Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 598/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2025/2026, nonché di tutti gli atti preordinati e connessi, provvedimento costituito dal verbale della prima commissione presso la Corte d'Appello di Napoli in data 18.02.2026, limitatamente alla parte in cui ha espresso giudizio sfavorevole della prova scritta svolta dal ricorrente contenuta nella busta contrassegnata con il numero 1769 e precisamente la prova scritta relativa alla traccia di diritto civile alla quale è stata attribuita la votazione di punti 14/30;

Giustizia amministrativa202601422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, derivante dall'attribuzione di 14/30 alla prova scritta di diritto civile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della prima commissione presso la Corte d'Appello di Napoli, limitatamente al giudizio sfavorevole espresso sulla prova scritta di diritto civile contenuta nella busta n. 1769, cui è stato attribuito il punteggio di 14/30, nonché il conseguente provvedimento di non ammissione alla prova orale dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2025/2026. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni dedotte richiedano il pieno approfondimento proprio della fase di merito e siano incompatibili con la cognizione sommaria cautelare; non essendo possibile una delibazione positiva, allo stato, del fumus boni iuris, ha negato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il giudizio di merito non è stato definito: è stata fissata l'udienza pubblica del 21 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; in assenza di una delibazione positiva del fumus boni iuris, è stata respinta.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento pieno incompatibile con la cognizione sommaria cautelare e non è possibile una delibazione positiva del fumus boni iuris, la domanda di sospensione deve essere respinta, ferma la prosecuzione del giudizio nella fase di merito.
  • Il rigetto della domanda cautelare per insufficienza della delibazione sommaria non definisce il giudizio di annullamento, che deve essere trattato nella successiva udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.