta da specifici presupposti di legge, da motivazione concreta e da una valutazione individualizzata del rischio di mancata riscossione.
- Sanzioni o debiti tributari ancora sub iudice, soprattutto se non confermati in primo grado, non possono automaticamente giustificare la sospensione integrale di un credito riconosciuto.
- Gli importi già definitivamente dovuti possono essere compensati o detratti dal rimborso, ma ciò non legittima necessariamente il blocco dell'intero credito per altre posizioni ancora controverse.
- In casi analoghi è utile distinguere tra contestazione della spettanza del credito e contestazione della misura cautelare: dopo il riconoscimento del rimborso, l'attenzione deve concentrarsi sulla motivazione della sospensione e sulla prova del concreto periculum in mora.
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