Cassazione Civile, Sentenza n. 35342/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.2372/25/14 che aveva confermato l'avviso di liquidazione relativo al recupero dell'imposta di registro ovvero del contributo unificato con riferimento a un giudizio civile cautelare, per il quale la ricorrente era stata chiamata a rispondere in solido con la controparte inadempiente (City Car srl). La CTR aveva ritenuto che il primo giudice avesse correttamente escluso la specificazione di petitum e causa petendi e aveva ricondotto la questione principale alla natura della responsabilità solidale ai sensi degli artt.37 e 57 del DPR 131/1986. In Cassazione il ricorso della Moroni consisteva in un atto estremamente prolisso (354 pagine), privo di chiara esposizione dei fatti, non articolato in specifici motivi ex art.360 c.p.c., e non puntualmente riferito al decisum impugnato, con ampie digressioni dottrinarie e storiche non pertinenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti di chiarezza, sinteticità e riferibilità alla decisione impugnata previsti dall'art.366 c.p.c., richiamando la consolidata giurisprudenza sul dovere di economia e di precisione nell'impugnazione. È stato rilevato che il ricorso non conteneva motivi specifici di cassazione né una ricostruzione concisa dei fatti e dei passaggi decisionali della sentenza impugnata, rendendo impossibile l'esercizio del sindacato di legittimità. Non sono state disposte spese in favore dell'Agenzia delle Entrate per l'assenza di attività difensiva, è stato richiamato l'art.13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 (come modificato dalla L. n.228/2012) e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, salvo ulteriori specifiche (provvedimento interrotto nel testo).
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Fissati i requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non li rispettasse, giustificando l'inammissibilità.
art. 360 c.p.c.
Stabilisce la tipologia dei vizi deducibili in cassazione (motivi di diritto); la Corte ha rilevato l'assenza di specifici motivi formulati ai sensi di tale norma.
D.P.R. 131/1986 (art. 37 e art. 57)
Norme richiamate in sede di merito per qualificare la responsabilità solidale in materia di imposta di registro; la CTR aveva confermato che la solidarietà passiva era applicabile nel caso concreto.
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater (mod. L. n.228/2012)
Norma sul contributo unificato in Cassazione; la Corte ha richiamato la previsione e ha dato atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto dalla ricorrente.
Cost., art.24; Cost., art.111, comma 2; CEDU, art.6
Richiamate quali principi costituzionali e convenzionali relativi al diritto di difesa e al giusto processo, nel contesto della valutazione del rispetto delle regole di chiarezza e sinteticità dell'impugnazione.
Decreto-legge n.137/2020 art.23 comma 8-bis conv. L.176/2020 e D.L. n.228/2021 art.16 c.1 conv. L.15/2022
Norme che hanno consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza udienza pubblica in presenza dei difensori, disciplina richiamata per la celebrazione dell'udienza di trattazione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere conciso, chiaro e riferibile punto per punto alla decisione impugnata: la mancata osservanza dei requisiti di cui all'art.366 c.p.c. può comportare la declaratoria di inammissibilità.
- È indispensabile indicare una ricostruzione sintetica e comprensibile dei fatti, il petitum e la causa petendi e formulare specifici motivi di cassazione richiamando gli articoli di legge o i vizi di motivazione che si assumono violati (art.360 c.p.c.).
- L'eccessiva prolissità, la mescolanza di argomentazioni eterogenee e la riproposizione di materiali del merito senza individuare censure concrete rendono il ricorso inintelligibile e lo espongono a inammissibilità.
- Anche il ricorrente che agisce in proprio deve rispettare i requisiti formali e sostanziali dell'impugnazione in Cassazione; l'assistenza tecnica non esonera dal dovere di chiarezza e pertinenza dell'atto.
- In caso di inammissibilità la Corte può richiamare e applicare norme sul contributo unificato (es. art.13 DPR n.115/2002) e, se l'Amministrazione resistente non ha svolto attività difensiva, può non pronunciare sulle spese a suo favore.
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