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Risoluzione

Risoluzione n. 187 del 5/05/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate respinge la richiesta di disapplicare la disciplina CFC per ALFA L.l.c., ritenendo effettiva l’attività negli Emirati Arabi Uniti ma non provata un’adeguata struttura operativa e decisionale a Cipro. Non è inoltre riconosciuta l’esimente della lettera b) dell’art. 167, comma 5, TUIR, perché non risulta che i redditi siano tassati ordinariamente prima di affluire al soggetto residente.

Interpello CFC su società con sede a Cipro e branch a Dubai: diniego di disapplicazione dell'art. 168 TUIR

Interpello CFC su società cipriota con branch a Dubai

La risoluzione esamina la richiesta di disapplicazione dell’articolo 168 TUIR presentata da BETA A S.p.A. con riferimento ai redditi della collegata ALFA L.l.c., società con sede legale a Cipro e stabile organizzazione a Dubai. L’istanza viene valutata alla luce delle esimenti previste dall’articolo 167, comma 5, TUIR, con particolare riguardo sia all’effettiva attività industriale o commerciale sia all’assenza di effetti di localizzazione dei redditi in Stati a fiscalità privilegiata.

Contesto fattuale e struttura dell’operazione

BETA opera nel settore internazionale delle costruzioni e nel 2005 ha acquisito una partecipazione del 33,33% in ALFA, in joint venture con una società francese e una svizzera. La joint venture è stata costituita per partecipare, come subappaltatrice, alla realizzazione di un sistema di metropolitana leggera a Dubai. Il contratto di subappalto imponeva la costituzione a Dubai di una società o branch dotata di permessi e licenze; non potendo i non residenti detenere più del 49% di una società residente negli Emirati Arabi Uniti, i soci hanno costituito una società con sede legale a Cipro, alla quale è stato attribuito il contratto. Successivamente, nel 2006, ALFA ha aperto una branch a Dubai per eseguire i lavori.

Posizione della società istante

Secondo BETA, la disapplicazione della disciplina CFC sarebbe giustificata:

  • dalla sussistenza di un’effettiva attività industriale e commerciale sia a Dubai, tramite la branch, sia a Cipro, tramite la sede legale;
  • dall’assenza di finalità elusive nella costituzione della collegata;
  • dall’impossibilità, per effetto della partecipazione paritaria dei tre soci, di decidere unilateralmente la distribuzione degli utili;
  • dalla clausola della joint venture che impone la distribuzione integrale degli utili al completamento della commessa, elemento che, secondo l’istante e in linea con la risoluzione n. 63/2007 richiamata, escluderebbe l’effetto di localizzazione dei redditi in territori a fiscalità privilegiata.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che Cipro e Emirati Arabi Uniti sono entrambi inclusi nella black list di cui al d.m. 21 novembre 2001, rispettivamente agli articoli 1 e 2. Richiama inoltre l’articolo 167, comma 1, TUIR, applicabile anche per effetto del successivo articolo 168, secondo cui la disciplina CFC non opera se il residente dimostra alternativamente:

  • che la società non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come attività principale, nello Stato di insediamento;
  • oppure che dalle partecipazioni non deriva l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Elementi documentali valorizzati dall’Agenzia

Nel valutare l’istanza, l’Agenzia si fonda su numerosi documenti, tra cui atto costitutivo, statuto, contratti di joint venture e subappalto, verbali assembleari, licenze commerciali, bilancio, contratti di locazione e di lavoro, bollette, assicurazioni e movimentazioni bancarie. In particolare, rileva che:

  • ALFA, costituita nel 2001 come GAMMA, può svolgere attività industriali e commerciali fuori da Cipro;
  • la joint venture era finalizzata esclusivamente alla commessa di Dubai e prevedeva la distribuzione paritaria degli utili a commessa conclusa;
  • il subappalto del 4 dicembre 2005 imponeva la costituzione entro 90 giorni di una società o filiale negli Emirati;
  • la scelta di Cipro derivava da ragioni logistiche, ma la costituzione di una società direttamente negli Emirati non era praticabile per i limiti alla partecipazione straniera;
  • la branch di Dubai ha ricevuto il trasferimento dei diritti e obbligazioni del contratto di subappalto;
  • la delibera del 6 giugno 2007 ha formalizzato l’obbligo di distribuzione annuale degli utili e integrale al completamento dell’opera;
  • la documentazione sulla branch di Dubai dimostra un insediamento effettivo, con struttura organizzativa complessa, oltre 200 operai, personale di staff, mezzi, assicurazioni, conto corrente e movimentazioni finanziarie rilevanti.

Valutazione sull’attività svolta a Dubai

L’Agenzia riconosce che ALFA svolge un’effettiva attività industriale negli Emirati Arabi Uniti tramite la branch di Dubai. La presenza di locali, utenze, contratti, dipendenti, assicurazioni e rapporti bancari è ritenuta coerente con un insediamento operativo reale e non meramente formale.

Valutazione sulla struttura a Cipro

Diversamente, la struttura cipriota è giudicata solo embrionale e non idonea a dimostrare lo svolgimento, in loco, di una attività gestionale e decisionale effettiva, continuativa e rilevante. In particolare:

  • il contratto di locazione della sede sociale risulta stipulato solo nel gennaio 2007, mentre per il 2006 non è provata la disponibilità di una struttura adeguata;
  • i contratti di servizi legali, amministrativi, contabili, fiscali e di revisione attestano prestazioni rese da soggetti esterni, giuridicamente estranei alla società;
  • manca la prova di una presenza organizzativa autonoma a Cipro tale da integrare un’effettiva attività economica nel territorio di insediamento.

Esimente di cui all’art. 167, comma 5, lettera b), TUIR

L’Agenzia esclude anche l’applicabilità dell’esimente fondata sull’assenza dell’effetto di localizzazione dei redditi in Stati a fiscalità privilegiata. Secondo il parere, nel caso concreto non risulta il presupposto dell’effettivo assoggettamento del reddito in un Paese a fiscalità ordinaria prima della sua percezione da parte del soggetto residente. Non è quindi richiamabile in modo utile la risoluzione n. 63 del 2007, perché in quel caso la presenza di una società interposta in un Paese a fiscalità ordinaria garantiva che i redditi fossero tassati almeno una volta in misura congrua, circostanza assente nel caso esaminato.

Esito finale

L’Agenzia delle Entrate conclude che l’istanza di disapplicazione dell’art. 168 TUIR nei confronti di ALFA L.L.C. non può essere accolta. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati con uniformità.

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